La controversia avente ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12866.

La massima estrapolata:

La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12866

Data udienza 23 giugno 2020

Tag – parola chiave: Conflitto di giurisdizione – Conflitto negativo – Atti e provvedimenti amministrativi – Materia urbanistica ed edilizia – Appalti pubblici – Controversie – Escussione polizza fideiussoria – Oneri di urbanizzazione – Giurisdizione del GO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
nel giudizio per conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al N.R.G. 20987-2019, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria nella causa (iscritta al n. 927/2018 reg. ric.) vertente tra:
(OMISSIS) S.P.A.;
– ricorrente non costituito in questa sede –
e
COMUNE DI COSENZA; (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati non costituiti in questa sede –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. – La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale ordinario di Cosenza, avverso l’ordinanza con cui il Comune di Cosenza aveva ad essa ingiunto, in solido con il debitore principale, il pagamento di Euro 560.582,49, a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e sanzioni in relazione ad un permesso di costruire rilasciato alla societa’ (OMISSIS) a r.l., per i quali la Compagnia aveva prestato polizze fideiussorie.
2. – Con sentenza depositata in cancelleria il 26 aprile 2018, il Tribunale ordinario, accogliendo l’eccezione sollevata dal Comune, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Ha premesso il Tribunale di Cosenza che l’articolo 133, comma 1, lettera f), cod. proc. amm., nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia, comprende la totalita’ degli aspetti dell’uso del territorio, incluse le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri accessori.
Tanto premesso, il giudice ha rilevato che nella fattispecie l’opposizione proposta dalla Compagnia di assicurazioni e’ diretta a contestare la legittimita’ dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per il pagamento dell’importo dovuto per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni inerenti il rilasciato permesso edilizio, con doglianze che riguardano anche l’an ed il quantum della pretesa creditoria avanzata dal Comune, sicche’ la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Secondo il Tribunale, non rileva che la Compagnia attrice sia tenuta al pagamento in forza di polizza fideiussoria rilasciata nell’interesse della (OMISSIS), trattandosi di contratto stipulato esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto ravvisabile una connessione funzionale tale da attrarre il rapporto di fideiussione nell’alveo della materia urbanistica.
3. – Adito in riassunzione dalla Compagnia Italiana di Previdenza, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
Secondo il giudice confliggente, la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione ed a titolo di penale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. – Il conflitto e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le Sezioni Unite sono investite, in sede di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione, della questione se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo conoscere della controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune di Cosenza, della polizza fideiussoria concessa, dalla Compagnia Italiana di Previdenza, a garanzia di somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione e per il pagamento della penale, in relazione al permesso edilizio rilasciato alla societa’ (OMISSIS).
2. – La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
3. – Va infatti data continuita’ alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, richiamata anche nelle conclusioni del Procuratore generale, secondo cui la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e cio’ sia perche’ l’obbligazione di garanzia, oggetto di causa, e’ fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori; sia perche’, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9592; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2016, n. 15666; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19371).
4. – Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

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