Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25938.
La compensazione delle spese legali.
Ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., nel testo in vigore novellato dal decreto legge n. 132/2014, (applicabile “ratione temporis”), la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018, n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dal citato articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il tribunale, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dal controricorrente Condominio avverso la sentenza del giudice di prime cure resa nel contraddittorio con la ricorrente, aveva disposto la compensazione delle spese di lite invocando “…difficoltà interpretative della vicenda processuale…”, senza che quest’ultime però trovassero riscontro, risultando, al contrario, con chiarezza che la declaratoria di inammissibilità dell’appello aveva fatto seguito ad una verifica oggettiva della fattispecie, fondata sulla considerazione del valore della causa e sull’analisi delle ragioni di censura mosse dall’appellante, ritenute all’evidenza estranee al novero dei motivi che rendono appellabili le decisioni del giudice di pace pronunciate secondo equità; in rapporto alle ragioni del decidere, la motivazione addotta dal giudice del gravame, a giustificazione della compensazione delle spese di lite, conclude la Suprema Corte, risulta palesemente incongrua, essendo perciò sindacabile in sede di legittimità, con consequenziale cassazione della pronuncia oggetto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3977).
Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25938. La compensazione delle spese legali
Data udienza 29 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Spese – Compensazione – Art. 92 c.p.c. – Presupposti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8898-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3213/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
La compensazione delle spese legali
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dal Condominio “(OMISSIS)” in Mascalucia, avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Mascalucia, resa nel contraddittorio con (OMISSIS). Il Tribunale ha rilevato che l’appello era stato proposta in una causa decisa dal giudice di pace secondo equita’ e il cui valore non eccedeva millecento Euro; ha rilevato ancora che i motivi di impugnazione non erano riconducibili a una di quelle ragioni che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equita’ (articolo 339 c.p.c., comma 3); ha infine compensato le spese del grado, “attesa la difficolta’ interpretativa della vicenda processuale sotto il profilo sopra esaminato”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., si duole della compensazione delle spese, in quanto operata dal Tribunale fuori dai casi previsti dalla legge.
Il Condominio “(OMISSIS)” ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso e’ fondato.
Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., nel testo in vigore novellato dal Decreto Legge n. 132 del 2014, (applicabile ratione temporis), la compensazione delle spese puo’ essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonche’ – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 3979/2020; n. 4696/2019). Il Tribunale ha compensato le spese invocando “difficolta’ interpretative della vicenda processuale”, senza ulteriori precisazioni; tuttavia la presenza di tali “difficolta’ interpretative” non trova riscontro nella sentenza impugnata, da cui risulta con chiarezza che la dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello ha fatto seguito a una verifica oggettiva della fattispecie, fondata sulla considerazione del valore della causa e sull’analisi delle ragioni di censura mosse dall’appellante, ritenute all’evidenza estranee al novero dei motivi che rendono appellabili le decisione di giudice di pace pronunciate secondo equita’.
In rapporto alle ragioni del decidere, la motivazione addotta dal medesimo giudice, a giustificazione della compensazione delle spese di lite, risulta palesemente incongrua, essendo percio’ sindacabile in questa sede di legittimita’ (Cass. n. 9977/2019; n. 23059/2018; n. 13767/2018; n. 6059/2017; n. 11222/2016).
Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento, con rinvio per riesame della liquidazione delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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