La detenzione all’estero

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14788.

Massima estrapolata:

La detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risultante dagli atti.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14788

Data udienza 23 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Evasione – Recidiva reiterata – Detenzione all’estero – Legittimo impedimento se risulta dagli atti – Declaratoria di contumacia – Erroneità in caso di mancato esame della documentazione d’invalidità del reo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/04/2019 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado che, riconosciuta a suo carico la recidiva reiterata, lo ha condannato per il contestato delitto di evasione.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), e mancanza di motivazione dell’ordinanza con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che l’impedimento del ricorrente certificato dal medico dell’ASL Roma (OMISSIS) che lo ha visitato in carcere non comprovasse un impedimento assoluto a comparire all’udienza del 19/4/2019, nonostante fosse ivi espressamente indicato che il (OMISSIS) non era idoneo in quella data alla traduzione perche’ affetto da sciatalgia. Con conseguente nullita’ della sentenza impugnata.
2.2. Inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), e vizi di motivazione in ordine all’eccezione di nullita’ dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell’imputato, in mancanza di ricerche idonee a fondare il decreto di irreperibilita’ e nonostante il ricorrente si trovasse ristretto a far data dal 2/9/2009 in un carcere portoghese, circostanza questa che non poteva ritenersi sconosciuta dal Tribunale giudicante che, al termine del giudizio di primo grado, ha provveduto a notificare all’imputato l’estratto contumaciale della decisione di condanna presso il suddetto carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei termini e limiti di seguito indicati.
2. Va dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe l’annullamento di entrambe le sentenze di merito e, quindi, l’assorbimento del primo. Si tratta invero di una doglianza infondata. La detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purche’ risulti dagli atti (Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740; Sez. 2, n. 24535 del 29/05/2009, Volpe, Rv. 244252). Del tutto corretta deve pertanto ritenersi la risposta offerta alla medesima doglianza dalla Corte territoriale, che ha escluso la sussistenza del vizio dedotto in quella sede per essere lo stato di detenzione all’estero del (OMISSIS) emerso solo in epoca successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata il 1/12/2009 mediante consegna di copia al difensore ex articolo 159 c.p.p., e precisamente dall’informativa dei Carabinieri in data 1/9/2011 trasmessa all’autorita’ giudiziaria ad esito delle ricerche dell’imputato promosse in funzione della notifica al medesimo dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
3. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso. Infatti, il giudice nel valutare l’impedimento a comparire dedotto dall’imputato deve attenersi alla natura dell’infermita’ dedotta e motivare adeguatamente e logicamente le ragioni del suo convincimento circa l’impossibilita’ di ravvisare in esso una assoluta impossibilita’ a comparire. La mancanza di motivazione adeguata al riguardo e’ causa di nullita’ dell’ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti consecutivi, compresa la sentenza (Sez. 3, n. 11856 del 24/11/1997, Ciavolino, Rv. 209711). Sicche’ non si sottrae alle censure del giudice di legittimita’ la motivazione del giudice di merito che – in ordine ad impedimento documentato con certificazione del medico della U.S.L. – contenga valutazioni arbitrarie sulla natura e sulla rilevanza dell’infermita’ attestata e disattenda, in modo manifestamente illogico, il certificato medico, ponendosi in contrasto con i fondamentali principi della scienza medica o addirittura con elementari considerazioni di buon senso (Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Beltrami e altro, Rv. 224748). E’ pertanto nulla per violazione del diritto di intervento dell’imputato l’ordinanza dichiarativa di contumacia che abbia omesso di valutare la documentazione comprovante la sua impossibilita’ di comparire in udienza (Sez. 2, n. 1201 del 25/11/2008, D’Agostino e altri, Rv. 242704, con riferimento ad impedimento fisico certificato dal sanitario della struttura carceraria ove l’imputato era detenuto). Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato l’impedimento dedotto dall’imputato non assoluto senza alcuna motivazione, pur in presenza di certificazione medica, redatta da medico specialista della A.S.L. Roma (OMISSIS) a seguito di visita effettuata presso il carcere ove il (OMISSIS) si trovava detenuto, la quale attestava testualmente che il ricorrente “visitato in data odierna, non e’ idoneo alla traduzione perche’ affetto da sciatalgia”. La Corte territoriale ha pertanto disatteso senza alcuna motivazione il certificato medico pubblico attestante l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato dovuto alla rilevata infermita’, cio’ che determina – in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati – la nullita’ dell’ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti consecutivi, compresa la sentenza di appello.
4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

 

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