La clinica, come responsabile civile per l’operato del medico, non ha interesse a chiedere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 agosto 2018, n. 38007.

La massima estrapolata:

La clinica, come responsabile civile per l’operato del medico, non ha interesse a chiedere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale comporta, infatti, l’accertamento del fatto, la sua rilevanza penale e la responsabilità dell’imputato e non avrebbe l’effetto di “prosciogliere” il responsabile civile”. Nulla dunque che possa essere “utile” alla responsabile civile per evitare di rispondere in “solido” del danno provocato dal camice bianco.

Sentenza 7 agosto 2018, n. 38007

Data udienza 22 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONTAGNI Andrea – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) SNC;
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FIRENZE in difesa della parte civile che insiste per l’inammissibilita’ del ricorso del responsabile civile come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa del responsabile civile ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso come da conclusione scritte che deposita.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza pronunciata in data 9 Giugno 2017 confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto (OMISSIS), medico presso l’Istituto (OMISSIS) (OMISSIS) di (OMISSIS), colpevole del reato di lesioni gravi ai danni del paziente (OMISSIS) che ad esso si era rivolto per un accertamento diagnostico con infusione di liquido di contrasto e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione.
Il suddetto imputato e l’Istituto (OMISSIS) (OMISSIS), quale responsabile civile, erano stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita cui era stata assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 30.000,00.
2. Sugli appelli proposti dall’imputato e dal responsabile civile il giudice distrettuale, nel ricostruire gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, riconosceva la relazione causale tra l’inserimento della ago cannula nel braccio destro del paziente e l’insorgenza del processo patogeno infettivo che aveva determinato le lesioni personali e l’indebolimento dell’arto.
2.1 Quanto ai profili soggettivi riconosceva altresi’ la inosservanza di regole di prudenza e di diligenza per il fatto che il sanitario, pure a conoscenza del fatto che il paziente, gia’ sottoposto ad intervento chirurgico oncologico per la rimozione di linfonodi tumorali in area ascellare, aveva avuto raccomandazione di non sottoporre il braccio destro a sollecitazioni, sia pure per accertamenti diagnostici, in ragione dell’assenza di difese immunitarie, ivi aveva deciso di realizzare il varco per la iniezione di liquido di contrasto.
Quanto ai profili civili riconosceva la congruita’ della somma provvisionale assegnata dl giudice di prima cure.
3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale e difensore del responsabile civile Istituto (OMISSIS) ” (OMISSIS)” affidandosi a tre motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento del rapporto di causalita’ materiale tra la condotta del sanitario e l’instaurazione del processo infettivo, in relazione alla esistenza di una regola cautelare e alla necessaria verifica della sua inosservanza, anche con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 590 sexies c.p. in ipotesi di osservanza delle linee guida previste per trattamenti sanitari di quella specie.
3.2 Con una ulteriore articolazione si doleva del fatto che il giudice di appello, pure a fronte della richiesta di applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. proposta dalla difesa dell’imputato, avesse del tutto omesso di provvedere, pervenendo in tal modo ad ulteriore violazione di legge.
3.3 Con un terzo motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla mancata revoca della somma provvisionale assegnata dal giudice di primo grado, ovvero alla omessa rideterminazione della stessa.
4. In data 27 Aprile 2018 depositava memoria difensiva la difesa della parte civile (OMISSIS) la quale instava per la conferma della sentenza impugnando segnalando la genericita’ e comunque la infondatezza del primo motivo di ricorso a fronte di motivazione assolutamente puntuale sulla ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, rappresentando la carenza di interesse del responsabile civile in relazione al motivo di ricorso afferente alla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. e la esaustivita’ della motivazione del giudice di appello in relazione alla misura della somma provvisionale riconosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del responsabile civile si presenta inammissibile in tutte e tre le sue articolazioni.
2. Il primo motivo di ricorso invero si limita a enunciare i principi della valutazione giudiziale elaborate dalla giurisprudenza di legittimita’ in presenza di inosservanza ad una regola cautelare generale, in ipotesi di reato colposo riconducibile ad una condotta omissiva, previa la concreta individuazione di una regola cautelare e della verifica del comportamento rimasto inattuato; successivamente l’argomentazione difensiva si estende alla natura e ai caratteri del ragionamento esplicativo e contro fattuale del giudice ai fini dell’accertamento della imputazione causale dell’evento.
2.1 Orbene, a prescindere dal fatto che la imputazione attiene ad un fatto colposo commissivo ben determinato, rappresentato dall’avere il sanitario iniettato il liquido di contrasto propedeutico all’esecuzione di una TAC senza osservare specifiche cautele e raccomandazioni, al cui rispetto era stato espressamente invitato ad attenersi (e pertanto il riferimento alla individuazione della regola cautelare e alle regole del giudizio controfattuale risulta poco pertinente), l’articolazione si presenta del tutto generica, assertiva e non affronta alcuno degli argomenti spesi dai giudici di merito per fondare il giudizio di responsabilita’ del dott. (OMISSIS) sia in relazione alla ricorrenza di una condotta imprudente e negligente, sia in relazione alla ricorrenza di una relazione causale tra la condotta del sanitario e il processo infettivo latore della patologia occorsa al paziente.
1 Va rammentato che in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimita’, allo stato della normativa vigente, e’ quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non gia’ quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimita’ e’ tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicita’ giuridica della fattispecie nell’ambito di una adeguata opinabilita’ di apprezzamento; cio’ in quanto l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimita’ il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06). E’ stato affermato, in particolare, che la illogicita’ della motivazione, censurabile a norma del citato articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 1.2 Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto “al testo del provvedimento impugnato”. La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimita’, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione.
3.1 Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, in quanto assolutamente coerente con le emergenze processuali, priva di contraddizioni e neppure specificamente contrastata dal motivo di ricorso che si limita a riportare principi generali e non si addentra in alcuno dei temi affrontati dalla decisione.
3.2 Quanto poi al riferimento relativo alla mancata verifica del rispetto delle linee guida per gli effetti di cui all’articolo 590 sexies c.p. a seguito delle modifiche introdotte dalla novella sulla riforma della responsabilita’ del sanitario, a prescindere dalla palese genericita’ dell’assunto e dell’assenza di qualsiasi riferimento alla esistenza di linee guida in materia di accertamenti diagnostici quali la TAC, il giudice di appello ha chiaramente escluso la riconducibilita’ dei profili di colpa ascritti al sanitario al novero della imperizia, in presenza di errore occorso non gia’ in sede esecutiva, ma nella individuazione e nella scelta dell’arto del paziente sul quale praticare il trattamento, indicando una colpa cosciente evidentemente da ascriversi al campo della negligenza.
4. Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente responsabile civile deduce un difetto di motivazione in punto di riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
4.1 Sotto un primo profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto investe la statuizione di condanna penale dell’imputato il quale, riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi non ha proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta statuizione nei propri confronti, cosi’ da ritenersi non piu’ suscettibile di modifica.
4.1 Sotto diverso profilo il responsabile civile risulta privo di interesse a dedurre il vizio denunciato. Invero la verifica dell’interesse alla impugnazione rileva esclusivamente se il gravame e’ idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l’impugnante, determinando una situazione piu’ favorevole di quella esistente (sez. 3, 24.3.2010, Abagnale, Rv.247685).
4.2 Nel caso in specie, premesso che l’imputato ha omesso di impugnare la statuizione di condanna ed essa ha assunto definitivita’ ai fini penali, ai fini civili l’interesse del responsabile civile ad ottenere una formula di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’articolo 131 bis c.p.risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal legislatore alla suddetta statuizione, laddove ai sensi dell’articolo 561 bis c.p. essa ha effetto di giudicato nel giudizio civile “quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita’ penale e alla affermazione che l’imputato lo ha commesso”, precludendo anche sotto questo versante alcun vantaggio alla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della doglianza proposta.
5. Quanto infine al terzo motivo di ricorso che aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione relativa alla somma provvisionale e alla sua determinazione, e’ orientamento assolutamente pacifico del giudice di legittimita’ che non e’ impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa, non suscettibile di passare in giudicato e non necessariamente motivata (sez. 3, 27.1.2015, D.G., Rv.263486; sez. 6, 14.10.2014, P.C. e G. 261535).
6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte e tre le sue articolazioni e, a norma dell’articolo 616 c.p.p, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo nonche’ alla rifusione delle spese di difesa del grado della parte civile costituita (OMISSIS) che liquida come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.

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