La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 aprile 2021| n. 9840.

La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid, quomodo dell’erogazione.

Ordinanza|14 aprile 2021| n. 9840

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Revoca di un finanziamento pubblico per inadempimento del privato beneficiario – Giurisdizione del giudice ordinario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez.

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di sez.

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1053-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO, con ordinanza n. 1709/2019 depositata il 17/12/2019 nella causa tra:
(OMISSIS) S.R.L.;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
e contro
(OMISSIS), – SALERNO;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, il quale conclude affinche’ la Corte, regolando la giurisdizione, affermi quella del giudice ordinario.

RILEVATO E CONSIDERATO

CHE:
1. con opposizione agli atti esecutivi (OMISSIS) S.r.l. chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare inesistente o comunque nulla la cartella di pagamento con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiedeva la restituzione di un finanziamento provvisoriamente concesso ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, revoca disposta per la violazione di norme settoriali, inadempimento previsto dal Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, articolo 8, comma 2, lettera e);
2. costituitosi il contraddittorio con il Concessionario della riscossione e il Ministero, l’adito Tribunale declinava la propria giurisdizione a favore del giudice tributario, osservando che per quanto era dato rilevare oggetto del giudizio erano somme relative a crediti di natura tributaria;
3. la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, davanti alla quale (OMISSIS) S.r.l. aveva riassunto la causa, sollevava conflitto negativo di giurisdizione indicando il giudice ordinario;
4. conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, deve essere data continuita’ alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, che hanno avuto piu’ di una occasione per affermare il principio secondo cui la controversia sulla legittimita’ della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora, come avvenuto nella concreta fattispecie, la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (Cass. sez. un. 3166 del 2019; Cass. sez. un. 3057 del 2016; Cass. sez. un. 25211 del 2015; Cass. sez. un. 15941 del 2014; Cass. sez. un. 1776 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la controversia al Tribunale di Nocera Inferiore, anche per le spese del presente.

 

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