Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 41031.
La massima estrapolata:
La condanna alle spese processuali, nel caso di improcedibilita’ per remissione di querela, e’ prevista a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti; previsione, questa, del tutto ragionevole, considerato che qualsiasi accordo in deroga si risolve necessariamente in una condizione di sfavore per il remittente, a cui il normale regime normativo non attribuisce alcun onere in ordine alle spese processuali.
Ordinanza 24 settembre 2018, n. 41031
Data udienza 15 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LORI Perla, che ha chiesto provvedersi alla correzione di errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
1. Questa Corte, con sentenza 38703 in data 27 giugno 2017, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste del 22 settembre 2016 perche’ il reato e’ estinto per remissione di querela.
2. La Cancelleria Penale del Tribunale di Udine ha avanzato richiesta di correzione dell’errore materiale difettando la condanna al pagamento delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La condanna alle spese processuali, nel caso di improcedibilita’ per remissione di querela, e’ prevista a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti; previsione, questa, del tutto ragionevole, considerato che qualsiasi accordo in deroga si risolve necessariamente in una condizione di sfavore per il remittente, a cui il normale regime normativo non attribuisce alcun onere in ordine alle spese processuali.
2. Nel caso di specie l’atto di remissione non contiene alcun accordo in deroga; deve quindi attuarsi la previsione dell’articolo 340 c.p.p., comma 4, come sostituito dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, articolo 13.
3. Trattandosi di contenuto del provvedimento sottratta a valutazione discrezionale da parte del giudice, deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 38703 del 27 giugno 2017 nei confronti di (OMISSIS) inserendo in dispositivo, dopo le parole “remissione di querela”, le parole “spese a carico del querelato”.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 38703 del 27 giugno 2017 nei confronti di (OMISSIS) inserendo in dispositivo, dopo le parole “remissione di querela”, le parole “spese a carico del querelato”.
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