La contestazione di conformità di una copia all’originale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8213.

La massima estrapolata:

La contestazione di conformità di una copia all’originale come disposta dall’art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2. Mentre infatti il disconoscimento, in mancanza di richiesta di verificazione non consente l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8213

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Banca – Negoziazione dei titoli – Nullità del contratto per assenza di forma scritta – Contestazione di copia all’originale ex art. 2719 cc – Equipollenza al disconoscimento di scrittura privata – Esclusione – Disconoscimento di scrittura – Preclusione all’utilizzo – Contestazione di copia all’originale – Possibilità d’accertamento anche in altri modi comprese le presunzioni – Prova nuova indispensabile – Nozione – Rilevabilità officiosa dell nullità negoziali anche di protezione – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9960/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 423/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2020 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) scpa propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 423/2014, pubblicata il 21 febbraio, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, rilevato il difetto di forma scritta del contratto di negoziazione titoli, in ragione del disconoscimento da parte degli attori di conformita’ della copia all’originale, ex articolo 2719 c.c., dichiarava la nullita’ dei due ordini di acquisto di obbligazioni “(OMISSIS)” del 21.7.2000, per complessivi 258.000,00 Euro, condannando la banca alla restituzione del relativo importo.
La Corte territoriale, in particolare, disattesa l’eccezione di tardivita’ dell’eccezione di nullita’ del contratto di negoziazione in considerazione della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ da parte del tribunale, evidenziava che, a fronte della specifica contestazione degli attori ex articolo 2719 c.c., la banca non aveva assolto all’onere di provare la conformita’ della copia del contratto di negoziazione rispetto all’originale.
Il giudice di appello deduceva inoltre l’inammissibilita’ della produzione dell’originale in sede di impugnazione.
I signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, mentre (OMISSIS) non ha svolto difese.
In prossimita’ dell’odierna adunanza entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la banca denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23 (TUF), articolo 2719 c.c. e articolo 215 c.p.c., in relazione alla statuizione che ha affermato la nullita’ del contratto di negoziazione per non avere la banca assolto all’onere di provare la conformita’ della copia del contratto di negoziazione all’originale.
La ricorrente censura sia l’affermazione secondo cui non erano stati indicati indizi gravi e precisi e concordanti di conformita’, sia la statuizione secondo cui la produzione dei contratti originali era inammissibile in sede di appello.
Deve in via pregiudiziale disattendersi l’eccezione di inammissibilita’ del motivo sollevata dalla controricorrente nella memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
Si osserva al riguardo che la inammissibilita’ e’ stata dichiarata soltanto in sentenza e la stessa parte controricorrente non deduce che la Corte di merito avesse anche pronunciato una ordinanza istruttoria di inammissibilita’; in ricorso inoltre si precisa che il documento costituisce il documento n. 4 del fascicolo di appello, il che consente di ritenere che fosse stato prodotto con l’atto di appello.
Cio’ posto, il motivo e’ fondato.
Come questa Corte ha gia’ rilevato, infatti, la contestazione di conformita’ di una copia all’originale ex articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2.
Mentre infatti il disconoscimento, in mancanza di richiesta di verificazione preclude l’utilizzabilita’ della scrittura, la contestazione ai sensi dell’articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformita’ all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 7522 del 2007).
Di conseguenza, non e’ conforme a diritto la statuizione di inammissibilita’ della esibizione del contratto originale ai fini della valutazione di conformita’ della copia gia’ prodotta in primo grado, trattandosi di documento decisivo ai fini della dedotta nullita’ del contratto per carenza di forma scritta.
Ed invero, secondo il recente indirizzo delle SS.UU. di questa Corte, prova nuova indispensabile, di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. dalla L. n. 134 del 2012, e’ quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margine di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (Cass. 10790/2017).
Il secondo e terzo motivo denunciano, rispettivamente, violazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6 e degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, censurando la statuizione secondo cui la nullita’ del contratto era in ogni caso rilevabile d’ ufficio dal giudice.
Ad avviso della ricorrente la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, integra una nullita’ relativa, che puo’ essere fatta valere dal solo investitore e non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
I motivi che per la loro connessione vanno unitariamente esaminati sono infondati.
Ed invero come questa Corte ha gia’ affermato la rilevabilita’ officiosa delle nullita’ negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del piu’ ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (articolo 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (articolo 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo (Cass. Sez. U. 26242 del 2014; Cass. 26614 del 2018).
L’accoglimento del primo motivo determina invece l’assorbimento del quarto e quinto motivo, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli effetti della nullita’ del contratto di negoziazione ed il regime delle spese nei rapporti tra la banca ed il suo dipendente.
In conclusione, accolto il primo motivo, va respinto il secondo e terzo mezzo, assorbiti il quarto e quinto.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, respinti il secondo e terzo, assorbiti quarto e quinto mezzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese, al la Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *