La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25378.

La massima estrapolata:

In tema di società di persone, se, per un verso, la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, per l’altro, ciò non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito

Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25378

Data udienza 4 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9149-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 594/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Trieste ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della sentenza del Tribunale di Udine con la quale veniva rigettata l’opposizione dalle predette proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale della stessa citta’ in data 1 gennaio 2012 – con cui si intimava loro il pagamento della somma di Euro 13.847,03, oltre interessi e spese, a titolo di spese legali vantate dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) (societa’ cancellata dal registro delle imprese in data 15 gennaio 2008 di cui la (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano socie illimitatamente responsabili).
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale nel respingere l’impugnazione e nel condividere e confermare la statuizione di primo grado, ha osservato:
che le sentenze di condanna alle spese legali emesse nei confronti di societa’ in nome collettivo costituiscono titolo esecutivo ed estendono i loro effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando la responsabilita’ dei singoli soci necessariamente dall’esistenza dell’obbligazione sociale e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’articolo 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui e’ stato formato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 24/03/2011 n. 6734; Cass. 16/01/2009 n. 1040);
che l’ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non puo’, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo gia’ conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia gia’ trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata. (ad esempio: l’iscrizione di ipoteca giudiziale, in tal senso, Cass. 21/07/2004 n. 13518);
che nella specie, quindi, sussiste un interesse giuridicamente rilevante della Banca ad ottenere il provvedimento monitorio (atteso che il nominativo della socia (OMISSIS) non risultava indicato nella ragione sociale e la societa’ risultava cancellata dal registro delle imprese dal 15 gennaio 2008).
Avverso quest’ultima decisione, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.. Hanno depositato memoria difensiva le ricorrenti. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Nullita’ della sentenza per omessa pronuncia (Violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”)) le ricorrenti lamentano in via principale e pregiudiziale l’omessa pronuncia della Corte territoriale sul primo motivo di gravame avente ad oggetto la violazione del principio del ne bis in idem ex articolo 2909 c.c. per essersi formato il giudicato circa il rapporto dedotto nel ricorso ingiuntivo; in particolare, la Banca – ottenuta la sentenza di condanna contro la societa’ e formatosi il giudicato contro di essa – con il richiedere il decreto ingiuntivo nei confronti delle socie illimitatamente responsabili avrebbe violato il principio del ne bis in idem.
1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
E’ sufficiente in proposito evidenziare come la Corte territoriale richiamando e condividendo integralmente la motivazione del giudice di prime cure – ha posto in evidenza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto d’esame, non fosse in discussione l’accertamento del diritto di credito “gia’ accertato con giudicato” della banca opposta, ma soltanto la legittimazione di quest’ultima a chiedere un ulteriore titolo giudiziale di condanna nei confronti delle socie dopo averne gia’ ottenuto uno nei confronti della societa’ di persone; ne discende la insussistenza della lamentata omessa pronuncia.
2. Con il secondo motivo (“Violazione di legge in particolare dell’articolo 100 c.p.c. in relazione alla violazione degli articoli 2312 e 2818 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3”)) le ricorrenti, in via subordinata, contestano il difetto di interesse della banca a proporre l’azione monitoria nei loro confronti e che il principio contenuto nel precedente di legittimita’ richiamato dal giudice di appello (Cass. n. 13518 del 2014) non si attaglierebbe alla fattispecie in esame; difatti, nel caso di specie difetterebbe l’interesse attuale e concreto all’iscrizione di ipoteca e la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una societa’ in nome collettivo costituirebbe titolo idoneo ad ottenere l’iscrizione di ipoteca nei confronti dei soli illimitatamente responsabili, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 6734 del 2011; Cass. n. 11311 del 2011); ne’ potrebbe valere l’argomento tratto dal giudice di appello dall’avvenuta cancellazione della societa’ di persone per sostenere l’interesse della banca a munirsi di un nuovo titolo esecutivo posto che l’articolo 2312 c.c. prevede il contrario e cioe’ che “dalla cancellazione della societa’ i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci”; infine, le ricorrenti richiamano il precetto costituzionale del “giusto processo” volto a limitare la moltiplicazione dei giudizi e ad assicurare la durata ragionevole del processo al fine di ritenere che la banca creditrice avesse titolo per chiedere l’iscrizione ipotecaria nei confronti delle socie.
3. Con il terzo motivo (“Error in procedendo (violazione dell’articolo 100 c.p.c.) e quindi sussumibile nell’ottica della nullita’ del processo e della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4”)) le ricorrenti, “in estremo subordine” sostengono la nullita’ della sentenza perche’ viziata da error in procedendo avendo la Corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza in capo della banca procedente dell’interesse ad ottenere l’invocato provvedimento condannatorio.
4. Questi due motivi, sopra sinteticamente riassunti, per l’intrinseca connessione tra essi sussistente, meritano una trattazione congiunta in quanto lamentano, sotto un duplice e gradato profilo (prima come violazione di legge e poi come error in procedendo), il preteso difetto di interesse della banca creditrice ad intraprendere l’azione monitoria nei confronti delle debitrici socie di una societa’ di persone.
4.1. Anch’essi sono infondati.
Giova in via generale premettere che questa Corte ha gia’ affermato il principio, secondo cui il creditore il quale abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti dal debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non puo’, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo gia’ conseguito, ma faccia valere una situazione giuridica che non abbia trovato esaustiva tutela e sia diretta al perseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello in precedenza ottenuto (cfr. in tal senso, Cass. 05/01/2001 n. 135, Cass. 17/04/2004 n. 7354 e Cass. 30/06/2006 n. 15084, tutte in tema di decreto di liquidazione di compenso al C.T.U.).
Tanto premesso, come correttamente motivato dalla Corte territoriale, effettivamente il creditore puo’ avere interesse ad individuare con esattezza il singolo debitore nel titolo esecutivo per agevolare la iscrizione ipotecaria o dirigere l’azione esecutiva.
Nella fattispecie in esame, tale interesse e’ stato ritenuto sussistente con motivazione logica ed esauriente; al riguardo, hanno spiegato i giudici di merito che “quantunque il credito vantato dalla convenuta opposta fosse gia’ stato accertato in provvedimenti giudiziali passati in giudicato (…), tali provvedimenti non erano stati richiesti ed ottenuti esplicitamente (anche) nei confronti delle” debitrici-opponenti “sicche’ il giudicato avrebbe potuto lasciare aperte discussioni sull’esistenza del rapporto di societa’ e dei presupposti della responsabilita’ illimitata dei soci (aspetti esterni ed estranei rispetto all’accertamento passato in giudicato)”. Inoltre, hanno soggiunto che il titolo giudiziale ottenuto contro la societa’, se puo’ valere per affermare il diritto del creditore di agire direttamente in via esecutiva ex articolo 477 c.p.c. anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ richiamata dalle debitrici opponenti (Cass. 23/05/2011 n. 11311), non e’ pero’ idoneo alla iscrizione di ipoteca sui beni dei soci ex articolo 2818 c.c. (in tal senso: Cass. 16/01/2009, n. 1040).
Invero, quest’ultimo precedente – che il Collegio condivide, ribadisce e a cui intende dare seguito – se, per un verso, ha ritenuto che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della societa’ ed una societa’ di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilita’ del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’articolo 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui e’ stato formato (Cass. 6/10/2004, n. 19946, Cass. 17/01/2003, n. 613, Cass. 8/08/1997, n. 7353), per l’altro, ha pure affermato che cio’ non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo (come avvenuto nel caso in esame) sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass. 26/11/1999, n. 13183; Cass. 4/03/2003, n. 3211).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a quella controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.