La detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo pesante

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 agosto 2021| n. 32374.

La detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo pesante.

In tema di stupefacenti, la detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo “pesante” integra il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in caso di contestuale detenzione di un più rilevante quantitativo di droga di tipo “leggero”, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tali condotte danno luogo a reati diversi, aventi un diverso trattamento sanzionatorio, sicchè la gravità dell’uno non può derivare dalla ritenuta gravità dell’altro.

Sentenza|31 agosto 2021| n. 32374. La detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo pesante

Data udienza 5 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Reati in materia di stupefacenti – Presenza di diverse tipologie di sostanze – Attenuanti – Lieve entità del fatto – Non è esclusa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1447/20 della Corte di appello di Bari del 6 luglio 2020;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi;
lette, altresi’, le conclusioni scritte rassegnate per l’imputato (OMISSIS) dell’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Bari, nel senso dell’accoglimento del suo ricorso.

La detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo pesante

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Bari, ha, con sentenza emessa in data 6 luglio 2020, confermato la precedente sentenza del Gup del Tribunale di Bari il quale, in esito a giudizio abbreviato, aveva, in data 17 dicembre 2019, dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato a lui ascritto e lo aveva, pertanto, condannato, concesse al medesimo le attenuanti generiche e applicata in suo favore la diminuente per il rito prescelto, alla pena, comprensiva dell’aumento per la ritenuta continuazione, di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
Con la medesima sentenza, invece, la Corte pugliese ha riformato la citata sentenza, nella parte in cui in essa era stata affermata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, cosi’ riqualificata la originaria imputazione a lui contestata, e lo stesso era stato condannato, concesse anche in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 600,00 di multa; in particolare la Corte territoriale, ritenuta esagerata la determinazione della pena inflitta al prevenuto in questione, la ha ridimensionata portandola a mesi 4 di reclusione ed Euro 520,00 di multa.
Avverso la predetta decisione hanno interposto ricorso per cassazione, con separati atti, entrambi gli imputati, articolando un solo motivo di impugnazione il (OMISSIS), avente ad oggetto il vizio di motivazione in punto di conferma della affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato in questione, e due motivi il (OMISSIS), riguardanti, rispettivamente, il vizio di motivazione e di violazione di legge in punto di mancata qualificazione del fatto a lui addebitato siccome violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e la illogicita’ della motivazione in relazione l’entita’ dell’aumento applicato per effetto della ritenuta continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mentre il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato e deve condurre all’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla sua posizione, quello presentato dal (OMISSIS) e’, invece, inammissibile, con le derivanti conseguenze a suo carico.
Osserva, infatti, il Collegio, quanto alla posizione di quest’ultimo che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la sua penale responsabilita’ in ordine all’episodio criminoso al medesimo attribuito – si tratta della detenzione di un modestissimo quantitativo di droga appartenente diverse tipologie – sulla base di una serie di dati indiziari, tali da escludere che si trattasse di detenzione per uso esclusivamente personale.
I giudici del merito hanno, infatti, valorizzato i dati offerti: dalla pluralita’ tipologica della sostanza stupefacente detenuta dal (OMISSIS), elemento questo che di per se’, laddove non vi sia la dimostrazione dell’utilizzo da parte del soggetto interessato di tali diversi tipi di sostanze stupefacenti, costituisce la spia del fatto che si tratta, almeno per una parte, di sostanza non destinata all’uso personale; dalla circostanza che il prevenuto conservava la sostanza celata fra i propri pantaloni e le mutande, elemento anch’esso, indicativo di una detenzione che si intende mantenere clandestina proprio perche’ illecita; ed ancora dal fatto che il ricorrente non avesse saputo indicare il nominativo di chi, avendogli fatto svolgere il giorno prima degli avvenimenti per cui e’ causa una qualche attivita’ lavorativa, lo aveva ricompensato consegnandogli la provvista finanziaria tramite la quale egli si sarebbe procurato, a fine personale, la droga rinvenutagli addosso, reticenza questa del (OMISSIS) inspiegabile se non in un’ottica di falsita’ della notizia, volta a celare il fatto che, invece, egli deteneva la droga “in conto vendita” nell’interesse di un terzo soggetto.
Tutti gli elementi di cui sopra sono stati plausibilmente valorizzati in sede di merito nel senso della dimostrazione della colpevolezza dell’imputato, e le doglianze presentate di fronte a questa Corte dalla difesa di questo sono ora inammissibili in quanto esclusivamente volte a formulare un, manifestamente infondato, giudizio di irragionevolezza in ordine al procedimento argomentativo sviluppato dai giudici del fatto nel senso prima descritto.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso del (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, visto l’articolo 616 c.p.p., l’imputato, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Fondato e’, invece, il ricorso del (OMISSIS).
Deve rilevarsi che questi e’ stato considerato responsabile di una pluralita’ di reati, tutti connessi alla detenzione di sostanza stupefacenti di vario tipo, come e’ chiaramente evidenziato dal fatto che a carico del (OMISSIS) sia stato applicato l’aumento di pena ex articolo 81 cpv, c.p. in ragione del fatto che lo stesso deteneva, appunto, sia un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in misura pari ad oltre 1.500 gr, sia della cocaina e della eroina in quantita’ espressamente ritenute dalla Corte di appello idonee alla preparazione di “poche dosi”.
Ha, in particolare ritenuto la Corte che siffatta molteplicita’ tipologica della sostanza stupefacente detenuta fosse idonea alla integrazione di una duplicita’ di reati, uno connesso alla detenzione della marijuana ed uno connesso alla contestuale detenzione di eroina e cocaina; ha, altresi’, escluso il giudicante che siffatto secondo illecito, cioe’ quello relativo alla cosiddette “droghe pesanti”, potesse essere qualificato nell’ambito della ipotesi di fatto di lieve entita’ in quanto, pur avendo ritenuto non ostativa a tale qualificazione la pluralita’ tipologica delle sostanze, la Corte di Bari ha tuttavia considerato che la valutazione complessiva della fattispecie conduceva ad escludere siffatta qualificazione.
Ritiene questa Corte che la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale non sia soddisfacente.
Essa, infatti, ha, in sostanza, sviluppato il proprio ragionamento, sulla base di due concomitanti fattori, un primo legato proprio al fatto che il (OMISSIS) deteneva non solamente cocaina ma anche eroina, ed un secondo legato al fatto che il (OMISSIS) era in possesso di una significativa quantita’ anche di sostanza stupefacente di altro genere, elemento questo che, ad avviso della Corte barese, e’ “di per se’ indicativo di una disponibilita’ di differenti stupefacenti, tale da far fronte ad una domanda diversificata degli assuntori di quelle sostanze”.
Si tratta di argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle sulla base delle quali, sino al, relativamente recente, intervento delle Sezioni unite di questa Corte, realizzato con sentenza n. 51063 del 2018, una parte non trascurabile della giurisprudenza di questa Corte riteneva esulante rispetto alla fattispecie di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, l’ipotesi concreta in cui il soggetto deteneva sostanze stupefacenti di diverse specie.
In tal senso, infatti, era stato affermato che in tema di stupefacenti, l’ipotesi del fatto di lieve entita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, (ritenuta integrare un’attenuante nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L. 16 maggio 2014, n. 79, e considerata fattore integrante un’autonoma fattispecie di reato successivamente a detta innovazione legislativa), non e’ configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacita’ dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per cio’ stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, cosi’ da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 febbraio 2017, n. 6624; idem Sezione III penale, 22 giugno 2015, n. 26205).
Una tale impostazione, gia’ da tempo avversata da parte della giurisprudenza di legittimita’ (si vedano, infatti, ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2028, n. 31378; idem Sezione VI penale, 20 febbraio 2018, n. 8243; idem Sezione VI penale, 15 gennaio 204 n. 1428) e’ stata, quindi, sconfessata, come accennato, dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno, al contrario, osservato che la diversita’ di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non e’ di per se’ ostativa alla configurabilita’ del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in quanto l’accertamento della lieve entita’ del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063).
Gli argomenti spesi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione tanto piu’ debbono valere ove si consideri che, a seguito della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti di tipo “pesante” e la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti di tipo “leggero” non integrano piu’ un’unica fattispecie delittuosa ma costituiscono fra loro distinti reati, aventi un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, di tal che, applicando il tipo di ragionamento fatto proprio dalla Corte territoriale barese, si potrebbe giungere al risultato – logicamente prima ancora che giuridicamente aberrante non solo di valutare la gravita’ di un reato sulla base della gravita’ di una altro fatto illecito, ancorche’ al precedente eventualmente connesso dal vincolo della medesimezza del disegno criminoso, ma anche di valutare, in concreto, sulla base del trattamento sanzionatorio riferibile alle singole fattispecie criminose, piu’ grave il delitto connesso alla pur modesta detenzione di sostanze stupefacenti di tipo pesante; il tutto con l’effetto di calcolare, conseguentemente, in caso di continuazione, la pena in funzione della piu’ grave sanzione prevista per tale reato, e non in funzione della eventualmente anche assai piu’ significativa sul piano delle sostanziale rilevanza criminale derivante dalla potenziale diffusivita’ degli effetti dannosi della condotta – detenzione di una cospicua quantita’ di altra tipologia di sostanza stupefacente, comportando cio’, quale ulteriore effetto paradossalmente, ma logicamente, giustificato in una coerente valutazione della fattispecie in cui l’entita’ della sanzione sia collegata con un criterio di corrispettivita’ quantitativa alla gravita’ della condotta – un aumento di pena, in caso di continuazione, per il reato satellite che, per la obbiettiva gravita’ di quest’ultimo, non potrebbe essere quantitativamente modesto, andandosi, percio’, esso ad aggiungere alla quantificazione della pena base operata in funzione di un reato la cui maggiore gravita’ (ridondante in modo assai significativo sulla determinazione della sanzione in termini maggiormente afflittivi) e’ stata, singolarmente, ricavata da elementi provenienti, rispetto ad esso reato, ab externo.
Effetto paradossale che, non a caso, costituisce l’oggetto della seconda censura formulata dal ricorrente.
Sulla base delle ragioni che sono state dianzi illustrate la sentenza della Corte di appello di Bari – con la quale e’ stata esclusa, pur nella pacifica atomistica valutazione delle condotte attribuite al (OMISSIS) come integranti distinte violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, la possibilita’ di qualificare nell’ambito del fatto di lieve entita’ la condotta di detenzione di quelle che sono state espressamente definite “poche dosi” di cocaina e di eroina – deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte perche’, tenute presenti le osservazioni dianzi illustrate, rivaluti sul punto la posizione del (OMISSIS), anche in funzione del conseguente trattamento sanzionatorio a suo carico.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a (OMISSIS) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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