La confisca per equivalente

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 marzo 2020, n. 10649

Massima estrapolata:

La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell’applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall’attività illecita.

Sentenza 25 marzo 2020, n. 10649

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Dichiarazione fraudolenta e riciclaggio – Misure cautelari reali – Confisca dei beni – Sommatoria dei profitti illeciti nella determinazione della confisca – Non è colpito due volte lo stesso reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. FILIPPINI – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/10/2019 del TRIB. LIBERTA’ di ASTI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FILIPPINI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dr. FINOCCHI GHERSI RENATO, per l’inammissibilita’ ed in subordine il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, provvedendo in sede di appello in materia cautelare reale, con ordinanza in data 8-9 ottobre 2019, accoglieva solo parzialmente il gravame avverso il provvedimento del GIP di quel Tribunale, datato 26.8.2019, con il quale era stata integralmente respinta la richiesta di riduzione del valore del sequestro preventivo per equivalente disposto ai danni di (OMISSIS) (indagata – capi J e K della provvisoria imputazione – per i reati di reimpiego e riciclaggio di somme provenienti dalla commissione di altri reati – le fraudolente dichiarazioni fiscali ascritte al coniuge (OMISSIS) -) e avente ad oggetto gli immobili formalmente conferiti nel Trust (OMISSIS), considerato essere una struttura solamente simulata dal momento che i beni risultavano permanere nella piena disponibilita’ di entrambi i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS); in particolare, secondo il TDL, se poteva effettivamente convenirsi con la (OMISSIS) circa il reale valore economico da attribuire al compendio immobiliare in sequestro (da individuare in circa 3 milioni di Euro, non gia’ nel piu’ contenuto valore catastale considerato dal GIP), comunque la portata del vincolo reale poteva essere ridotta solamente per un valore fino a Euro 1.290.341,56, posto che, al fine della determinazione del “quantum” confiscabile per equivalente, occorreva tenere conto -trattandosi di beni che risultano essere nella piena disponibilita’ di entrambi i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS)- sia dei profitti derivanti dalla commissione dei reati presupposto ascritti al coindagato (OMISSIS) (illeciti tributari di dichiarazione fraudolenta per l’ammontare di Euro 857.993,57), sia di quelli derivanti dal riciclaggio attribuito alla ricorrente (indicati in un ammontare pari a circa Euro 860.069,87). E dunque, a fronte di un valore del compendio in sequestro stimato dal TDL in Euro 3.008.405,00 e di un importo complessivamente sequestrabile pari ad Euro 1.718.063,44, il TDL, in parziale accoglimento dell’appello, ha disposto la restituzione nei confronti del Trust (OMISSIS) di parte del compendio immobiliare in sequestro, limitatamente cioe’ ad immobili di valore complessivo non superiore ad Euro 1.290.341,56.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagata, tramite difensore, lamentando:
– violazione di legge in relazione all’articolo 648 quater c.p., dal momento che il profitto confiscabile alla ricorrente ai sensi di detta previsione non puo’ considerarsi pari all’intero valore del profitto derivante dalla commissione del reato presupposto, ma solamente al vantaggio economico ottenuto attraverso le condotte di sostituzione, trasferimento o impiego in attivita’ economiche o finanziarie.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso e’ infondato laddove non inammissibile.
1. A quest’ultimo proposito occorre invero considerare che la specifica questione ora proposta – inerente alla determinazione dell’entita’ del profitto riconducibile al reato di riciclaggio ascritto alla (OMISSIS)- non pare essere stata dedotta con adeguata specificita’ nel giudizio di appello, come emerge dalla disamina del testo del provvedimento impugnato, non puntualmente censurato dal ricorrente laddove incompleto nella parte riassuntiva dei motivi di gravame ivi sollevati.
Infatti, se dall’ordinanza in esame emerge come il provvedimento di sequestro del GIP abbia interessato i beni del Trust sia con riferimento al profitto conseguito dall’indagato per il reato fiscale presupposto ( (OMISSIS)), sia con riferimento al profitto conseguito dalla ricorrente tramite le condotte di riciclaggio, e che tale impostazione sia poi stata confermata dal TDL in sede di riesame, non altrettanto puo’ dirsi per la questione, ora specificamente sollevata, della eventuale identita’/unicita’ del profitto dei due reati e, quindi, della pretesa duplicazione del valore del sequestro. Argomento, quest’ultimo, che pare dunque precluso ex articolo 606 c.p.p., comma 3.
2. E comunque, anche a voler ritenere che detta questione sia in questa sede deducibile, dal momento che il tema della sommatoria dei profitti -al fine di individuare il quantum del sequestro- e’ stato comunque posto, da parte del giudice dell’appello, a fondamento della decisione impugnata, il motivo e’ infondato.
2.1. Invero, non dubita il Collegio sul fatto che la confisca per equivalente abbia ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729); ne’ puo’ dubitarsi del fatto che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non puo’ essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083).
2.2. Tuttavia, dal provvedimento impugnato emerge con chiarezza che il profitto dei reati presupposto (le dichiarazioni fraudolente) deve individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato (OMISSIS) ha sottratto all’Erario e distratto dalle imprese (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl in favore della moglie (OMISSIS); e che, il profitto del riciclaggio a quest’ultima ascritto, consiste invece in quanto alla stessa derivato dall’impiego delle somme predette nelle proprie attivita’ economiche. Evidente e’ dunque il profilo dell’esistenza di duplici profitti confiscabili e, dunque, della piena legittimita’ della sommatoria operata dal TDL.
2.3. Invece, il tema specifico della composizione di questi ultimi profitti non risulta devoluto con adeguata puntualita’ al giudice dell’appello reale, e comunque non puo’ esserlo dinanzi alla Suprema Corte, implicando accertamenti in fatto non consentiti in questa sede.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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