La controversia di cui all’articolo 28 della legge n. 794 del 194

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21856.

A seguito della entrata in vigore dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, la controversia di cui all’articolo 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal decreto legislativo citato, può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis del Cpc, che dà luogo a un procedimento sommario speciale disciplinato dagli articoli 3, 4 e 14 del menzionato decreto; oppure: b) ai sensi degli articoli 633 seguenti del Cpc, fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’articolo 702-bis e seguenti del Cpc, integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli articoli 648, 649, 653 e 654 del Cpc. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21856

Data udienza 1 luglio 2020

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8847/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 794 del 1942, articolo 28 e del Decreto Legislativo n. 251 del 2011, articolo 14, secondo quanto precisato dalla stessa ricorrente a verbale dell’udienza del 2.2.2016, l’avv. (OMISSIS) evocava (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Avellino invocandone la condanna al pagamento di alcuni compensi professionali.
Si costituiva il resistente contestando nel merito la domanda ed invocandone il rigetto.
Con l’ordinanza impugnata, depositata il 2.2.2016, il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile la domanda sul presupposto che la procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28 e del Decreto Legislativo n. 251 del 2011, articolo 14, sia esperibile soltanto nei casi in cui il resistente non contesti l’an della pretesa, ma soltanto il quantum del compenso invocato dal professionista.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 702-bis c.p.c. e segg. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, perche’ il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda.
La censura e’ fondata.
Questa Corte ha affermato che “Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34 e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, articoli 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilita’ per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda” (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262).
Peraltro la possibilita’ di introdurre la domanda avente ad oggetto il pagamento di onorari di avvocato e’ stata espressamente esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio per cui “A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal Decreto Legislativo cit., puo’ essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., che da’ luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli articoli 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi degli articoli 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli articoli 648, 649, 653 e 654 c.p.c.. E’ invece esclusa la possibilita’ di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articoli 702 bis c.p.c. e segg.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316-01; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018, Rv. 651011).
La tesi seguita dall’ordinanza impugnata, secondo cui la procedura di liquidazione prevista della L. n. 794 del 1942, articoli 28 e segg. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 non sarebbe ammissibile in presenza di contestazioni del cliente non limitate al solo quantum ma anche all’an della pretesa, e’ quindi erronea e definitivamente superata dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

 

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