La decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4779.

La massima estrapolata:

In tema di società di persone, nell’ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell’uno è pregiudiziale rispetto a quella sull’avvenuto scioglimento della società, considerato che l’eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, così evitandone appunto lo scioglimento.

Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4779

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27370/2015 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) S.a.s., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) S.a.s., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:
– (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente nei confronti di (OMISSIS) e della ” (OMISSIS)” snc, avverso il lodo arbitrale emesso tra dette parti il 27.1.2012 (reso esecutivo in data 9.2.2012), che ne ha disposto l’esclusione dalla societa’ in quanto la sua condotta aveva determinato minori incassi per l’ente collettivo, cosi pregiudicando irrimediabilmente il necessario rapporto fiduciario;
– la Corte territoriale, in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, quanto alla dedotta nullita’ del lodo sollevata dall'(OMISSIS) per essere pendente altro giudizio innanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria, avente ad oggetto la domanda di scioglimento della societa’, ha affermato che su tale questione non erano stati proposti rituali motivi di impugnazione; rilevava inoltre che non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio arbitrale, atteso che entrambe le pronunce apparivano in astratto suscettibili di essere adottate separatamente ed in ogni caso che la domanda di scioglimento prevaleva su quella di esclusione proposta nei confronti del socio inadempiente;
– (OMISSIS), in proprio e quale amministratore di ” (OMISSIS) sas, gia’ (OMISSIS) snc, resiste con controricorso;
Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione di legge, in relazione alla statuizione che ha disatteso la dedotta nullita’ del lodo e la mancata sospensione del procedimento arbitrale a fronte della pendenza di domanda giudiziale di accertamento dello scioglimento della societa’, precedentemente proposta innanzi al tribunale di Pesaro;
il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione alla nullita’ del lodo, avente ad oggetto l’esclusione del socio da una societa’ in nome collettivo, in conseguenza della mancata sospensione del procedimento arbitrale, pur essendo pendente domanda di scioglimento della medesima societa’, proposta innanzi al tribunale di Pesaro.
I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.
La Corte territoriale ha anzitutto affermato la mancanza di specifici motivi di impugnazione del lodo sulla natura della domanda svolta nell’ambito del giudizio arbitrale, rilevando che la doglianza era stata unicamente sollevata in relazione alla pendenza di altro giudizio innanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
La Corte ha in ogni caso affermato, anche con riferimento alla mancata sospensione del giudizio arbitrale, che la domanda di esclusione del socio (specificamente oggetto del lodo impugnato) e quella di scioglimento della societa’ erano suscettibili di separata trattazione e decisione, fermo restando che la domanda di esclusione prevaleva e dunque aveva carattere pregiudiziale, su quella di scioglimento della societa’.
Tale statuizione e’ conforme a diritto.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel dissidio giudiziale tra i due soci di una snc, l’indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell’uno e’ prevalente rispetto a quella sul verificarsi dello scioglimento della societa’, considerato che l’eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega il suon effetto dal passaggio in giudicato e da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostruire la pluralita’ dei soci ed evitare lo scioglimento (Cass. n. 134/1987; 64110/1996).
In caso di conflitto determinato da gravi inadempienze di uno dei soci, i contrasti tra i soci possono infatti essere eliminati estromettendo quello inadempiente, a norma dell’articolo 2286 c.c.
Non sussiste pertanto il dedotto rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra il giudizio ordinario pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto lo scioglimento della societa’ in nome collettivo, ed il giudizio arbitrale: la mancata sospensione di detto giudizio non e’ dunque idonea a determinare la nullita’ del lodo, fermo restando che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la clausola compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci di una societa’ di persone rimettano ad arbitri le controversie in ordine all’esclusione di soci dalla societa’, e’ pienamente valida, alla luce dell’articolo 806 c.p.c. (Cass. 2657 del 1995; 5019/2009).
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *