La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 luglio 2021| n. 26307.

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato.

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell’intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto. (Fattispecie relativa a corruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all’art. 270 cod. proc. pen., rilevando che essa costituiva solo la prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo).

Sentenza|9 luglio 2021| n. 26307. La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

Data udienza 20 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: MISURE CAUTELARI – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silv – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOCATELLI Giuseppe, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), il quale ha insistito nel sottolineare l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni e per l’accoglimento del ricorso.

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento del ricorso ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., proposto da (OMISSIS), ha annullato l’ordinanza del 26 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno limitatamente alla contestazione provvisoria di corruzione di cui al capo 6) della rubrica, mentre ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di (OMISSIS) in ordine alle restanti incolpazioni di corruzione di cui ai capi 3) e 4), di falso ideologico di cui al capo 5) e di abuso d’ufficio sub capo 7), commesse dalla ricorrente nella qualita’ di Sindaco di (OMISSIS).
1.1. Dopo avere sunteggiato il provvedimento impugnato ed i motivi di ricorso ex articolo 309 c.p.p., il Tribunale distrettuale ha premesso che le imputazioni provvisorie di cui ai capi 3), 4), 5) e 6) poggiano sulle emergenze delle intercettazioni originariamente disposte in relazione alla sola condotta di truffa in danno della Regione Campania per il finanziamento dell’area P.I.P. di Vallo della Lucania e che, soltanto a decorrere dal 16 dicembre 2017, le captazioni venivano autorizzate anche in relazione ai delitti di corruzione e di falso ideologico sub capi 3), 4), 5) e 6). Il Collegio dell’impugnazione cautelare ha quindi rilevato come, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema nella sentenza 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo, non siano utilizzabili le intercettazioni disposte nello stesso procedimento in senso formale la’ dove riguardino reati non connessi, salvo che – come precisato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 32697 del 26 giugno 2014, Floris – non costituiscano “corpo del reato”.
Tanto precisato, il Tribunale ha evidenziato come tutte le captazioni antecedenti al 16 dicembre 2017 non siano utilizzabili a fondamento del giudizio di gravita’ indiziaria quanto alle incolpazioni elevate nei confronti di (OMISSIS), atteso che le contestazioni provvisorie di corruzione e di falso ideologico non sono connesse con il delitto di truffa aggravata ex articolo 640-bis c.p. sub capo 1), in relazione al quale sono state autorizzate dal Giudice; come nondimeno possano essere utilizzate le captazioni costituenti “corpo di reato”, dovendosi ritenere tali – come chiarito da questa Corte nella sentenza Floris – le conversazioni o comunicazioni intercettate che integrino di per se’ la fattispecie criminosa; come, in particolare, sia utilizzabile – in quanto corpo di reato l’intercettazione in ambientale della conversazione intercorsa il 27 novembre 2017 fra (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto chiaramente rappresentativa delle condotte illecite di corruzione sub capo 4) e di falso sub capo 5) (atteso che in essa i due si accordavano per l’attribuzione alla societa’ ” (OMISSIS)” di un ulteriore appalto in materia di raccolta dei rifiuti urbani in cambio della promessa, da parte della Sindaca, di nominare (OMISSIS) quale Responsabile dell’ufficio di Polizia Municipale, nomina effettivamente avvenuta quello stesso giorno benche’ con l’apposizione sul provvedimento della data anteriore del 30 settembre 2017); come non sia fondata l’eccezione di inutilizzabilita’ di tutte le intercettazioni disposte in relazione al reato di truffa (e, dunque, anche di quella del 27 novembre 2017) in considerazione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di sequestro preventivo, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’articolo 640 bis c.p., stante la diversita’ della valutazione da compiersi ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni rispetto a quella funzionale all’emissione del titolo cautelare reale; come, in ogni caso, il denunciato vizio non potrebbe travolgere le intercettazioni autorizzate per i reati di corruzione e di falso ideologico a decorrere dal 16 dicembre 2017 (v. pagine 35 – 38 dell’ordinanza in verifica).

 

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I Giudici distrettuali hanno poi illustrato le ulteriori emergenze delle investigazioni, dato conto della ritenuta gravita’ indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 4), 5) e 7) della rubrica provvisoria e confermato la sussistenza del pericolo di recidivanza, stimando adeguata a farvi fronte la misura non detentiva applicata dal primo Giudice della cautela.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli articoli 125, 273, 263 e 270 c.p.p., con riferimento agli articoli 319, 321 e 479 c.p., e correlativo vizio di motivazione (per motivazione apparente), per avere il Tribunale del riesame platealmente eluso la risposta al rilievo critico articolato al punto 1) delle note acquisite in udienza, nel quale si era eccepita l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni essendo stati i decreti autorizzativi del 2017 e del 2018 assunti in violazione dell’articolo 267 del codice di rito, con conseguente illegittimita’ dell’ordinanza coercitiva per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Precisa la difesa che il primo decreto del 30 ottobre 2017 e’ stato autorizzato in relazione al reato di truffa aggravata in danno della Regione Campania di cui al capo 1), senza menzione dei soggetti beneficiari dell’ingiusto vantaggio, non precisati neanche nei successivi provvedimenti di proroga; che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo in danno degli indagati del delitto di truffa di cui al capo 1), ritenendo che il fatto accertato non sia sussumibile nell’ipotesi di cui all’articolo 640 bis c.p.; che, nella stessa ordinanza cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato la “singolarita’” della contestazione ex articolo 640 bis c.p., nella parte in cui si ipotizza che la truffa sia stata perpetrata con la finalita’ di attribuire l’ingiusto profitto, non agli autori del fatto, ma ad un ente pubblico, precisamente al Comune di (OMISSIS).

 

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La difesa sottolinea l’erroneita’ della decisione assunta dal Tribunale di Salerno la’ dove ha dichiarato l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni per evidente deficit di connessione tra il delitto di truffa per il quale erano state autorizzate ed i reati di corruzione e di falso ideologico di cui ai capi 3), 4), 5) e 6) dell’imputazione provvisoria, ritenendo utilizzabili, invece, le sole intercettazioni afferenti ai reati di cui ai capi 4) e 5) (in particolare, l’intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 fra (OMISSIS) e (OMISSIS)) perche’ “corpo di reato”. Al riguardo, rimarca che le valutazioni compiute dal Giudice per le indagini preliminari in sede di autorizzazione delle captazioni e di rigetto della richiesta di misura cautelare reale sono inconciliabili tra loro, a tacere della “singolarita’” – rilevata dal medesimo Giudice – dell’aver attribuito l’ingiusto profitto, non agli autori della condotta fraudolenta, ma al Comune; che risultano, pertanto, insussistenti in radice i “gravi indizi di reato” a fondamento del provvedimento autorizzativo dell’intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 stimata inutilizzabile quale “corpo di reato” in relazione ai capi 4) e 5), sicche’, espunta detta captazione dal materiale utilizzabile ai fini dell’articolo 273 c.p.p., le ulteriori intercettazioni del 2 gennaio e del 22 febbraio 2018 sono inidonee a provare l’accordo corruttivo fra il Sindaco e il Comandante dei Vigili del Fuoco cosi’ come il falso ideologico; che risulta censurabile l’ulteriore rilievo del Collegio distrettuale secondo cui l’inutilizzabilita’ travolgerebbe le intercettazioni autorizzate con riferimento alla truffa aggravata e non anche quelle autorizzate a decorrere dal 16 dicembre 2017, la’ dove le predette incolpazioni di cui ai capi 4) e 5) si fondano esclusivamente sull’intercettazione del 27 novembre 2017, antecedente a tale data.

 

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

2.2. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli articoli 125 e 273 c.p.p., con riferimento agli articoli 319 e 321 c.p., e correlativo vizio di motivazione, per avere il Collegio della cautela omesso di dare risposta in merito alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai delitti di corruzione in continuazione di cui al capo 3) della rubrica, all’esito della dichiarazione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni ad esclusione di quella del 27 novembre 2017.
2.3. Violazione di legge penale e processuale in relazione all’articolo 125 c.p.p., e articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), con riferimento agli articoli 319, 321, 479 e 323 c.p., e correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale distrettuale omesso di valutare gli elementi di prova a discarico acquisiti dal Tribunale, comprovanti il venir meno dell’originario scenario in cui sarebbero maturati i fatti-reato, con chiara discontinuita’ con il passato tale da rendere non piu’ concreto ed attuale il pericolo di recidivanza. In particolare, la difesa evidenzia come siano stati dimostrati la costituzione della Unione dei Comuni (OMISSIS), l’adesione alla Centrale Unica di committenza della medesima Unione per l’acquisizione di beni e gestione dei servizi comunali, l’affidamento del servizio di refezione scolastica e del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a soggetti economici diversi, l’indizione di una gara per l’affidamento dei servizi portuali e la decadenza dell’affidamento dell’attivita’ di manutenzione del patrimonio comunale alla Cooperativa (OMISSIS); come siano stati demoliti gli abusi riscontrati nei due sopralluoghi operati dall’UTC e il fabbricato sia stato sottoposto a vincolo reale; come lo stesso Tribunale abbia escluso la sussistenza di esigenze di tipo probatorio; come l’articolo 289 c.p.p., comma 3, precluda l’adozione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti degli “uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare”, di tal che l’applicazione della misura in oggetto nell’impedire alla (OMISSIS) lo svolgimento della funzione di Sindaco di (OMISSIS) – viola di fatto l’indicata disposizione processuale; come, in ogni caso, dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, la ricorrente si e’ autosospesa dalla carica di Sindaco.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio di riesame.
2. Come si e’ dato conto nel ritenuto in fatto, il Tribunale ha – correttamente – stimato non utilizzabili, ai fini del giudizio di gravita’ indiziaria quanto alle incolpazioni poste a base dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti di (OMISSIS), le intercettazioni disposte in questo procedimento – inteso in senso formale (id est avendo riguardo al numero del Registro Generale delle notizie di reato) – autorizzate, nella prima fase delle indagini, in relazione al solo delitto di truffa ex articolo 640 bis c.p.. Inutilizzabilita’ dichiarata in ossequio al principio di diritto espresso dal piu’ ampio consesso di questa Corte nella sentenza Cavallo (n. 51 del 28/11/2019 – dep. 2020, Rv. 277395-01), stante la rilevata insussistenza di alcuna delle ipotesi di connessione individuate dall’articolo 12 c.p.p., fra la truffa sub capo 1) ed i fatti di corruzione e falso ideologico ascritti a (OMISSIS) sub capi 3), 4), 5) e 7).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite nel ricordato arresto, in tema di intercettazioni, il concetto di “procedimento diverso” ai fini dell’articolo 270 c.p.p., (secondo cui sono inutilizzabili i risultati delle captazioni assunte appunto – in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza) deve essere inteso in senso sostanziale e non formale e, pertanto, il divieto di utilizzazione non puo’ operare con riferimento agli esiti relativi ai (soli) reati che risultino connessi, ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreche’ rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p., atteso che in tale caso – a prescindere dalla identita’ o dalla eterogeneita’ del procedimento in senso formale in cui siano iscritti – la connessione consente di inquadrare detti reati in uno “stesso procedimento”.

 

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

Dichiarata l’inutilizzabilita’ delle captazioni precedenti al 16 dicembre 2017 (data in cui le operazioni di intercettazione venivano autorizzate anche in relazione a questi ultimi reati), il Collegio del merito cautelare ha nondimeno reputato utilizzabile, ai fini del giudizio di gravita’ indiziaria in ordine ai capi 4) e 5), l’intercettazione ambientale del 27 novembre 2017 in quanto “corpo di reato” nei termini delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Floris (n. 32697 del 26/06/2014, Rv. 259776-01).
Al riguardo, il Tribunale distrettuale ha precisato che un’intercettazione, perche’ possa ritenersi “corpo di reato” ed essere utilizzata oltre i limiti di cui all’articolo 270 c.p.p., e’ necessario che “costituisca documentazione sonora del reato, che avviene e si perfeziona nel corso della registrazione; l’intercettazione non sara’ “corpo di reato”, invece, quando documenti solo un frammento della condotta che lo costituisce e non ne registri anche la “consumazione” (v. pagina 36 dell’ordinanza in verifica). Fatta tale premessa, il Giudice a quo ha reputato utilizzabile l’indicata intercettazione ambientale evidenziando che in essa la Sindaca (OMISSIS) rappresentava in modo chiaro di avere emesso quello stesso giorno un decreto di nomina con data anteriore a quella di effettiva adozione (30 settembre 2017 anziche’ 27 novembre 2017) e sugellava anche l’accordo corruttivo con (OMISSIS), di tal che doveva ritenersi chiaramente rappresentativa delle condotte illecite di falso ideologico sub capo 5) e di corruzione sub capo 4) (v. pagina 37 del provvedimento in rassegna).
2.1. Giudica la Corte che, nel pervenire a tale conclusione, il Collegio della cautela sia incorso in un chiaro errore di diritto, la’ dove ha travisato il senso del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Floris.
Ed invero, nell’articolata trama argomentativa intessuta a supporto di tale decisione, il piu’ ampio consesso di questa Corte ha precisato che “la comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorche’ essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l’elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo”. In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che “risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza (Sez. 5, n. 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719; Sez. 5, n. 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486; Sez. 1, n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790; Sez. 6, n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501; Sez. 5, n. 5061 del 14/11/1997, Paolini, Rv. 210110) che in dottrina, in relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo (falsita’ ideologica; falsa testimonianza e falsita’ analoghe; calunnia; simulazione di reato ed altri), che il supporto cartaceo o la registrazione che contiene l’elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all’articolo 235 c.p.p., Si deve, pertanto, affermare che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo
o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell’articolo 431 c.p.p., comma 1 lettera h), ed utilizzato come prova nel processo penale” (cosi’ nella motivazione della sentenza Floris).

 

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

In altre parole, ai fini dell’utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui all’articolo 270 c.p.p., e’ indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca – rectius sostanzi in se’ – la condotta prevista dalla legge come reato. E cio’ e’ possibile soltanto allorche’ si tratti di incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione e non anche nel – diverso caso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato.
L’intercettazione costituisce dunque “corpo del reato” e puo’ essere utilizzata oltre i limiti di cui all’articolo 270 c.p.p., soltanto qualora la dichiarazione registrata integri in se’ reato, cioe’ quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per se’ lesive di un precetto penale (Sez. 6, n. 13166 del 29/11/2011 – dep. 2012, Alessio, Rv. 252578-01)
e dunque siano tali da integrare il reato, e non anche nel diverso caso in cui costituisca soltanto una “prova” della condotta costituente reato o di frammenti di essa. Esempi tipici di tale situazione sono quelli in cui, nel corso della conversazione intercettata, l’agente riveli un segreto d’ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all’interessato integrando il favoreggiamento personale, diffami, minacci o molesti una persona, nei quali appunto l’interlocuzione monitorata costituisce in se’ il reato avente contenuto dichiarativo.
Diversamente, non potra’ ritenersi corpo di reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in se’ un reato, ma – soltanto – una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza.
2.2. Di tali indicazioni ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio di merito la’ dove ha stimato utilizzabile l’intercettazione del 27 novembre 2017 in quanto “corpo di reato” dei delitti di corruzione e falso ideologico di cui ai capi 4) e 5).
Ed invero, avendo riguardo alle incolpazioni provvisorie – sia nella descrizione storico-fattuale delle condotte integranti i delitti, sia nell’inquadramento giuridico delle fattispecie -, risulta di tutta evidenza come lo scambio verbale intercorso fra (OMISSIS) e (OMISSIS) oggetto della captazione de qua costituisse, non l'”in se'” delle condotte criminose, bensi’ soltanto la prova di frammenti di esse.
Giusta contestazione provvisoria, il falso ideologico sub capo 5) si e’ realizzato nell’alterazione del decreto sindacale n. 7 dell’anno 2017 da parte della Sindaca (OMISSIS), attestando l’avvenuta emanazione dello stesso in una data diversa da quella effettiva, di tal che la condotta criminosa non si e’ affatto esaurita nella mera affermazione – monitorata – della medesima ricorrente di avere alterato la data del predetto provvedimento: tale asserzione costituisce la “prova” della condotta criminosa, ma non la “sostanza” del delitto.
Sempre secondo l’incolpazione cautelare, la corruzione sub capo 4) e’ stata commessa mediante l’affidamento diretto da parte di (OMISSIS) (quale responsabile pro tempore del servizio di Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS)) alla cooperativa ” (OMISSIS)” di servizi di raccolta rifiuti in violazione di legge, dietro l’utilita’ corrisposta dalla Sindaca del Comune di (OMISSIS) consistente nel riconoscimento di una indennita’ ex articolo 11 CCNL del 31 marzo 1999 per un importo pari ad Euro 17.500,00, anch’essa in violazione di legge. Secondo la contestazione, la condotta criminosa ha dunque postulato il compimento di specifici atti da parte di entrambi i concorrenti necessari della fattispecie di cui agli articoli 319 – 321 c.p. – segnatamente l’affidamento del servizio alla ” (OMISSIS)” in violazione di legge, da parte di uno, ed il provvedimento di assegnazione dell’indennita’ non dovuta, da parte dell’altra che certamente non si esauriscono nell’interlocuzione captata, che costituisce, anche in questo caso, “prova” ma non “sostanza” del delitto.
2.3. Conclusivamente, l’intercettazione del 27 novembre 2017 non costituisce “corpo di reato” dei delitti di corruzione e falso ideologico di cui ai capi 4) e 5) e non e’, pertanto, utilizzabile a fondamento del relativo giudizio di gravita’ indiziaria.
3. Dall’accoglimento del primo rilievo, discende l’assorbimento dell’ulteriore questione dedotta dalla difesa, secondo cui le intercettazioni sarebbero comunque inutilizzabili per insussistenza in radice dei “gravi indizi di reato” in relazione alla truffa sub capo 1).
3.1. Ad ogni buon conto, non puo’ farsi a meno di notare al riguardo come alcun riverbero ai fini della validita’ del provvedimento autorizzativo delle captazioni possa prodursi dalla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris ai fini dell’adozione di una misura cautelare reale, stante la diversa base probatoria posta a base dei due provvedimenti ex articolo 267 e 321 c.p.p..

 

La comunicazione intercettata costituisce corpo del reato

Al pari, il provvedimento autorizzatorio non puo’ ritenersi intaccato dalla rilevata “singolarita’” della fattispecie concreta integrante il delitto ex articolo 640 bis c.p., (per il fatto che, nella specie, i beneficiari della condotta fraudolenta in danno della Regione Campania non fossero gli autori bensi’ il Comune di (OMISSIS)), atteso che – giusta previsione dell’indicata incriminazione – la condotta fraudolenta tipica e’ integrata nel caso in cui l’agente procuri un ingiusto profitto con altrui danno “a se’ o ad altri”, di tal che, da un lato, non e’ necessario che l’autore della condotta tragga personalmente un vantaggio dal comportamento delittuoso, dall’altro lato, fra gli “altri” contemplati dalla disposizione puo’ ricomprendersi anche un ente territoriale, come appunto il Comune di (OMISSIS).
4. Coglie nel segno anche il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all’incolpazione sub capo 3).
4.1. Ed invero, dopo avere definito l’ambito delle intercettazioni utilizzabili e non utilizzabili, i Giudici distrettuali si sono limitati ad argomentare la ritenuta integrazione del requisito di cui all’articolo 273 c.p.p., in ordine ai reati di cui ai capi 4), 5) e 7) della rubrica provvisoria (v. pagine 38 – 47 del provvedimento in rassegna), senza fare alcuna menzione degli elementi sostanzianti la gravita’ indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 3).
5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno affinche’, espunta dal materiale utilizzabile ai fini del giudizio di gravita’ indiziaria la captazione del 27 novembre 2017 (oltre alle intercettazioni gia’ non considerate, in quanto reputate non utilizzabili in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Cavallo), verifichi la sussistenza/persistenza del requisito di cui all’articolo 273 c.p.p., in ordine alle incolpazioni per le quali ha confermato la misura cautelare di cui ai capi 3), 4), 5) e 7) alla luce del materiale investigativo utilizzabile.
6. L’ultimo motivo in punto di esigenze cautelari e’ assorbito.
Resta fermo che, nel giudizio di rinvio, ove confermata la sussistenza della gravita’ indiziaria in relazione a tutte o talune delle incolpazioni provvisorie, il Tribunale dovra’ valutare la sussistenza/persistenza dei pericula libertatis alla luce della distanza temporale dai fatti e della sospensione di (OMISSIS) dalla carica di Sindaco di (OMISSIS) e precisare le ragioni che impongano di adottare la misura cautelare prescelta.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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