La compensazione delle spese di lite

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15989.

La massima estrapolata:

La compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche

Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15989

Data udienza 5 marzo 2020

Tag/parola chiave: IRPEF – ILOR – Avviso di accertamento – Controversia – Appello – Compensazione delle spese – Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14241-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9303/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO

RITENUTO CHE:
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania che nell’ambito del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli nr 6605/2017, lo ha rigettato disponendo la compensazione delle spese del grado. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilita’ del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:
Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15, comma 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Criticano in particolare le ragioni poste a fondamento della disposta compensazione ritenendo che le stesse non integrino quelle gravi ed eccezionali ragioni richieste dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15.
Il motivo e’ fondato.
In primo luogo va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla controricorrente la quale sostiene che con l’impugnativa non sarebbero state censurati entrambi gli argomenti utilizzati dalla CTR per giustificare la predetta compensazione.
La critica mossa dai ricorrenti,contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, si indirizza ad entrambe, come emerge dall’esame del ricorso che riporta a pag 10 virgolettato il testo della sentenza nella sua integrita’ cui fa seguito la ragione della censura.
Passando al merito va osservato che in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, la commissione tributaria puo’ dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.
Detta norma, com’e’ noto, prevede che, “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;
Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr.Cass. 2019 nr 2206; Cass. nn. 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011);
Nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, ha ravvisato l’esistenza di specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese “nella particolarita’ della questione affrontata soprattutto in ragione dello sviluppo temporale dei fatti”
Ragioni queste che risultano illogiche solo che si consideri che tanto il giudice di primo grado che quello di appello hanno condiviso l’interpretazione della parte ricorrente circa la portata applicativa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 ter.
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del grado di appello e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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