La decisione del tribunale sull’obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non affidatario

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8816.

La massima estrapolata:

La decisione del tribunale sull’obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non affidatario è retroattiva dalla domanda o dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita decisione sul punto.

Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8816

Data udienza 6 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Separazione e divorzio – Figlio naturale – Mantenimento da parte del genitore non affidatario – Retroattività dalla domanda o dall’effettiva cessazione della coabitazione – Apposita decisione – Necessità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 989/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4546 della Corte d’appello di Milano depositata il 19 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c..

RITENUTO

In data (OMISSIS), (OMISSIS), al termine della convivenza con (OMISSIS), proponeva ricorso avanti al Tribunale per i minorenni di Milano chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio, pari a 2.000,00 Euro mensili, oltre alla meta’ delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche. Il Tribunale, con decreto del gennaio 2014, determinava il contributo paterno nella misura di 520,71 Euro al mese, oltre alla meta’ delle spese straordinarie richieste.
In data 14 luglio 2014, la (OMISSIS) proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che, in parziale accoglimento del gravame, con decreto dell’11 giugno 2015 elevava ad Euro 1.800,00 l’importo del contributo mensile a carico del (OMISSIS).
In forza di tale pronuncia, la (OMISSIS) notificava al (OMISSIS) un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio, calcolati in Euro 1.800,00 mensili dalla data dell’originaria domanda giudiziale ((OMISSIS)), per un importo complessivo di Euro 106.468,60.
Il (OMISSIS) proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d’appello fosse dovuto solamente a decorrere dalla data del relativo decreto (11 giugno 2015) o, al piu’, dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni. Per quanto atteneva alle spese della terapia psicologica cui era sottoposto il figlio, la (OMISSIS) avrebbe dovuto procurarsi un diverso e autonomo titolo esecutivo.
Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione al precetto.
La decisione veniva impugnata dal (OMISSIS) e la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento quasi integrale del gravame, stabiliva che il contributo paterno di Euro 1.800,00 mensili dovesse essere corrisposto a decorrere dal 14 luglio 2014, data in cui la (OMISSIS) aveva proposto il reclamo conclusosi con la pubblicazione del titolo esecutivo azionato. La corte territoriale condannava, quindi, l’appellata alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso, oltre al rimborso dei due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza per due motivi, illustrati da successiva memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 445 c.c. e la violazione del principio generale secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non puo’ andare in danno della parte che ha ragione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di un giudicato esterno.
Il due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Infatti, con il primo motivo la ricorrente si duole della circostanza che non le sia stato riconosciuto, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d’appello in sede di reclamo. Con il secondo motivo si afferma che la questione sarebbe stata gia’ implicitamente decisa dal provvedimento adottato in sede di reclamo.
Il ricorso e’ fondato.
L’obbligazione di mantenimento ex articolo 148 c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non gia’ dalla proposizione della domanda giudiziale, bensi’ dalla effettiva cessazione della coabitazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017, Rv. 643362 – 02). Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.
Il principio, tuttavia, e’ stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell’introduzione del giudizio, bensi’ una condizione dell’azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talche’ e’ sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 18/05/2012, Rv. 622604 – 01).
Nell’ipotesi inversa, qual e’ quella che qui si e’ determinata, il limite alla retroattivita’ della statuizione e’ costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore (v., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017, Rv. 644834 – 02).
In conclusione, deve quindi affermarsi che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensi’ meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, e’ direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessita’ di apposita statuizione sul punto.
Resta fermo il potere del giudice di merito di graduare il quantum debeatur in relazione ai diversi periodi di vita del minore, anziche’ prevedere un unico importo medio, fissandone le relative decorrenze. Ma nel caso di specie non risulta che il Tribunale per i minorenni abbia adottato nessuna statuizione del genere.
Cio’ posto, si deve poi considerare che il reclamo alla corte d’appello conserva la natura di revisio prioris instantiae, nonostante al giudice di secondo grado sia consentito tenere in conto anche elementi sopravvenuti nel corso del giudizio. Pertanto, la decisione adottata all’esito del reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.
In conclusione, in mancanza di specifiche statuizioni circa la decorrenza dell’obbligo di mantenimento statuito dalla corte d’appello, gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale.
Ecco, dunque, il principio di diritto da applicare nel caso in esame:
“La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’articolo 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessita’ di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, e’ possibile, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, decidere la causa nel merito, rigettando – in applicazione del predetto principio di diritto – l’opposizione a precetto proposta dal (OMISSIS). Lo stesso deve essere, quindi, condannato al pagamento, delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei due gradi di merito.
Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del contributo unificato. Percio’ non si applica neppure il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a precetto. Condanna (OMISSIS) al pagamento in favore della ricorrente delle spese delle spese del primo grado, liquidate in Euro 3.900,00, dell’appello, liquidate in Euro 10.500,00, e del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti in causa riportati nella sentenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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