La competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta all’organo giurisdizionale che ha emesso il relativo provvedimento

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 settembre 2018, n. 39905.

La massima estrapolata:

Anche dopo le modifiche introdotte all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta all’organo giurisdizionale che ha emesso il relativo provvedimento, pur se diverso dal tribunale distrettuale, a nulla rilevando che la richiesta sia successiva all’entrata in vigore della novella, atteso che la stessa non dà luogo a un nuovo procedimento da attribuirsi alla cognizione del predetto tribunale, ma attiene alla fase di esecuzione di un provvedimento già adottato, che resta disciplinata dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Sentenza 4 settembre 2018, n. 39905

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. REYNOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
TRIBUNALE AGRIGENTO;
con l’ordinanza del 01/03/2018 del TRIBUNALE di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA;
Il PG: dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto istanza di revoca anticipata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due, applicata con decreto del Tribunale di Agrigento (parzialmente riformato dalla Corte di appello di Palermo).
Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dopo aver rilevato preliminarmente che la richiesta e’ stata depositata successivamente all’entrata in vigore della L. n. 161 del 2017, che ha modificato la competenza delle misure di prevenzione con attribuzione al Tribunale distrettuale di Palermo, e dopo aver osservato che la richiesta deve intendersi come nuovo procedimento successivo a quello conclusosi con l’emissione del decreto applicativo della misura.
2. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Agrigento, non e’ mutata la competenza a provvedere sulle richieste di revoca. E’ pur vero che secondo il novellato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 5 le proposte di applicazione delle misure di prevenzione devono essere depositate presso la cancelleria del Tribunale distrettuale, ma cio’ non significa che il Legislatore abbia inteso demandare tutte le nuove decisioni in materia di misure di prevenzione, e in particolare quelle relative a procedimenti iscritti a seguito di proposte antecedenti il 19 novembre 2017, ai Tribunali distrettuali. E’ pacifico invece che i procedimenti gia’ pendenti alla data di entrata in vigore della riforma saranno definiti dai Tribunali circondariali.
L’istanza di revoca ora in esame non introduce un nuovo procedimento, vertendo in tema di esecuzione di un provvedimento gia’ adottato. Di cio’ si ha conferma dalla chiara disposizione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, comma 2, che riserva la revoca o la modifica del provvedimento applicativo allo stesso organo dal quale e’ stato emanato.
Il Tribunale di Palermo ha quindi rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando cosi’ luogo alla situazione prevista dall’articolo 28 c.p.p.. Esso, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Agrigento.
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11, dedicato all’esecuzione delle misure di prevenzione, la competenza sulle richieste di revoca o modifica del provvedimento applicativo spetta “all’organo dal quale fu emanato”, coerentemente al modello di giurisdizione esecutiva adottato dal codice di rito penale sull’idea che il miglior interprete delle ragioni di un provvedimento non puo’ che essere l’organo che lo ha emesso, il quale dispone del piu’ ampio bagaglio informativo sulla vicenda e puo’, pertanto, meglio decidere sulle sorti esecutive del provvedimento stesso.
Si tratta, all’evidenza, di una competenza d’ordine funzionale a carattere derivativo, nel senso che l’individuazione dell’organo dell’esecuzione avviene per relationem, a seconda di quale organo abbia emesso il provvedimento applicativo della misura.
La disposizione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11 non ha subito modifiche per effetto della novella introdotta dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 che ha concentrato, salve alcune eccezioni, la competenza nei Tribunali distrettuali. Infatti, il mutamento normativo non rileva, ai fini della decisione nel caso in esame, seppure la richiesta di revoca della misura sia successiva all’entrata in vigore della novella, atteso che essa da’ luogo non gia’ ad un nuovo procedimento che, al pari di quelli per l’applicazione di una misura, andrebbe affidato alla cognizione del Tribunale distrettuale, ma ad un procedimento di esecuzione.
E, come gia’ detto, la competenza della fase esecutiva e’ attribuita per relationem in riguardo all’organo che ha emesso il provvedimento applicativo, sicche’ essa non puo’ che collegarsi al precedente assetto normativo, restando del tutto estranea al nuovo ordine.
2. Il conflitto negativo va dunque risolto a favore del Tribunale di Termini Imerese, a cui vanno trasmessi gli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento cui dispone trasmettersi gli atti

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