Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 aprile 2020, n. 12975.
Massima estrapolata:
In tema di prova, la copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione.
Sentenza 27 aprile 2020, n. 12975
Data udienza 6 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Art. 353 bis cp – Natura – Reato di pericolo – Condotta – Attività finalizzata a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando – Sufficienza – Effettivo condizionamento del bando o della gara – Necessità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi presentati da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
avverso la sentenza del 05/04/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l’avv. (OMISSIS) per il (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
udito per la societa’ (OMISSIS) s.r.l. l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e altri per estinzione per prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 353 c.p. (capo A); articoli 81 cpv., 110 e 353 c.p. (capo B); articoli 110, 319 bis e 321 c.p. (capo B1), in esso assorbito quello del capo E1); e confermava nel resto la medesima pronuncia del 28 giugno 2017 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato il (OMISSIS) in relazione al reato ascrittogli di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 353 bis c.p. (capo L), riconoscendo allo stesso le attenuanti generiche, rideterminando la pena principale e revocando le pene accessorie; nonche’ confermava la medesima sentenza di primo grado nella parte riguardante la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore della parte civile (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e l’affermazione della responsabilita’ amministrativa derivante da reato della (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., tuttavia riducendo per la stessa la misura della sanzione pecuniaria irrogata.
Rilevava la Corte territoriale come, ai fini appena indicati, dovesse essere riconosciuta la fondatezza della ipotesi accusatoria a carico dei due citati imputati (OMISSIS) e (OMISSIS):
– per avere il primo quale rappresentante-agente della (OMISSIS) s.r.l. e la seconda (OMISSIS) quale responsabile dell’ufficio acquisti della direzione della (OMISSIS), nonche’ preposta agli incanti e licitazioni, tra l’aprile e il luglio del 2010, tramite collusioni e mezzi fraudolenti, turbato il regolare svolgimento della gara d’appalto del valore 127.980 Euro bandita dalla (OMISSIS) per l’aggiudicazione del noleggio senza conducente di tre automezzi: in particolare per avere il (OMISSIS) predisposto con altri e comunicato alla (OMISSIS) l’oggetto della fornitura, il prezzo da porre a base d’asta e la lista delle ditte da invitare per l’offerta, indicazioni che la predetta aveva seguito cosi’ da assicurare l’aggiudicazione della gara di appalto alla ditta (OMISSIS) (capo A);
– per avere, con le stesse qualita’ e le medesime modalita’, tra il novembre del 2009 e il gennaio del 2010, turbato il regolare svolgimento della gara di appalto del valore di 203.520 Euro per l’aggiudicazione del servizio di noleggio senza conducente di altri sette veicoli, in maniera tale da assicurare l’aggiudicazione della gara alla ditta (OMISSIS) (capo B);
– per avere, nello stesso periodo e con riferimento al secondo di tali appalti, la (OMISSIS) ricevuto una somma di denaro quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai propri doveri di ufficio, importo che un rappresentante della (OMISSIS) aveva consegnato al (OMISSIS) della (OMISSIS), in parte per remunerare l’attivita’ di mediazione che questi aveva svolto nei confronti della (OMISSIS), in parte per remunerare tale funzionario pubblico: avendo questa accettato la promessa e ricevuto quale corrispettivo una somma di denaro in contanti di 11.251,45 Euro per il pagamento di una fattura per operazioni inesistenti emessa dal di lei marito (OMISSIS), e per avere beneficiato del mancato pagamento della somma di 22.000 Euro che lo stesso coniuge della (OMISSIS) doveva per la risoluzione anticipata di un contratto di noleggio di una vettura, oltre ad ottenere condizioni di favore per il noleggio di altre auto) (capo B1), in esso assorbito il fatto del capo E1);
– ed ancora, per avere il solo (OMISSIS), sempre nella medesima qualita’, in concorso con tal (OMISSIS) e altri, sino al 5 ottobre 2012 turbato il procedimento amministrativo finalizzato a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare la scelta del contraente della gara di appalto del valore di 3.500.000 Euro bandita da (OMISSIS) s.p.a. per il noleggio di vetture, furgoni e autocarri: attivita’ consistita nel predisporre i punteggi e i criteri di valutazione delle offerte in modo da favorire la (OMISSIS) s.r.l., ottenendo la promessa di consegna di indebite provvigioni in favore della (OMISSIS) (capo L).
2. Avverso tale sentenza ha presentato il (OMISSIS), con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale, formalmente con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 353 bis c.p., e il vizio di motivazione, per mancanza, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado con riferimento all’imputazione del capo L) senza rispondere alla plurime censure formulate con l’atto di appello: doglianze con le quali era stato evidenziato come il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini, intercorse tra la (OMISSIS), funzionario pubblico della (OMISSIS), e il (OMISSIS), allora direttore commerciale della societa’ (OMISSIS), non avessero avuto alcun carattere collusivo ovvero la finalita’ di orientare la scelta del contraente da parte della societa’ appaltante, bensi’ esclusivamente lo scopo di definire alcuni requisiti tecnici, di natura “neutra”, per garantire il soddisfacimento delle esigenze dell’ente in un contesto riguardante un appalto di rilevante valore economico, dunque clausole tecniche del tutto inidonee a favorire un partecipante anziche’ un altro e ad alterare lo svolgimento di quella gara d’appalto; come tali comunicazioni, avvenute nel marzo del 2012, erano intervenute in un momento in cui la (OMISSIS), gia’ coinvolta in vicende giudiziarie, aveva rinunciato a intrattenere rapporti commerciali con enti pubblici, di talche’ doveva considerarsi ingiustificata la valorizzazione delle mail che la (OMISSIS) (che, peraltro, non era stata neppure indagata) e il (OMISSIS) si erano scambiati quasi un anno prima; e come non fosse risultato dimostrato che quella supposta intesa collusiva avesse riguardato anche il (OMISSIS), che nel 2011 era ancora amministratore delegato di (OMISSIS), ma che dal gennaio del 2012 era passato a prestare la propria attivita’ lavorativa presso altra societa’, la (OMISSIS): sicche’ non era stato spiegato dalla Corte di appello in cosa fosse consistito il concorso del ricorrente nella commissione del reato che gli era stato ascritto.
3. Avverso la medesima sentenza ha presentato ricorso anche la (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti sette motivi.
3.1. Violazione di legge sostanziale, in relazione al reato di corruzione propria contestatole al capo B1), in esso assorbito il fatto del capo E1), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’utilita’ percepita dal pubblico ufficiale, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari al suo ufficio, fosse consistita nella somma di denaro che era stata percepita dalla societa’ (OMISSIS), che nella vicenda aveva svolto il ruolo di soggetto terzo rispetto alle parti – la stessa (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) – che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero definito quel contratto illecito: dunque, riconoscendo l’esistenza di quel reato a concorso necessario in assenza di quel rapporto di sinallagmaticita’ ovvero di reciprocita’ delle prestazioni che qualifica tale illecito.
3.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte periferica omesso di spiegare quali fossero gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza del supposto pactum sceleris, presupposto del contestato reato di corruzione propria, non essendo stato provato che la (OMISSIS) la societa’ aggiudicatrice dell’appalto (OMISSIS) avrebbe versato una somma di denaro alla (OMISSIS); che la stessa (OMISSIS) fosse a conoscenza che tale dazione di denaro, anziche’ costituire la contropartita per una “normale iniziativa di intermediazione”, fosse stata giustificata dallo svolgimento di un’attivita’ illecita dei rappresentanti della seconda societa’ in favore della prima; e, comunque, che la (OMISSIS) fosse a conoscenza dei vantaggi asseritamente ricevuti dal marito in ragione di quella operazione.
3.3. Violazione di legge processuale, per avere i giudizi di merito valorizzato a fini di prova la riproduzione cartacea di email contenute in supporti informatici mai “riversati in atti” ovvero mai depositati dalla pubblica accusa ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p., essendo stati acquisiti nel corso dell’udienza dibattimentale di primo grado, dunque tardivamente, solo i supporti del materiale informatico acquisito dagli inquirenti presso la societa’ (OMISSIS) e non anche quello rinvenuto presso la societa’ (OMISSIS): mail dovevano essere considerate oggetto di flusso informatico, nella misura in cui il relativo contenuto era stato trasferito dall’hard disk di un computer e poi ad una stampante; documenti di cui, nella fase delle indagini, non era stata effettuata alcuna copia forense e che in maniera apodittica i giudici di merito avevano sostenuto essere stati messi a disposizione delle difese.
3.4. Vizio di motivazione, per manifesta illogicita’, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente sminuito il valore della documentazione prodotta dalla difesa, da cui sarebbe stato possibile evincere che il (OMISSIS), marito della (OMISSIS), al momento della restituzione della Bmw presa in noleggio aveva versato tutti i canoni di noleggio dovuti sino a quel momento, e che, in quella fase, non fosse maturata a suo carico alcuna penale per anticipata risoluzione di quel contratto; nonche’ per avere omesso di considerare le dichiarazioni che i coimputati avevano reso in ordine al significato delle mail che essi si erano scambiate e che erano state poi rinvenute dagli inquirenti durante le indagini.
3.5. Vizio di motivazione, per manifesta illogicita’, per avere la Corte di appello contraddittoriamente sostenuto che la vettura restituita dal (OMISSIS) fosse stata volturata in favore della (OMISSIS) e da tale societa’ trattenuta per circa un anno prima di essere rinoleggiata ad un terzo, laddove le emergenze processuali, in specie la deposizione resa dalla teste (OMISSIS), avevano provato che quell’auto era stata rinoleggiata immediatamente dalla (OMISSIS), che, pertanto, non aveva subito alcun aggravio di costi; per avere i giudici di merito erroneamente asserito che il pagamento della penale da parte della (OMISSIS), preventivato gia’ nell’ottobre del 2008, sarebbe stato riscontrato da una successiva mail datata 16 dicembre 2009; e per avere gli stessi giudici collegato la richiesta (OMISSIS) ad ottenere la risoluzione anticipata di quel contratto di noleggio alle iniziative lavorative della (OMISSIS), laddove le carte del processo e le deposizioni rese dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) avevano escluso che nel corso del 2009 la (OMISSIS) avesse frapposto alcun ostacolo alla definizione delle gare di appalto che in quel periodo stavano per essere indette.
3.6. Mancanza di motivazione, per avere la Corte milanese omesso di chiarire in quale maniera la (OMISSIS) avrebbe potuto turbare la liberta’ degli incanti, in relazione alle vicende contestate ai capi B) e B1), tenuto conto che non spettava a lei indire quella gara di appalto ne’ scegliere le ditte che sarebbero state invitate a partecipare alla gara.
3.7. Mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda omesso di illustrare le ragioni per le quali era stato quantificato l’importo che la imputata era stata condannata a pagare a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla parte civile (OMISSIS), non essendo stato provato che tale societa’ avesse versato per il noleggio dei mezzi oggetto delle gare di appalto prezzi superiori a quelli di mercato e non essendo stato dimostrato che il pretium sceleris era stato versato dalla (OMISSIS) alla societa’ corruttrice (OMISSIS).
4. Contro la sentenza in esame ha proposto impugnazione anche la (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dal relativo difensore, la quale – con tre distinti punti, tra loro strettamente collegati – ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli articoli 319, 319 bis e 321 c.p., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, per avere la Corte di appello confermato la condanna a titolo di responsabilita’ amministrativa ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in ragione della supposta commissione del reato di corruzione contestato alla (OMISSIS) e ai dirigenti della (OMISSIS), benche’ non fosse stata acquisita la prova certa della percezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o altra utilita’ in collegamento causale con il compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio: cio’ tenuto conto che non era stata dimostrata l’esistenza di un nesso logico e cronologico tra le gare indette dalla (OMISSIS), di cui la (OMISSIS) era funzionario, e la controversa vicenda della risoluzione del contratto di noleggio che aveva interessato il (OMISSIS), marito della (OMISSIS); che il teste (OMISSIS) e il coimputato (OMISSIS) avevano in dibattimento escluso che la (OMISSIS) avesse fatto loro alcuna pressione per ottenere la soluzione del problema del marito; che la teste (OMISSIS) aveva negato che il (OMISSIS) avesse ricevuto alcun trattamento di favore da parte della (OMISSIS); che, nel corso del 2009, il (OMISSIS) aveva continuato a pagare i canoni di noleggio della vettura, oltre ad una ulteriore somma di denaro al momento della risoluzione del contratto, dunque non aveva ottenuto alcun vantaggio economico; che la vettura volturata in favore della (OMISSIS) era stata da tale societa’ rinoleggiata appena tre giorni dopo la sua restituzione da parte del (OMISSIS); che il contestato pagamento di una fattura per operazioni inesistenti, che il (OMISSIS) aveva emesso, risaliva al 2007, dunque ad epoca di molto precedente rispetto a quella della indizione della gara di appalto in argomento; e che, pertanto, gli elementi a disposizione avrebbero provato al piu’ la sussistenza del reato di cui all’articolo 346 bis c.p., che all’epoca non era inserito tra i reati presupposto della responsabilita’ amministrativa dell’ente a norma del citato D.Lgs..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati.
1.1. Va premesso che le doglianze riguardanti i prospettati vizi di motivazione sono in gran parte prive di pregio, in quanto il ricorrente ha formulato una serie di censure chiaramente finalizzate a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile del reato ascrittogli al capo L).
Nella motivazione dei giudici di merito – che in relazione a tale capo, in presenza di motivi di appello con i quali erano state riproposte questioni gia’ compiutamente esaminate e risolte dal tribunale di Busto Arsizio, puo’ considerarsi integrata dall’apparato argomentativo della sentenza di primo grado – e’ stato convincentemente chiarito come l’interessamento di Stefano (OMISSIS), allora direttore commerciale della societa’ (OMISSIS), ad influenzare le scelte che (OMISSIS), funzionaria della societa’ (OMISSIS), avrebbe dovuto fare nel 2012 per la preparazione del bando di gara per l’appalto il servizio di noleggio di veicoli, riguardava il rinnovo di un servizio che gia’ nel 2006 la societa’ (OMISSIS) aveva affidato alla societa’ (OMISSIS) sempre avvalendosi della mediazione della (OMISSIS): societa’ quest’ultima i cui rappresentanti, come confermato dagli esiti delle indagini, in occasione di quella precedente gara erano riusciti a condizionare le scelte della societa’ appaltante nella fase di predisposizione del bando, si’ da indirizzare l’individuazione dell’ente vincitore della gara con il quale sarebbe stato poi stipulato il contratto di appalto di servizi.
L’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con tale aspetto della motivazione, volutamente tenendo separate le vicende della prima gara di appalto del 2006 con quelle relative alla preparazione del bando di gara per il rinnovo del medesimo servizio: laddove i giudici di merito avevano congruamente sottolineato come la prova dell’attivita’ collusiva fosse stata fornita dalla documentazione acquisita, che aveva consentito di accertare che gia’ nel 2006 la predisposizione del contratto di appalto e del capitolato speciale di quel servizio era stata concordata dalla (OMISSIS) con il (OMISSIS) e che, a partire dal 2010, il (OMISSIS) era tornato a confrontarsi con la funzionaria della (OMISSIS) per la predisposizione del bando di gara, nel quale sarebbe stati inseriti una serie di dettagli tecnici che avrebbero dovuto favorire la scelta della ditta vincitrice, la (OMISSIS), che era stata previamente individuata dagli interessati. Circostanze, queste, che non solamente erano state scoperte da tal (OMISSIS), il quale (incaricato di effettuare una audit, cioe’ una verifica amministrativa indipendente interna alla societa’ (OMISSIS)) aveva appurato come dietro quel meccanismo di pagamento di provvigioni alla (OMISSIS) vi fosse stata la discutibile attivita’ di intermediazione svolta in favore della (OMISSIS) sostanziatasi nel “fornire informazioni utili a redigere l’offerta in modo molto piu’ competitivo… poiche’ (la (OMISSIS) era) in possesso evidentemente di informazioni importanti per poter meglio tracciare il profilo del cliente…”; ma che – come efficacemente evidenziato nella sentenza di primo grado – il (OMISSIS), all’epoca amministratore delegato della (OMISSIS), aveva finito per ammettere il funzionamento di quel sistema, asseritamente ideato dal (OMISSIS), che aveva permesso loro di agganciare gli enti pubblici appaltanti e “di riuscire a pilotare i vincitori di queste gare”. Deve, dunque, confermarsi che, anche nella vicenda oggetto di specifica contestazione in questo processo, l’intervento dei rappresentanti della (OMISSIS) aveva avuto la finalita’ di orientare la scelta del contraente da parte della societa’ appaltante, e non anche, come il ricorrente ha cercato di far credere, lo scopo di definire alcuni requisiti tecnici, di natura “neutra”, che avrebbero dovuto avere i potenziali partecipanti per garantire le esigenze dell’ente appaltante.
Ne’ va trascurato il contenuto di una serie di mail rinvenute dagli inquirenti, di cui vi e’ preciso richiamo nelle sentenza di merito: quella con la quale, nel gennaio del 2011, il (OMISSIS), scrivendo a (OMISSIS), rappresentante della (OMISSIS) – prima che tale societa’ si tirasse indietro – a proposito della “gara in (OMISSIS)” ( (OMISSIS)) aveva sollecitato lo svolgimento di “un incontro congiunto… per il rinnovo della gara di prossima scadenza (capitolato da definire assieme)…”, aggiungendo che “non voleva perdere questa gara” e che “bisogna(va) lavorare bene per farlo”; la mail del maggio del 2011 con la quale il (OMISSIS) aveva informato il (OMISSIS) che avrebbe incontrato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) per farsi consegnare “le regole del vecchio capitolato” e per “attivarsi per la costruzione” del nuovo; e ancora, le mail del marzo del 2012 con le quali, dopo essersi sentiti telefonicamente a proposito dei requisiti tecnici da inserire nel bando di gara, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si erano scambiati file e informazioni in ordine al “dimensionamento delle esigenze di (OMISSIS)” e ai “canoni in base ai servizi richiesti dal gruppo… da mettere a gara”. Dati tutti che – come hanno puntualizzato i giudici di merito – avevano riscontrato la fondatezza della ipotesi accusatoria circa l’iniziativa assunta dal (OMISSIS) di “predisporre le condizioni finalizzate al rinnovo dell’ingente contratto”.
1.2. Appaiono conseguentemente infondate le censure concernenti le prospettate violazioni di legge.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’articolo 353 bis c.p., e’ un reato di pericolo introdotto nel codice a tutela dell’interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento e’ necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cosi’, da ultimo, Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449).
Alla luce di tali criteri va riconosciuto come la Corte di appello di Milano abbia fatto corretta applicazione della norma incriminatrice in esame, in quanto ha ricavato dalle emergenze processuali una serie di dati informativi idonei a comprovare l’esistenza di un reale accordo collusivo capace di influire concretamente sul procedimento amministrativo finalizzato alla scelta comparativa del contraente con il quale la societa’ (OMISSIS) avrebbe poi dovuto stipulare il contratto di appalto per la fornitura di servizi: vicenda da valutare anche in relazione alla natura dei pregressi rapporti che vi erano stati tra le parti, che si era sostanziata nella formulazione di suggerimenti e nell’indicazione di consigli da parte dei rappresentanti di una societa’ intermediaria nei confronti del soggetto preposto alla gara, allo scopo di determinare il contenuto del bando di gara e, cosi’, di influenza le scelte che sarebbero state fatte in sede di valutazione comparativa delle offerte dei partecipanti, con una iniziativa concretamente idonea a condizionare il normale svolgimento di quel procedimento.
1.3. E’, invece, fondato lo specifico motivo afferente all’inquadramento cronologico delle accertate condotte poste in essere dall’imputato (OMISSIS).
Il ricorrente si e’ doluto della incompletezza e della illogicita’ della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui e’ stata giustificata l’affermazione della sua responsabilita’ penale per il concorso nella commissione di un reato che era stato contestato come da lui posto in essere in concorso con condotte per le quali non era stata indicata una data di inizio bensi’ solo una data finale, quella dl 5 ottobre 2012, in cui erano stati spediti gli avvisi di partecipazione alla piu’ volte considerata gara di appalto indetta dalla societa’ (OMISSIS).
Rendendo interrogatorio il (OMISSIS) aveva sostanzialmente ammesso il suo iniziale coinvolgimento in quella operazione, aggiungendo, pero’, che nel gennaio del 2012 egli era transitato dalla (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) e non aveva piu’ seguito il (OMISSIS), che aveva proseguito “autonomamente” in quelle sue iniziative: situazione che era stata dedotta con l’atto di appello, ma che la Corte di merito ha ritenuto non essere stata dimostrata, in quanto – si e’ scritto – il (OMISSIS) era rimasto anche in seguito il “referente” del (OMISSIS) (p. 12 della sentenza impugnata).
La Corte di appello di Milano ha tuttavia chiarito che i contatti tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) finalizzati a condizionare il procedimento per la scelta del contraente di quella gara di appalto delle (OMISSIS) erano cominciati nel 2010 e si erano sviluppati nel corso del 2011, quando il primo aveva messo al corrente il (OMISSIS) della sua iniziativa per la preparazione del nuovo bando di gara che avrebbe dovuto favorire non piu’ l’ (OMISSIS), ma la (OMISSIS): di tanto vi e’ riscontro nel contenuto dei messaggi di posta elettronica che erano stati scambiati tra i due fino al maggio del 2011. Nella motivazione della sentenza impugnata non vi sono, invece, elementi precisi per contraddire la versione difensiva, ne’ dati informativi di univoca valenza sono desumibili dalla motivazione della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale di Busto Arsizio affermato la responsabilita’ dl (OMISSIS) a titolo di concorso sulla base del suo provato coinvolgimento nella scelta di favorire non piu’ l’ (OMISSIS) ma la (OMISSIS): circostanza, questa, comprovata esclusivamente dalla mail che al prevenuto era stata inviata dal (OMISSIS) il 16 marzo 2011.
E’, dunque, fondato ritenere che in relazione alla specifica posizione dell’odierno ricorrente il reato del capo L) debba ritenersi commesso fino al 16 marzo 2011, con la conseguenza che alla data della pronuncia di secondo grado l’illecito si era gia’ estinto per intervenuta prescrizione: nell’accertata assenza dei presupposti per un proscioglimento dell’imputato nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la riconosciuta estinzione del reato, ovviamente limitatamente a quel capo di imputazione, l’unico con riferimento al quale vi e’ stata devoluzione della cognizione in questo giudizio di legittimita’.
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) vada rigettato.
2.1. Il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso – strettamente connessi tra loro e, percio’, esaminabili congiuntamente e in via logicamente prioritaria rispetto agli altri – sono inammissibili perche’ presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilita’ delle premesse dell’argomentazione, irrazionalita’ delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne’ e’ stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
La ricorrente si e’ sostanzialmente limitata a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari. E tuttavia, bisogna riconoscere come il ricorso, lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilita’ tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di travisamento dei fatti oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale e’ stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre e’ consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non e’ affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita’, qual e’ quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cosi’, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
Analogo discorso vale per l’interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati nelle conversazioni intercettate ovvero per l’esegesi del contenuto di mail e altri documenti, che e’ questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimita’ se – come nella fattispecie e’ accaduto – la valutazione risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
A tal fine va rilevato come la Corte territoriale abbia convincentemente ricostruito la vicenda che ha poi sostanziato le imputazioni contestate nei capi d’imputazione B), B1) e E1). Da un lato evidenziando come, nell’ambito di un ben collaudato e piu’ volte attuato sistema di turbativa degli incanti pubblici, i rappresentanti delle societa’ (OMISSIS) (i gia’ citati (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente amministratore delegato e direttore commerciale di tale impresa collettiva) e quelli della (OMISSIS) (in particolare, il gia’ menzionato (OMISSIS)), d’intesa con la (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e responsabile del relativo procedimento amministrativo, avessero turbato, tra il novembre del 2009 e il gennaio del 2010, il regolare svolgimento della gara di appalto per il servizio di noleggio di sette automezzi, mediante la predisposizione da parte dei primi della scheda tecnica della fornitura, della lista delle ditte da invitare per la formulazione delle offerte, nonche’ del capitolato e del disciplinare dell’appalto: documenti che erano stati consegnati alla (OMISSIS) si’ da determinare l’aggiudicazione di quella gara in favore della (OMISSIS), con la previsione di un aumento del prezzo della base d’asta che era stato maggiorato dell’importo che sarebbe stato poi corrisposto alla intermediaria (OMISSIS). Da altro lato, come tale turbativa fosse anche espressione della attuazione di un accordo corruttivo, che aveva visto i rappresentanti della (OMISSIS) corrispondere alla (OMISSIS) la somma di 32.000 Euro per quell’attivita’ di intermediazione, con l’intesa che, in ragione del compimento dell’atto contrario ai doveri del suo ufficio, la (OMISSIS), pubblico funzionario, avrebbe ricevuto come indebito corrispettivo l’utilita’ consistente nell’assunzione da parte della (OMISSIS) del debito di 22.000 Euro che il di lei marito, (OMISSIS), aveva maturato a titolo di penale per la risoluzione anticipata di un contratto di noleggio di una vettura.
In tale ben definito contesto probatorio, solo proponendo una diversa a alternativa lettura degli elementi di conoscenza raccolti, sarebbe possibile rimettere in discussione le conclusioni valutative dei giudici di merito: i quali, con un perspicuo percorso argomentativo, privo di lacune o incongruenze logiche, hanno spiegato come il collegamento causale tra la vicenda del contratto di noleggio della vettura del (OMISSIS), marito della (OMISSIS), e la condotta contrarla ai doveri di ufficio posta in essere dalla prevenuta per favorire l’aggiudicazione della gara relativa a quell’appalto in favore della societa’ (OMISSIS), fosse stato comprovato dal tenore delle mail acquisite durante le indagini, dalla cui lettura era stato possibile desumere che la “operazione (OMISSIS)”, con l’accollo da parte della (OMISSIS) del pagamento dei 22.000 Euro dovuti per la risoluzione anticipata di quel contratto di noleggio, era strettamente connessa alla provvigione di 32.000 Euro che sarebbe stata liquidata dalla (OMISSIS), dei quali solo 10.000 Euro sarebbe stati l’utile netto che la (OMISSIS) avrebbe trattenuto. Collegamento che aveva riguardato anche il pagamento da parte della (OMISSIS) di una ulteriore fattura, per l’importo di 11.251,45 Euro, emessa per operazioni inesistenti dal (OMISSIS); e che aveva visto la consapevole compartecipazione della (OMISSIS), considerato che erano stato i responsabili della (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in alcune loro mail, a chiarire che era necessario risolvere con urgenza la “questione (OMISSIS)”, perche’ vi era il rischio che la stessa stesse “bloccando tutte le altre operazioni della (OMISSIS)”, dato che era stata la stessa (OMISSIS) a chiamare il (OMISSIS), dominus della (OMISSIS), lamentandosi del fatto che “il marito era stato trattato male”: questione che era stata, infatti, risolta dai responsabili della (OMISSIS) nel dicembre del 209, con la volturazione in capo a tale societa’ dell’auto precedentemente noleggiata dal (OMISSIS) e con il pagamento della penale di 22.000 Euro.
Nelle determinazioni dei giudici di merito non sono neppure rilevabili illogicita’ per essere stati valorizzati gli oggettivi dati documentali rispetto agli elementi di conoscenza provenienti dalle fonti di prova dichiarative: essendo stato adeguatamente chiarito come non potesse essere dato maggior credito alle dichiarazioni dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, pur rispettivamente riconoscendo la turbativa della gara, la “spregiudicatezza commerciale” della societa’ da loro diretta e la “arrogante pretesa” avanzata dal (OMISSIS), avevano o asserito di non sapere nulla oppure maldestramente provato a qualificare quella dello stesso (OMISSIS) come una “vicenda interna” alla (OMISSIS); ne’ potesse essere dato preponderante valore probatorio alla testimonianza della (OMISSIS), mera dipendente di tale societa’, dunque persona tutt’altro che disinteressata alla vicenda. Quanto poi alla problematica concernente il versamento, reale o meno, di ulteriori somme per canoni scaduti da parte del (OMISSIS) in occasione della risoluzione del contratto di noleggio della vettura che lo aveva visto protagonista, la Corte territoriale ha chiarito come tale circostanze avesse finito per diventare irrilevante nella economia generale della ricostruzione della vicenda; e come del pari logicamente ininfluente fosse apparsa la questione relativa ai tempi del successivo rinoleggio a terzi di quella vettura da parte della (OMISSIS), di cui vi e’ traccia nella sentenza di primo grado, ma sulla quale la Corte distrettuale correttamente non si e’ soffermata.
2.2. Il primo e il sesto motivo del ricorso della (OMISSIS) sono infondati.
Nella ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito non e’ riconoscibile alcuna violazione di legge, in quanto solo con una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali e’ possibile affermare che nel caso di specie il reato di corruzione non sarebbe configurabile perche’ la somma di 32.000 Euro pagata dai rappresentanti della societa’ corruttrice (OMISSIS), vincitrice dell’appalto in argomento, non era stata versata al pubblico ufficiale corrotto bensi’ ai rappresentanti della societa’ intermediaria (OMISSIS).
Ed invero le carte del processo, nella convincente lettura che ne hanno dato i giudici di merito, avevano riscontrato che l’intesa corruttiva prevedeva che il sopra indicato importo versato dalla societa’ (OMISSIS), vincitrice della gara di appalto, sarebbe stato destinato solo in parte a ripagare l’attivita’ di intermediazione svolta dai referenti della (OMISSIS), in quanto finalizzato a compensare il valore del vantaggio economico di cui la (OMISSIS) aveva beneficiato mediante l’estinzione del debito maturato dal di lei marito, del cui pagamento la stessa societa’ (OMISSIS) si era fatta carico.
In tale ottica, la impostazione interpretativa seguita dalla sentenza gravata si pone esattamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un’attivita’ di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto, in quanto il secondo di tali delitti si caratterizza da una connotazione causale del prezzo, finalizzato esclusivamente a retribuire l’attivita’ di mediazione, non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (cosi’, tra le molte, Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618).
Sotto questo punto di vista non e’ neppure ravvisabile l’inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, della quale l’odierna imputata si era lamentata con l’atto di appello, atteso che ella e’ stata chiamata a rispondere di una condotta illecita riferibile ad una articolata e complessa vicenda fattuale, legittimamente sintetizzata con la fusione, operata gia’ dal giudice di primo grado, dei due capi di imputazione B1) e E1), che originariamente le erano stati distintamente contestati.
Del tutto generiche sono, infine, le doglianze difensive formulate con riferimento al capo d’imputazione B), avendo la ricorrente lamentato una violazione di legge in ragione di una sorta di âEuroËœsopravvalutazione’ dei compiti a lei spettanti nell’ambito del procedimento di gara de quo. Nella soluzione adottata dalla Corte di appello di Milano – alla quale, peraltro, la questione non era stata neppure posta in termini specifici – basata sul pacifico riconoscimento del ruolo della (OMISSIS) di responsabile di quel procedimento amministrativo, in quanto assegnataria di quell’incarico dirigenziale della (OMISSIS) fin dal maggio del 2009, e’ ravvisabile la corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale la nozione di “preposto”, di cui all’articolo 353 c.p., comma 2, non va determinata con riferimento al solo momento terminale dell’incanto o della licitazione privata, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni nell’intero percorso procedimentale, i quali possono indebitamente influire sull’andamento della gara non solamente con il compimento di un atto tipico, ma anche mediante una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, sulla procedura (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 40890 del 29/05/2018, C., Rv. 274153).
2.3. Il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) e’ infondato.
La ricorrente si e’ limitata a ripetere le doglianze formulate con l’atto di appello, cui la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto, anche richiamando il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, nella quale erano state illustrate le ragioni poste a base della decisione di infondatezza delle violazioni di legge processuale prospettate dalla difesa: sottolineando, per un verso, come i messaggi di posta informatica che erano stati utilizzati dalla accusa per provare la colpevolezza degli imputati fossero stati rinvenuti dal consulente tecnico del pubblico ministero nel server della (OMISSIS), documentazione dai responsabili di tale societa’ messa a disposizione a seguito di ordine di esibizione, senza che alcuno avesse dubitato della genuinita’ del materiale acquisito (di cui, come ha riferito il teste (OMISSIS), era stata creata una copia forense); e, per altro verso, come il deposito della relazione di consulenza e del relativo materiale informatico oggetto di verifica -peraltro impiegato nella fase delle indagini anche a fini cautelari- aveva consentito alle parti di esaminare tutta la documentazione valorizzata a fini di prova, senza che avesse comportato alcuna inutilizzabilita’ processuale il fatto che i relativi supporti informatici non fossero stati poi depositati nella propria segreteria dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p., in quanto e’ pacifico che la copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (cosi’ Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018, dep. 2019, Viviano, Rv. 275541).
E’ appena il caso di aggiungere che nel ricorso la difesa e’ tornata a sostenere che quella documentazione doveva essere messa a disposizione della difesa anche perche’ oggetto di un flusso informatico: sul punto va ribadito quanto messo in risalto nella sentenza impugnata dalla Corte di appello, la quale ha avuto modo di rilevare – in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita’ – come i messaggi di posta elettronica memorizzati nelle cartelle dell’account o nel computer del mittente ovvero del destinatario, costituiscono meri documenti informatici intesi in senso “statico”, dunque acquisibili ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., dovendo escludere che si possa parlare di documentazione relativa a flussi informatici: termine quest’ultimo che, attenendo ad una trasmissione in atto, indica in una concezione “dinamica” lo scambio di comunicazioni che avviene in maniera telematica o informatica tra apparecchi posti a distanza, che, in quanto tale, soggiace alla diversa e piu’ rigorosa disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (in questo senso v. Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268227).
2.4. E’ inammissibile il settimo e ultimo motivo del ricorso, con il quale l’imputata si e’ doluta della mancata risposta alle doglianze che erano state formulate con l’atto di appello avverso la motivazione della sentenza di primo grado nella parte relativa alle ragioni giustificative della quantificazione del danno che ella era stata condannata a risarcire in favore della costituita parte civile (OMISSIS).
La ricorrente, infatti, ha omesso del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado con la quale la Corte periferica aveva giustificato l’entita’ dell’importo della condanna ai fini civili in quanto determinato in via equitativa e ominicomprensiva, anche in considerazione del “rilevante” pregiudizio alla immagine e all’onore che l’ente aveva patito, circostanze, queste ultime, sulle quali nulla e’ stato detto nel ricorso oggi in esame.
3. Il ricorso presentato nell’interesse della (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., condannata a titolo di responsabilita’ amministrativa a norma del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, va rigettato per le ragioni innanzi analiticamente esposte, nell’esame delle analoghe doglianze formulate dalla imputata (OMISSIS), nei punti 2.1. e 2.2. da intendersi qui integralmente trascritti.
In aggiunta a quanto gia’ esposto, va ribadito come l’accertata, e correttamente motivata, connessione eziologica e cronologica tra la condotta posta in essere dalla (OMISSIS) in violazione dei suoi doveri di pubblico funzionario e l’utilita’ conseguita dal di lei coniuge, âEuroËœsgravato’ dal pagamento della penale di 22.000 Euro per la risoluzione anticipata del contratto di noleggio della sua autovettura, esclude che, nel caso di specie, sia configurabile, invece del contestato reato di corruzione propria, quello di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346 bis ord. pen.: illecito questo che, come si evince anche dall’impiego della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli… 319…,”, sanziona una mera condotta di intermediazione propedeutica ad una eventuale corruzione, in assenza di qualsivoglia accertato rapporto alterato tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Colosimo, Rv. 254442).
4. Segue la condanna dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
La (OMISSIS) va, altresi’, condannata alla rifusione in favore della parte civile (OMISSIS) delle spese di rappresentanza e difesa dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, che, in ragione del richiesto e dell’attivita’ effettivamente svolta dal relativo patrocinatore, si ritiene di poter liquidare nella misura meglio precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ il reato contestato al capo L) e’ estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. e da (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali nonche’ quest’ultima a rifondere alla parte civile, (OMISSIS), le spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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