Delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 luglio 2021| n. 26439.

Delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero.

Con riferimento all’art. 574 bis cod. pen., che disciplina il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero, la sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, prevista al comma 3, deve ritenersi pena accessoria non conseguente in automatico alla condanna, poiché il giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo tale automatismo, in quanto incidente in modo significativo sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, rimettendo invece al prudente apprezzamento giudiziale la valutazione circa l’opportunità o meno di sospendere la responsabilità genitoriale. [Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno annullato la statuizione con cui il Tribunale aveva disposto la pena accessoria, confermata anche dalla Corte di appello, e rinviato alla stessa la verifica se, nel caso sub iudice, corrispondesse all’interesse del figlio il fatto che la ricorrente – pur ritenuta responsabile del reato di sottrazione di minore all’estero – fosse sospesa dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti].

Sentenza|12 luglio 2021| n. 26439. Delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Minori – Sottrazione di figlio minore – Conduzione all’estero – Automatica sospensione della potestà genitoriale – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia A – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOCATELLI Giuseppe, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Nola ha condannato (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 574 bis c.p., per avere sottratto il figlio minore conducendolo o comunque trattenendolo all’estero (in (OMISSIS)) contro la volonta’ dell’altro genitore, impedendone in tutto o in parte l’esercizio della potesta’ genitoriale; dall’agosto del 2012 con condotta perdurante.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge e correlativo vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) e contraddittorieta’ risultante da altri atti del processo, per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che, dagli atti prodotti nel dibattimento, emerge chiaramente come quest’ultimo, fin dall’epoca dell’allontanamento dall’abitazione coniugale, fosse perfettamente a conoscenza dell’intenzione della (OMISSIS) di fare rientro in (OMISSIS), stante i falliti tentativi di coinvolgere l’uomo nella crescita del figlio nonche’ la situazione di assoluta indigenza economica della donna.
2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 603 c.p.p., per avere il Collegio distrettuale respinto erroneamente la richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione documentale richiesta (segnatamente dell’accordo stragiudiziale tra l’imputata e la presunta persona offesa, recante la ricostruzione della vicenda che dava origine al presente procedimento), trattandosi di prova sopravvenuta, certamente pertinente e rilevante.
2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 62 bis c.p., e articolo 538 c.p.p., per avere i Giudici di merito errato la’ dove hanno disconosciuto all’imputata le circostanze attenuanti generiche nonche’ erroneamente confermato la condanna al risarcimento del danno nonostante l’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti, costituente espressione della rinuncia ad ogni controversia di natura civilistica pendente.
2.4. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa della ricorrente sollecita questa Corte a valutare l’impatto della sentenza della Corte costituzionale del 29 maggio 2020, n. 120, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma di cui all’articolo 574 bis c.p., comma 3, nella parte in cui prevede(va) che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero comporti la sospensione automatica dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale nei confronti del figlio minore anziche’ la possibilita’ per il giudice di disporre la sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato con esclusivo riguardo alla censura dedotta con il motivo aggiunto, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
2. All’evidenza destituita di fondamento e comunque smentita dal costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ e’ la doglianza di natura processuale fatta oggetto del secondo motivo.
Giova invero rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell’articolo 603 c.p.p., commi 1 e 2, l’assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 c.p.p., comma 1.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666).
Di tale regula iuris ha fatto ineccepibile applicazione la Corte territoriale la’ dove ha respinto la richiesta di acquisizione probatoria ponendo in luce – con considerazioni puntuali e certamente non illogiche – come la documentazione di cui la difesa ha sollecitato l’acquisizione sia eccentrica rispetto all’oggetto di prova del reato in contestazione, in quanto relativa ai soli rapporti civilistici fra le parti (v. pagina 3 della sentenza impugnata).
3. Reiterativo di deduzioni gia’ coltivate con il gravame e comunque in fatto e’ il primo motivo con cui la difesa censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) compiuta dai Giudici della cognizione, nella sostanza sollecitando questa Corte ad operare una rivalutazione delle emergenze processuali, non consentita nel giudizio di cassazione.
Ad ogni buon conto, avendo riguardo al discorso giustificativo quale risulta dalla lettura integrata delle convergenti sentenze di primo e di secondo grado, a comporre un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), i decidenti di merito risultano avere illustrato le ragioni della ritenuta credibilita’ intrinseca ed estrinseca del narrato della persona offesa, ponendo in luce a riscontro le copie dei messaggi inviati dall’odierna imputata al coniuge, comprovanti la precisa volonta’ della prevenuta di portare il figlio in Brasile (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
Non puo’ d’altronde non ribadirsi che integrano modalita’ alternative di commissione del delitto di cui all’articolo 574 bis c.p., le condotte di abductio e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all’esercizio della responsabilita’ genitoriale (Sez. 6, n. 28772 del 16/09/2020, M., Rv. 279678-01). Il che ovviamente si realizza in tutti i casi non vi sia prova che il trasferimento all’estero del minore sia avvenuto con il beneplacito dell’altro genitore e sia, dunque, avvenuto contro la volonta’ di quest’ultimo.
4. Infine, promuove uno scrutinio non espletabile nella sede di legittimita’ il terzo motivo con cui la ricorrente si duole della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Di tratta infatti di una deduzione tesa a sindacare un aspetto affidato al prudente apprezzamento dei giudici della cognizione, non censurabile da questa Corte di legittimita’ ove sorretto da motivazione congrua.
4.1. D’altronde, come questa Corte ha piu’ volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, la’ dove hanno rimarcato la gravita’ del fatto, desunta dal protrarsi della condotta delittuosa per cinque anni, e l’irrilevanza della valorizzata transazione intercorsa fra le parti (comunque poggiata su documentazione priva di data certa), in quanto concernente il solo profilo civilistico della domanda azionata nel processo penale (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).
5. Coglie di contro nel segno il motivo nuovo.
5.1. Occorre premettere che il motivo nuovo e’ certamente ammissibile sebbene non afferente ad alcuno dei motivi dedotti con il ricorso originario – la’ dove concerne una questione scaturita dalla declaratoria di incostituzionalita’ dell’articolo 574 bis c.p., comma 3, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza sub iudice e finanche alla presentazione del ricorso.
5.2. Tanto premesso, va rilevato che, con la sentenza 29 maggio 2020, n. 102, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 574 bis c.p., comma 3, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale, anziche’ la possibilita’ per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale. In altri termini, il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’automatismo della pena accessoria, in quanto incidente in modo significativo sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, rimettendo al prudente apprezzamento giudiziale la valutazione circa l’opportunita’ o meno di sospendere detta responsabilita’.
Ne discende l’annullamento della statuizione con cui il Tribunale ha disposto nei confronti della ricorrente la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale, confermata dalla Corte con la decisione in verifica.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello dovra’ verificare se, nel caso sub iudice, corrisponda all’interesse del figlio il fatto che la ricorrente – pur ritenuta responsabile del reato di sottrazione di minore all’estero – sia sospesa dalla responsabilita’ genitoriale nei suoi confronti.
5.3. Dalla dichiarazione della inammissibilita’ degli altri motivi discende la definitivita’ dell’accertamento della penale responsabilita’ e della determinazione della pena principale.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivi l’accertamento della penale responsabilita’ e la pena principale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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