Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 febbraio 2021| n. 4224.
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Ordinanza|17 febbraio 2021| n. 4224
Data udienza 22 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Mantenimento dei figli – Determinazione dell’obbligo di mantenimento – Maggiore età del figlio – Irrilevanza – Autosufficienza economica – Valutazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24035/2016 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 30 giugno 2016, n. 1130, che, accogliendo integralmente il gravame promosso dal proprio ex coniuge (OMISSIS) contro la decisione del Tribunale di Modena del 19 marzo 2015, n. 498, ed in riforma di quest’ultima, ha respinto la domanda della prima volta al riconoscimento dell’assegno di divorzio ed ha fissato la decorrenza della cessazione per il (OMISSIS) dell’obbligo di mantenimento del figlio (OMISSIS) dall’1 dicembre 2011. Resiste con controricorso il (OMISSIS). Risultano depositate memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c. di entrambe le parti.
1.2. In estrema sintesi, secondo la corte felsinea: i) l’ammissione di autosufficienza economica, da parte della (OMISSIS), contenuta nell’accordo di separazione del (OMISSIS), successiva di un anno alla dichiarazione della propria cecita’ civile assoluta (risalente al (OMISSIS)), era di valenza probatoria tale da precluderle la domanda di assegno divorzile, dal momento che le sue condizioni economiche ed i propri bisogni erano dalla stessa gia’ prevedibili nel (OMISSIS), ne’ erano sostanzialmente mutati rispetto ad allora. Peraltro, benche’ indirettamente, non era trascurabile il risvolto economico positivo avuto dalla liberazione, ora, delle proprie risorse personali richieste allora per assolvere l’obbligazione di cura della figlia quindicenne convivente e dell’altro figlio, maggiorenne, almeno dalla sopravvenuta sua indipendenza economica. Inoltre, altre due “risorse” concorrevano positivamente alla definizione della sua concreta condizione economica perche’, pur non essendo reddito, potevano comunque soddisfarne i bisogni cosi’ da non gravarne quest’ultimo: l’assegnazione della ex casa coniugale ed il documentato welfare (le erogazioni da lei ricevute dall’Inps per il suo handicap), “capace di coprire, secondo i valori comunemente noti, la maggioranza del salario di una badante convivente utile a tempo pieno”; ii) il (OMISSIS), invece, non era “migliorato economicamente”, posto che i suoi redditi avevano “seguito un andamento costante nel tempo perche’ la loro natura e’ garanzia di oscillazioni modeste che fanno prevedere che anche per il futuro sara’ piu’ o meno cosi’ come e’ stato fin qui”. A causa dell’assegnazione della casa coniugale alla (OMISSIS), poi, egli non aveva potuto usufruire di una risorsa importante, pari alla sua quota di comproprieta’ del bene, con il corrispondente presuntivo risvolto negativo speculare a quello positivo dell’assegnataria. L’unica vera novita’ era stata la sopravvenuta indipendenza economica del figlio (OMISSIS), inidonea, pero’, a spostare significativamente il punto di equilibrio, perche’ presuntivamente favorevole ad entrambi i genitori, ciascuno per la sua parte di coobbligazione, lasciandone cosi’ immutato il rapporto; iii) la decadenza dell’assegno di mantenimento corrisposto dal (OMISSIS) per il figlio maggiorenne (OMISSIS) doveva decorrere fin dall’1 dicembre 2011, da quando, cioe’, quest’ultimo aveva ricevuto l’incarico triennale di dottorato di ricerca.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si criticano le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per negare l’entita’ divorzile alla (OMISSIS) e se ne lamenta la erroneita’ perche’: a) “la rinuncia all’assegno di mantenimento fatta nel giudizio di separazione non ha valore probatorio di confessione nel giudizio di divorzio, perche’ sono differenti i caratteri, le finalita’ ed i presupposti dei due istituti”; b) “l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio non presuppone la prova, da parte del coniuge richiedente, di un peggioramento delle proprie condizioni di salute ed economiche in epoca successiva alla separazione, ma implica un confronto con il tenore di vita goduto nell’arco della durata della convivenza matrimoniale”; c) “l’indagine richiesta dall’articolo 5, comma 6, deve fare riferimento a dati reali e non puo’ riferirsi a presunzioni o ad aspettative future, ne’ puo’ basarsi su un’unica prova documentale, interpretandola in maniera difforme da quella per la quale e’ stata redatta ed ignorando le altre risultanze probatorie raccolte nel giudizio”; d) “le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili ed i ciechi civili assoluti, quali l’indennita’ di accompagnamento e di invalidita’, che non sono computate nel reddito, non possono essere ritenute rilevanti ai fini della determinazione del diritto all’assegno di divorzio, a causa della loro funzione assistenziale, destinata a coprire spese connesse a bisogni primari che il coniuge invalido deve affrontare a motivo della grave patologia da cui e’ affetto”;
II “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ascrivendosi alla corte bolognese di avere omesso la valutazione di una serie di circostanze, compiutamente indicate, asseritamente decisive e dibattute tra le parti;
III) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 2, con riferimento all’articolo 337-septies c.c., nonche’ della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 13”, laddove la corte territoriale aveva retrodatato all’1 dicembre 2011 il venir meno dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne (OMISSIS).
2. L’esame del primo motivo impone preliminarmente di ricordare che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
2.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.
2.2. Il descritto revirement suscito’ un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che e’ sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, puo’ essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessita’ della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (eta’, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessita’ di un accertamento rigoroso del nesso di causalita’ tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
2.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione (nello stesso senso, si veda anche, ex multis, Cass. n. 28877 del 2020) rinvenibile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarieta’ postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex articoli 2 e 29 Cost..
2.3. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entita’, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’eta’ dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ne’ al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
2.4. E’ innegabile, infine, quanto al problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso (l’ipotesi specifica e’ quella della sopravvenienza, come nella specie, della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia gia’ stata resa ma sia ancora suscettibile di impugnazione in Cassazione, poi concretamente promossa), che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimita’, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico.
2.5. Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso, fin da ora ricordandosi che la correttezza della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale e’ destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, puo’ limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 15038 del 2018, in motivazione; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998).
2.5.1. Orbene, la corte distrettuale, come si e’ gia’ precedentemente riferito riportandone le argomentazioni (cfr. § 1.2. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, per brevita’, interamente richiamato), ha negato il riconoscimento dell’assegno divorzile invocato dalla (OMISSIS) chiaramente valorizzando esclusivamente la natura assistenziale dello stesso, e, quindi, sostanzialmente, tenendo conto della sola rispettiva condizione economica degli ex coniugi, ritenuta di reciproca autosufficienza, omettendo, pero’, una concreta ponderazione unitaria di tutti i criteri suddetti, ritenuti “equiordinati” dal richiamato recente arresto delle Sezioni Unite.
2.5.2. Essa, infatti, seppure muovendo dal corretto assunto secondo cui la diversita’ tra stato di separazione e divorzio rende distinti giuridicamente i rapporti economici fra divorziati da quelli della separazione, ha proceduto, poi, erroneamente, alla ponderazione della situazione patrimoniale della (OMISSIS) partendo proprio dalla dichiarazione di autosufficienza economica dalla stessa resa nel (OMISSIS), nel corso di giudizio di separazione personale, quando, la propria condizione di cecita’ assoluta civile gia’ era stata acclarata (nel (OMISSIS)), sicche’, secondo il giudice a quo, ella gia’ era cosciente dei propri bisogni, rimasti, successivamente, sostanzialmente mutati rispetto ad allora. Proprio in relazione all’incidenza su questa situazione economica, quel giudice ha considerato, altresi’, l’indiretto risvolto, asseritamente positivo, avuto dalla liberazione, ora, delle risorse personali della (OMISSIS) richieste allora per assolvere l’obbligazione di cura della figlia quindicenne convivente e dell’altro figlio, maggiorenne, almeno dalla sopravvenuta sua indipendenza economica, nonche’ di altri due fattori (l’assegnazione della ex casa coniugale e le erogazioni da lei ricevute dall’Inps per il suo handicap, capaci “di coprire, secondo i valori comunemente noti, la maggioranza del salario di una badante convivente utile a tempo pieno”) che, pur non essendo reddito, potevano comunque soddisfarne i bisogni cosi’ da non gravarne quest’ultimo. Ed operazione sostanzialmente analoga e’ stata effettuata con riferimento allo scrutinio della situazione economica del (OMISSIS).
2.5.3. Ad avviso di questa Corte, pero’, un siffatto modus procedendi si rivela non in linea con i riportati principi dettati dalla descritta statuizione delle Sezioni Unite perche’: i) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di accertare l’inadeguatezza, o meno, dei mezzi della (OMISSIS), o, comunque, l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni obiettive, sostanzialmente, ha preteso la dimostrazione, da parte della odierna ricorrente, di un mutamento delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi (ed in particolare il peggioramento di quelle della odierna ricorrente) rispetto al momento della loro separazione personale, non richiesta, invece, tra i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione alla spettanza, o meno, dell’assegno divorzile; ii) ha mostrato, in questo modo, di valorizzare il solo criterio dell’autosufficienza economica, e, dunque, il carattere meramente assistenziale dell’assegno in questione, senza minimamente indagarne gli ulteriori aspetti perequativi/compensativi (ne’, in contrario, puo’ essere sufficiente la riduttiva affermazione del (OMISSIS), rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., secondo cui “nel caso de quo, non sussistono, in concreto elementi atti ad integrare l’assegno come misura “compensativa”, atteso che la sig.ra (OMISSIS), come dalla stessa ammesso nel corso dell’istruttoria di primo grado, ha sempre pienamente perseguito la sua attivita’ di insegnante sino al pensionamento, non avendola dovuta sacrificare per la cura della famiglia in quanto si avvaleva, grazie ai redditi congiunti dei due coniugi, dell’ausilio di “una domestica ad ore e babysitter””); iii) ha seguito una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, solo apparentemente contestualizzandolo nella specifica vicenda coniugale. Invero, non si e’ dato conto dell’intera storia matrimoniale, ne’ del nesso di causalita’ tra le scelte endofamiliari e la situazione della (OMISSIS) al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, ne’, soprattutto, del contributo fornito da entrambi gli ex coniugi alla conduzione familiare e come esso abbia inciso sulla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due (dovendosi qui ribadire l’irrilevanza, in contrario, della gia’ riportata, riduttiva, affermazione del (OMISSIS), rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., nonche’ di quella, ulteriore, secondo cui “il reddito di (OMISSIS), cosi’ come quello della sig.ra (OMISSIS), era infatti integralmente destinato al soddisfacimento delle esigente dei suoi quattro figli (due nati dal precedente matrimonio) ed al pagamento dei due mutui contratti per l’acquisito della casa coniugale”. Cfr. pag. 9-10 della medesima memoria).
2.6. Nei suddetti limiti, dunque, il motivo in esame va accolto, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere al nuovo esame della domanda di assegno divorzile della (OMISSIS) alla luce della nuova interpretazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6 fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18287 del 2018 ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ evidentemente assorbito.
4. Il terzo motivo, infine, e’ fondato nei soli termini che seguono.
4.1. E’ noto che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’eta’, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonche’, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte dell’avente diritto (cfr. Cass. n. 21752 del 2020, in motivazione; Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).
4.1.1. Nella specie, invece, e’ sostanzialmente incontroverso che (OMISSIS) abbia raggiunto l’indipendenza economica, e la corte distrettuale, con accertamento fattuale esaustivamente motivato (qui non ulteriormente sindacabile, se non per vizio motivazionale e nei ristretti limiti oggi sanciti per quest’ultimo dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nessuna puntuale censura in tale senso, e con il rispetto degli oneri di allegazione fissati da Cass., SU, n. 8053 del 2014, e’ stata formulata, pero’, dalla (OMISSIS)), ha ricondotto il corrispondente momento alla data dell’1 dicembre 2011, allorquando, cioe’, lo stesso, conseguito un dottorato triennale di ricerca a Parigi che gli assicurava la somma mensile di Euro 1.600,00, si era ivi trasferito prendendo in locazione un appartamento, cessando, cosi’, la coabitazione con la madre.
4.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che l’obbligazione di mantenimento ex articolo 148 c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo di quello, tra essi, non affidatario o collocatario decorre non gia’ dalla proposizione della domanda giudiziale, bensi’ dalla effettiva cessazione della coabitazione (cfr. Cass. n. 3302 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla piu’ recente Cass. n. 8816 del 2020). Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.
4.2.1. Questo principio, tuttavia, e’ stato affermato nel caso di domanda volta ad ottenere il contributo predetto e presentata prima della cessazione della coabitazione tra i genitori, precisandosi che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell’introduzione del giudizio, bensi’ una condizione dell’azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talche’ e’ sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (cfr. Cass. n. 7905 del 2012).
4.2.2. Diversamente, allorquando si discuta – come nel caso in esame – del momento estintivo di un siffatto obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l’esistenza, il limite alla retroattivita’ della statuizione e’ costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 8816 del 2020; Cass. n. 7960 del 2017).
4.2.3. In altri termini, la decisione del giudice relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensi’ meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, e’ direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo suddetto, sicche’, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorita’, intangibilita’ e stabilita’, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non puo’ avere decorrenza anticipata ai momento dell’accadimento innovativo (come, invece, ha opinato la corte distrettuale), rispetto alla data della domanda di modificazione.
5. In definitiva, il ricorso della (OMISSIS) va accolto, nei corrispondenti limiti predetti, quanto al primo ed al terzo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
5.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, dell’articolo 52.
P.Q.M.
La corte accoglie, nei corrispondenti limiti di cui in motivazione, il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, dell’articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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