Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34989.
La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore
La cofideiussione, di cui all’art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all’art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l’obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l’intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un’associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l’una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l’azione del creditore principale, e l’altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell’azione di regresso da quest’ultimo esperita nei confronti dei debitori principali).
Ordinanza|| n. 34989. La cofideiussione e la differenza con la fideiussione del fideiussore
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Tag/parola chiave:Fidejussione – In genere (nozione, caratteri, distinzioni) cofideiussione – Nozione – Fideiussione del fideiussore – Nozione – Differenze – Disciplina del regresso ex art. 1954 c.c. – Applicabilità alla fideiussione del fideiussore – Esclusione – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere
Dott. PELELCCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27151/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso la Delegazione Romana della Regione Puglia, alla (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1151/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
Fatti di causa
1. (OMISSIS) notificava alla Regione Puglia decreto ingiuntivo, con cui chiedeva il pagamento della somma di Euro 877.976,72, oltre interessi legali dalla data dell’accredito del medesimo importo dallo stesso versato in favore della Banca (OMISSIS).
A sostegno della domanda monitoria il (OMISSIS) aveva esposto che:
a) con delibera n. 5109 del 2 ottobre 1989, la Regione Puglia aveva deciso di finanziare l’acquisto da parte di (OMISSIS) ( (OMISSIS)) delle azioni di soci privati della (OMISSIS), concedendo un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della predetta somma, per un importo complessivo di lire 4.877.104.000;
b) deliberato il finanziamento da parte della Giunta regionale, (OMISSIS) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) avevano rappresentato a (OMISSIS) ( (OMISSIS)) la necessita’ di contrarre rispettivamente un mutuo di lire 4.877.104.000 e di lire 1.257.268.000 e avevano acquisito la disponibilita’ di (OMISSIS) per il tramite della Banca (OMISSIS), che a sua volta aveva prestato fideiussione a garanzia del mutuo, condizionata alla prestazione, da parte di (OMISSIS), di una controgaranzia di lire 6.000.000.000;
c) (OMISSIS) aveva deliberato di concedere la controgaranzia alla Banca (OMISSIS) sulla fideiussione rilasciata a favore di (OMISSIS) in relazione al mutuo contratto da (OMISSIS) e di concedere controgaranzia in favore di Banca (OMISSIS) per il mutuo concesso da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS);
d) autorizzata la concessione del contributo da parte della Regione Puglia ed ottenuto il mutuo anche da parte di (OMISSIS), la Banca (OMISSIS) aveva richiesto ulteriori controgaranzie, ed in particolare delega all’incasso del contributo in conto capitale (OMISSIS) e (OMISSIS), costituzione in pegno del pacchetto azionario della (OMISSIS) di (OMISSIS) pari al 39,8%, costituzione in pegno di titoli e fideiussione, limitata a lire 3.135.000.000, della (OMISSIS) s.p.a., costituzione in pegno di titoli per complessivi lire 5.000.000.000; su richiesta del Presidente della (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), le garanzie di natura reale erano state sostituite con garanzie personali;
e) essendo (OMISSIS) e (OMISSIS) inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo, (OMISSIS) aveva escusso la garanzia prestata dalla Banca (OMISSIS), ottenendo l’immediato rimborso di quanto erogato; Banca (OMISSIS) aveva a sua volta escusso le garanzie prestate dal (OMISSIS), incamerando da quest’ultimo la complessiva somma di lire 1.700.000.000.
2. La Regione Puglia proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e il Tribunale di Bari, rinviata la causa, ai sensi dell’articolo 309 c.p.c., per mancata comparizione di entrambe le parti, ne ordinava la cancellazione dal ruolo; successivamente, accogliendo l’istanza di (OMISSIS), con ordinanza resa inaudita altera parte in data 6 marzo 2012, dichiarava estinto il giudizio ex articolo 307 cod. proc. civ ed esecutivo il decreto ingiuntivo.
3. L’ordinanza e’ stata impugnata dalla Regione Puglia dinanzi alla Corte d’appello di Bari, che ne ha dichiarato la nullita’ e, pronunciando nel merito, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In sintesi, rilevando che nell’atto di appello la Regione Puglia aveva rappresentato che il processo in primo grado aveva subito una interruzione ope legis per effetto della cancellazione dall’albo degli avvocati del procuratore costituito, avv. (OMISSIS), trasferitosi in data 2 agosto 2010 presso un altro ufficio della Regione, con conseguente perdita dello ius postulandi, ha osservato che, dovendosi ricomprendere la volontaria cancellazione dall’albo tra le cause di interruzione del processo, questo si era interrotto sin dal giorno della cancellazione. Ha, in particolare, spiegato che erroneamente erano state dichiarate dapprima la cancellazione della causa dal ruolo per omessa comparizione delle parti, pur se del rinvio d’ufficio ex articolo 309 c.p.c. alla Regione Puglia era stata data irrituale comunicazione al procuratore costituito privo di ius postulandi, e, successivamente, l’estinzione con provvedimento reso inaudita altera parte, per cui doveva ritenersi la nullita’ dell’ordinanza-sentenza emessa in primo grado il 6 marzo 2012, stante l’inesistenza di un valido contraddittorio. Decidendo, poi, nel merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’appellante, sottolineando che il (OMISSIS) (fideiussore che aveva pagato) poteva ritenersi surrogato nei diritti del creditore Banca (OMISSIS) nei confronti dei debitori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) ed aveva azione di regresso nei confronti di questi ultimi, ma non nei confronti di (OMISSIS), ne’ nei confronti della Regione Puglia, subentrata ad (OMISSIS). Ha, quindi, escluso che potesse trovare applicazione l’articolo 1203 c.c., dal momento che il fideiussore solvens poteva subentrare nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione che faceva capo al creditore e con le medesime garanzie.
4. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della decisione d’appello.
La Regione Puglia resiste con controricorso.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia (Nel rito, violazione o falsa applicazione dell’articolo 305 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5).
I ricorrenti censurano la decisione gravata per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata riassunzione del giudizio, da parte della Regione Puglia, entro il termine perentorio di cui all’articolo 305 c.p.c. Sottolineano che (il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per la morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non gia’ dal giorno in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, bensi’ da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioe’ da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita).
Evidenziano che, sul punto, la decisione gravata sarebbe errata, poiche’ i giudici del merito non hanno considerato che la Regione Puglia aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo gia’ sulla base di una delibera adottata dall’Ente nel 2012 che conteneva, oltre al riferimento all’avvenuta cancellazione dall’albo dell’avv. (OMISSIS), anche il richiamo ad un provvedimento del 23 novembre 2011, con cui il Presidente della Regione aveva sostituito l’avv. (OMISSIS) con altro avvocato, conferendo nuova procura ad litem.
Soggiunge che i giudici di secondo grado avrebbero anche omesso di considerare la rilevanza – sempre sotto il profilo dell’avvenuta conoscenza dell’evento interruttivo – di tutte le comunicazioni indirizzate al procuratore costituito, notificate dalla Cancelleria presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale e da questa pacificamente ricevute.
1.1. La censura e’ infondata.
1.2. Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l’evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore – al quale e’ equiparato l’evento della volontaria cancellazione dall’albo (Cass., sez. U, 13/02/2017, n. 3702), che determina la simultanea perdita dello ius postulandi – produce l’interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessita’ di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessita’ di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell’evento stesso, risultante, cioe’, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo all’uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, Cass., n. 3085/2010; Cass., n. 14691/1999; Cass., n. 29144/2019; Cass., n. 28759/2017; Cass., n. 3782/2015; Cass., n. 29144/2019; Cass., n. 11918/2022).
Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il processo si sia interrotto sin dal giorno della cancellazione del difensore costituito dall’albo professionale, ma che il termine per la riassunzione non abbia iniziato a decorrere dal momento dell’evento interruttivo, ma piuttosto da quello in cui la parte rappresentata dall’avvocato cancellatosi dall’albo abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento, che nel caso in esame coincide con la data del 10 aprile 2012, quando la Regione Puglia ha ricevuto la notifica, da parte del (OMISSIS), dell’atto di precetto in conseguenza della dichiarata esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto, pronunciata con ordinanza del 6 marzo 2012.
Non puo’, pertanto, attribuirsi rilevanza, ai fini dell’avvenuta conoscenza, da parte della Regione Puglia, dell’evento interruttivo in forma legale, ne’ alla proposta di delibera della Giunta Regionale del 2012, relativa a diverso giudizio – allegata in appello dall’odierno ricorrente – nella quale si dava atto che, in ragione del trasferimento dell’avv. (OMISSIS) presso altra struttura regionale, si era reso necessario conferire nuova procura ad litem ad altro avvocato interno all’Avvocatura al fine di tutelare la posizione dell’Ente, ne’ alla circostanza che la comunicazione del rinvio della causa, disposto ai sensi dell’articolo 309 c.p.c., fosse stato ricevuto da parte degli uffici dell’Avvocatura regionale, dal momento che la comunicazione di cancelleria indirizzata all’avv. (OMISSIS) nel corso del giudizio di primo grado era affetta da nullita’, poiche’ la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati per il professionista determina la simultanea perdita dello ius postulandi, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo, con conseguente nullita’ dell’attivita’ processuale svolta, ove la nullita’, come nel caso de quo, non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione, dando tempestivamente seguito all’ordine ex articolo 291, comma 1, c.p.c., o grazie alla volontaria costituzione dell’appellato (Cass., sez. U, 3702/17, cit.).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss., 1203 n. 3 e 1204, comma 1, c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per non avere la Corte d’appello fatto buon governo delle disposizioni in tema di surrogazione legale, accogliendo, per l’effetto, l’opposizione promossa dalla Regione Puglia per difetto di legittimazione passiva.
Sostengono, in particolare, che la Corte territoriale, nell’interpretare le polizze fideiussorie, non aveva considerato che la struttura della fideiussione prestata da (OMISSIS) era diversa da quella rilasciata da (OMISSIS), anche se l’oggetto delle garanzie era il medesimo, ossia il debito di (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); e che, erroneamente, aveva escluso l’applicabilita’ dell’articolo 1203, comma 3, c.c. e del successivo articolo 1204 cod civ., dal momento che (OMISSIS) aveva adempiuto un obbligo spettante ad altro fideiussore ( (OMISSIS)), costituitosi a garanzia del medesimo debito, surrogandosi cosi’ automaticamente negli stessi diritti del creditore soddisfatto (Banca (OMISSIS)) anche nei confronti del suo fideiussore (principale) ai sensi delle succitate norme di legge.
2.1. Il secondo motivo e’ in parte inammissibile e, in parte, infondato.
2.2. Posto che l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., non solo deve trascrivere in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, le clausole negoziali e fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461;).
Tale onere non risulta assolto dal ricorrente che, con la doglianza in esame si e’ limitato a contestare genericamente la violazione degli articoli 1362 e ss. c.c., senza chiarire in quale modo il giudice d’appello sarebbe incorso nella dedotta violazione, cosicche’, sotto tale profilo, la censura non sfugge alla declaratoria d’inammissibilita’.
2.3. Vanno, pure, esclusi gli ulteriori vizi contestati con il mezzo in esame.
Come correttamente rilevato dai giudici di appello i rapporti tra (OMISSIS), (OMISSIS) e Banca (OMISSIS) non possono essere ricondotti alla disciplina dell’articolo 1946 c.c. (ossia della confideiussione) e conseguentemente non puo’ ritenersi applicabile l’articolo 1954 c.c., che prevede il regresso del fideiussore che ha pagato nei confronti degli altri fideiussori.
A tale riguardo occorre rammentare che, perche’ ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che piu’ persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualita’ di manifestazione di volonta’, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purche’ pero’ esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez. 1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697).
Elemento distintivo della confideiussione, di cui all’articolo 1946 c.c., e’, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell’eventuale assenza di contestualita’ nell’assunzione della garanzia stessa e salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtu’ del diritto di regresso, che, ex articolo 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l’intero (Cass., n. 3628/16, cit.).
La confideiussione si distingue dalla diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore, di cui all’articolo 1940 c.c., in cui tale collegamento non e’ riscontrabile, cosicche’ diverso risulta l’oggetto stesso dell’obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da piu’ persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (Cass., sez. 3, 13/05/2002, n. 6808; Cass., sez. 3, 18/07/1997, n. 6635).
2.4. Dalla ricostruzione analitica dell’operazione di finanziamento, operata dalla Corte territoriale, si evince che, a fronte del debito assunto da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., che aveva concesso il mutuo, sono state rilasciate fideiussioni da parte della Banca (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) s.p.a., da parte di (OMISSIS) a sostegno della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Banca (OMISSIS) a (OMISSIS) s.p.a. e, infine, da (OMISSIS) s.p.a. e dal (OMISSIS) in favore della Banca (OMISSIS).
Come emerge dalla sentenza qui gravata e come evidenziato nello stesso ricorso (pag. 17 del ricorso), le fideiussioni rilasciate da (OMISSIS) e dal (OMISSIS) sono sostanzialmente diverse, in quanto la prima integra una cd. fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore, ossia la Banca (OMISSIS), avesse subito l’azione di regresso da parte di (OMISSIS) s.p.a., creditore principale, mentre quella prestata dal (OMISSIS) e’ qualificabile come fideiussione del regresso, perche’ garantiva il fideiussore (Banca (OMISSIS)) in caso di infruttuosita’ dell’azione di regresso da quest’ultimo esperita nei confronti dei debitori principali ( (OMISSIS) e (OMISSIS)).
Difettando, nel caso de quo, pur in presenza di una pluralita’ di garanti, l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina della confideiussione di cui all’articolo 1946 c.c. e, di conseguenza, neppure quella di cui all’articolo 1954 c.c., che consente il regresso nei confronti degli altri fideiussori. La doglianza che i ricorrenti muovono, sotto l’apparente deduzione di un’erronea interpretazione dell’articolo 1946 c.c., mira, in realta’, a sollecitare un riesame dei fatti, e cio’ sia perche’ non emerge dalla censura un’erronea ricognizione della norma codicistica, sia perche’ la ritenuta non configurabilita’ di una confideiussione tra i garanti e’ frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, riservata al giudice di merito e non scrutinabile in sede di legittimita’, perche’ sorretta da motivazione esaustiva ed esente da vizi logici.
2.5. Va, parimenti, esclusa l’applicabilita’ dell’articolo 1203, n. 3, c.c., in tema di surrogazione legale (prevista a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo), in quanto (OMISSIS), secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda fattuale, non ha adempiuto l’obbligazione gravante sul fideiussore (OMISSIS), ma ha prestato garanzia in favore della Banca (OMISSIS), in tal modo surrogandosi nei diritti del soggetto garantito, che aveva prestato a sua volta fideiussione a favore di (OMISSIS) a garanzia del debito assunto da (OMISSIS) e (OMISSIS); da tanto discende che (OMISSIS) era, dunque, legittimato ad esperire azione di regresso nei confronti dei debitori principali, ma non nei confronti della Regione o di (OMISSIS).
3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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