La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2023| n. 1367.

La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale

La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l’espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L’accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata.

Ordinanza|18 gennaio 2023| n. 1367. La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale

Data udienza 1 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare – Impugnazione da un condomino – Determinazione della soccombenza del condominio – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4166/2022 R.G. proposto da: CONDOMINIO (OMISSIS) di (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS)
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3224/2021 depositata il 08/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3224/2021 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 8 novembre 2021.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
2.Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. proposta dalla condomina (OMISSIS). avverso due deliberazioni approvate dall’assemblea del Condominio (OMISSIS) in data 15 luglio 2015 ed in data 24 novembre 2015. La prima deliberazione era impugnata per aver introdotto nuovi criteri di ripartizione delle spese, la seconda per aver approvato nuove tabelle millesimali, entrambe senza la necessaria unanimita’.
Il Tribunale di Varese, con sentenza del 9 marzo 2020, aveva dichiarato la nullita’ della delibera del 15 luglio 2015 e rigettato la domanda relativa alla delibera del 24 novembre 2015.
Proponevano contrapposti gravami entrambe le parti.
Nell’appello principale, il Condominio (OMISSIS) chiedeva di riformare in parte la sentenza di primo grado e di “revocare la dichiarazione di nullita’ della delibera condominiale del 15.07.2015, rigettando integralmente tutti i motivi di impugnazione avanzati in primo grado dalla societa’ (OMISSIS) avverso la delibera del 15.07.2015 (…)”.
La Corte di Milano spiegava in motivazione, quanto ai motivi di gravame afferenti alla deliberazione del 15 luglio 2015, che la stessa era da ritenersi inesistente, e non nulla, giacche’, “affinche’ una delibera possa ritenersi affetta da un vizio di nullita’ (nel caso di specie per mancanza dei suoi elementi essenziali) e’ pur sempre necessario che la stessa sia identificabile e qualificabile come atto giuridico, ovvero come espressione sia pur viziata della volonta’ dei condomini riuniti in assemblea”, mentre nel caso in esame risultava dal verbale che “non vi e’ stata alcuna manifestazione di volonta’ da parte dei condomini” a proposito della ripartizione delle spese. L’appello del Condominio (OMISSIS) veniva, tuttavia, rigettato, in quanto lo stesso, nelle sue conclusioni, aveva chiesto che venisse “revocata la dichiarazione di nullita’ resa dal primo giudice”, il che avrebbe avuto “l’effetto di far rivivere un’ipotetica delibera assembleare di contenuto inesistente e come tale inidonea a produrre qualunque effetto giuridico”. Detto altrimenti, secondo la Corte di Milano, “la domanda che il Condominio formula con l’atto di appello, per poter essere accolta, presupporrebbe l’esistenza di una delibera che possa essere emendata dal vizio di nullita’”, mentre, come gia’ affermato, sui criteri di riparto l’assemblea del 15 luglio 2015 non si era proprio pronunciata ed il Condominio non aveva “chiesto una declaratoria di inesistenza”.
3.L’unico motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) deduce la “nullita’ della sentenza gravata per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione e comunque per evidente antinomia delle posizioni riportate nel contesto della decisione”.
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, in relazione all’articolo 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
5.Il ricorrente ha presentato memoria.
5.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso della (OMISSIS), sollevata dal ricorrente nella memoria ex articolo 380 bis, comma 2, c.p.c., in quanto il controricorso, assolvendo alla sola funzione di contraddire l’impugnazione altrui, e’ assicurata, ai sensi dell’articolo 370, comma 2, c.p.c., che richiama l’articolo 366, comma 1, c.p.c. “in quanto e’ possibile”, anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso (ex multis, Cass. Sez. 3, 21/09/2015, n. 18483).
6. La sentenza della Corte d’appello di Milano non e’ affetta da contrasto tra dispositivo e motivazione, risultando comunque il provvedimento idoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, che si e’ limitato al rigetto dell’impugnazione del Condominio (OMISSIS) in conformita’ con le considerazioni svolte nella motivazione stessa.
La sentenza impugnata denota, piuttosto, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ovvero l’assoluta mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla.
6.1. Appare corretto premettere che l’oggetto del giudizio di appello non e’ costituito da un nuovo esame della domanda, ma dalla verifica degli errori in fatto ed in diritto commessi dal giudice di primo grado, dei quali l’appellante e’ tenuto a fornire dimostrazione (Cass. Sez. Unite 23/12/2005, n. 28498; Cass. Sez. Unite, 08/02/2013, n. 3033).
6.2. E’ pero’ accaduto, nel caso in esame, che, a fronte della impugnazione di una deliberazione di assemblea condominiale spiegata da una condomina, accolta dal giudice di primo grado con declaratoria di nullita’ della stessa, e a fronte dell’appello del condominio soccombente sul punto, che chiedeva di “revocare la dichiarazione di nullita’ della delibera” e di respingere i motivi di impugnazione della condomina, la sentenza di secondo grado abbia ravvisato addirittura la inesistenza della medesima deliberazione, reputando tuttavia che l’appello dovesse essere rigettato, per essersi questo limitato a richiedere di “revocare” la declaratoria di nullita’ pronunciata su domanda della controparte. Una deliberazione condominiale puo’ dirsi inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicche’ non puo’ proprio individuarsi strutturalmente l’espressione di una volonta’ riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l’impugnazione di una inesistente deliberazione dell’assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione del collegio. L’accertamento dell’inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non puo’, allora, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidita’ della stessa dedotte dall’attore, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata, e si sia percio’ vista negare o togliere un bene della vita a vantaggio dell’avversario.
7.Il ricorso va percio’ accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che procedera’ ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

 

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