La competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione spetta al giudice di appello

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 giugno 2020, n. 18850.

Massima estrapolata:

La competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione spetta al giudice di appello anche nei casi in cui abbia diversamente qualificato una circostanza aggravante, riconosciuta nella sentenza di primo grado, pur avendo in dispositivo confermato integralmente la sentenza impugnata.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 18850

Data udienza 25 maggio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Condanna – Esecuzione della pena – Rideterminazione del trattamento sanzionatorio – Articolo 665 cpp – Competenza giurisdizionale – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/10/2019 del GIP TRIBUNALE di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dr. LOY FRANCESCA M., che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 ottobre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Palermo, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenuta la propria competenza, per effetto della deduzione dei periodi di presofferto, rideterminava nei confronti del condannato (OMISSIS) in anno uno e mesi quattro di reclusione la pena da espiare, inflittagli con la sentenza dello stesso giudice del 5 aprile 2017, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza dell’1 giugno 2018, irrevocabile il 18 gennaio 2019.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha denunciato, proponendo ricorso per cassazione, la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 665 c.p.p. per incompetenza del Tribunale ad emettere il provvedimento impugnato, essendo, invece, competente la Corte di appello di Palermo, che, con sentenza dell’1 giugno 2018, aveva sostanzialmente modificato la sentenza di primo grado del 5 aprile 2017 in riferimento alla circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, stante la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che attiene alla competenza del Giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, e’ fondato e merita dunque accoglimento.
1. Va premesso che la sentenza dell’1 giugno 2018 della Corte di appello di Palermo, pur avendo proceduto alla riqualificazione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, per avere affermato che l’addebito di cui al capo H) riguardava l’avere il (OMISSIS) concorso con soggetto minore di eta’ nella commissione della condotta di detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi della previsione di cui alla lettera b) e non, come contestato nell’imputazione, al cit. articolo 80, lettera a), ha confermato integralmente la sentenza di primo grado anche in riferimento a tutti gli elementi concorrenti a stabilire la pena inflitta. Tanto pero’ non e’ sufficiente per escludere i presupposti giustificativi del chiesto riconoscimento in capo alla predetta Corte di appello della competenza a provvedere in sede esecutiva.
2 Per regola generale la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate piu’ sentenze di condanna, emesse da giudici diversi, deve essere necessariamente unitaria, per ragioni di economicita’ e di razionalita’ del sistema, e far capo, quindi, a un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall’articolo 665 c.p.p., comma 1.
2.1. Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, percio’, assoluta e inderogabile (sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marfella, rv. 233583; sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Pm in proc. Peco, rv. 240812; sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, De Sano, rv. 245953), stabilisce che essa appartiene, indipendentemente dall’oggetto della domanda e dall’attinenza della questione proposta a decisione adottata da altro giudice, al giudice che ha deliberato il provvedimento, salvo che non sia diversamente stabilito da altra disposizione di legge.
2.2. L’indicata previsione va raccordata con quella del successivo articolo 665 c.p.p., comma 2, per il quale “quando e’ stato proposto appello, se il provvedimento e’ stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e’ competente il giudice di primo grado”; in tal modo la competenza del giudice dell’esecuzione viene fissata in base al contenuto della decisione assunta nel grado d’impugnazione se di conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero di riforma limitata alla sola pena, nel senso che, quando ricorrono queste condizioni, la competenza resta in capo al giudice di primo grado (sez. 1, n. 45481 del 19/11/2008, confl. comp. in proc. Orlandi, rv. 242069; sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, confl. comp. in proc. Emmausso, rv. 223979; sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, confl. comp. in proc. Calderaro, rv. 215370; sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, rv. 207320). Si radica, invece, in capo al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di secondo grado operi una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore anche quanto esso abbia incidenza sulla misura della pena, prodotta non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, P.G. in proc. Morelli, rv. 270833; sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, confl. comp. in proc. Comandi, rv. 196548, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti; sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, confl. comp. in proc. Cali’, rv. 188801; sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, confl. comp. in proc. Orofino, rv. 223222, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, di esclusione delle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio di comparazione, oppure di applicazione della continuazione tra piu’ reati sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Pg in proc. Morelli, rv. 270833; sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015 confl. comp. in proc. Sciannamea, rv. 264508; sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Pm in proc. Leo, rv. 264541; in tema di comparazione tra circostanze eterogenee sez. 1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, rv. 207320). E’ quanto e’ stato riconosciuto anche in relazione alla diminuzione della pena irrogata all’esito del giudizio di primo grado in conseguenza dell’ammissione dell’imputato, operata dal giudice di appello, ad un rito alternativo, -patteggiamento della pena (sez. 3, n. 57121 dell’8/02/2017, Sorce, rv. 271868) o giudizio abbreviato (sez. 1, n. 16745 del 4/02/2014, Biffi, rv. 259911)-, che postula una differente considerazione della decidibilita’ allo stato degli atti del processo o delle condizioni per l’accesso alla pena patteggiata, dal quale discende quale conseguenza anche una rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
2.3 Nel solco della medesima linea interpretativa si pone anche quanto stabilito da sez. 1, n. 26692 del 23/05/2013, Palazzolo, rv. 256047, per la quale “la riqualificazione del fatto operata nel giudizio di appello – determini o meno una modifica della pena – incide in modo significativo sulla statuizione di primo grado, e quindi comporta l’individuazione del giudice competente per l’esecuzione nel giudice di appello” (in termini anche sez. 1, n. 396 del 19/01/2000, Confl. comp. in proc. Calderaro, rv. 215370).
Tale principio, innovativo rispetto a quanto affermato da un precedente remoto di tenore opposto, che aveva riconosciuto la competenza del giudice di primo grado in un caso nel quale la sentenza di appello, decidendo sul gravame del solo imputato, si era limitata ad attribuire al fatto una qualificazione giuridica piu’ grave nei limiti della competenza del giudice di primo grado ed aveva respinto l’appello proposto (sez. 1, n. 906 del 14/05/1973, Dessi, rv. 124705), merita condivisione.
La sua correttezza giuridica si evince dalla necessita’ di considerare l’ambito dell’intervento cognitivo e l’esito del giudizio di appello a prescindere dalla formale statuizione di conferma della sentenza impugnata. Invero, come accaduto nel caso di specie, l’operazione di riqualificazione giuridica di una circostanza aggravante, frutto dell’esercizio del potere-dovere che grava sull’autorita’ giudicante di verificare, in aderenza al principio di legalita’, la correttezza della impostazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto e del conseguente potere di sostituire la qualificazione ritenuta non appropriata con quella corretta, si traduce nell’individuazione della norma regolatrice da applicarsi alla fattispecie concreta e quindi in un giudizio che in punto di diritto si discosta da quello formulato nel primo grado limitatamente a quell’elemento accidentale del reato. Il mantenimento in entita’ immutata del trattamento sanzionatorio ha indotto alla conferma della sentenza di primo grado, ma la statuizione relativa alla circostanza aggravante e’ stata modificata con la rielaborazione del giudizio e l’individuazione di una differente disposizione di legge da applicare al caso specifico.
Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione spetta al giudice di appello anche nei casi in cui abbia diversamente qualificato una circostanza aggravante, riconosciuta nella sentenza di primo grado, pur avendo in dispositivo confermato integralmente la sentenza impugnata”.
Ne discende che l’ordinanza impugnata, pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo perche’ si pronunci sull’incidente di esecuzione proposto dal (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo, competente.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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