Reato di mendacio bancario; la presentazione alla banca di fatture, all’apparenza plurime, ma attinenti in realtà ad un’unica operazione, costituisce una rappresentazione mendace della situazione economica dell’impresa, perché appare un giro d’affari superiore al reale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 agosto 2018, n. 38133.

La massima estrapolata:

La presentazione alla banca di fatture, all’apparenza plurime, ma attinenti in realtà ad un’unica operazione, costituisce una rappresentazione mendace della situazione economica dell’impresa, perché appare un giro d’affari superiore al reale. Questo in quanto il mendacio bancario rappresenta, quale reato di pericolo, la violazione dell’obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere nei confronti del sistema bancario, indipendentemente dall’effettiva concessione del credito.

Sentenza 7 agosto 2018, n. 38133

Data udienza 28 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l’inammissibilita’
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27 maggio 2016 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 110 e articolo 137, comma 1 bis, perche’, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra di loro, nella qualita’ di amministratori e legali rappresentanti della societa’ (OMISSIS) s.r.l., al fine di ottenere concessioni di credito per l’azienda da essi amministrata, fornivano dolosamente a varie banche notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’.
2. In particolare, agli imputati era stata contestata la condotta dell’aver presentato alle banche cinque fatture, emesse dal 15.9.2009 al 31.8.2010, per un importo complessivo di oltre Euro 1.250.000,00, poco dopo annullate da note di credito e successivamente di nuovo emesse per accedere ancora al credito bancario, condotta questa integrante il reato di mendacio bancario; invero la presentazione alla banca di documenti contabili nei quali era esposta, contrariamente al vero, l’esistenza di crediti commerciali, di cui, invece, la societa’ non era titolare, significava comunicare alla banca notizie false sulla situazione economica della societa’, al fine di ottenere l’anticipazione degli importi esposti nelle fatture stesse, vale a dire concessioni di credito.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per contraddittorieta’ della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 137, comma 1 bis, in relazione all’integrazione dell’elemento oggettivo della fattispecie contestata; la sentenza impugnata e’ illogica, laddove evidenzia che due fatture, la n. (OMISSIS) e quella n. (OMISSIS), sono relative a crediti commerciali inesistenti e dall’altro evidenzia che per gli stessi importi venivano emesse fatture verosimilmente pagate dal cliente, trattandosi, infatti, di fatture che, pur stornate, sono riferibili a crediti commerciali effettivamente esistenti, tanto da essere di li’ a poco puntualmente liquidati; trattandosi, dunque, di crediti commerciali rivelatisi esistenti, difetta la mendace rappresentazione dell'”intera situazione patrimoniale” dell’impresa, non potendo ritenersi sussistente la condotta tipica, cosi’ come prevista dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 137;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena nei confronti degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione e l’assenza dell’elemento oggettivo del reato in contestazione, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad estrapolare un singolo passaggio della motivazione da un contesto piu’ ampio.
1.1. La Corte territoriale, invero, dopo aver evidenziato che erroneamente il primo giudice aveva irrogato la pena dell’ammenda, pur essendo un delitto il reato di cui alla prima parte del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 137, comma 1 bis, contestato agli imputati, ha rilevato in fatto, sulla base di quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di contestazione da parte della difesa:
– che gli imputati avevano presentato reiteratamente alle banche fatture attive, poco dopo annullate da note di credito e successivamente di nuovo emesse per accedere ancora al credito bancario, e specificamente cinque fatture emesse dal 15.9.2009 al 31.8.2010, per un importo complessivo di oltre Euro 1.250.000,00, delle quali, alle prime due (n. 448 e n.449), dell’importo ciascuna di Euro 253.446,50, oltre Iva, seguiva in data 30.9.2009 una nota di credito, con la quale entrambe venivano stornate (l’emissione era rivolta ad ottenere lo sconto bancario, ma veniva effettuato, poi, lo storno in quanto il cliente non aveva ancora pagato);
– che per la stessa operazione venivano, poi, emesse due fatture degli stessi importi in data 22.12.2009 e 26.2.2010 (verosimilmente pagate dal cliente perche’ non oggetto di storno successivo);
– che in data 31.8.2010 veniva emessa la fattura n. (OMISSIS), sempre per l’importo di Euro 253.446,50, seguita nella stessa giornata dall’emissione di nota di credito relativa.
1.2. In tale contesto i giudici di merito hanno, senza illogicita’, ritenuto che la presentazione reiterata di fatture, all’apparenza plurime, ma attinenti in realta’ ad una sola operazione, (perche’ seguite da operazioni di storno), come avvenuto nella fattispecie, costituiscono una rappresentazione mendace della situazione economica dell’impresa richiedente l’anticipo, facendo apparire un giro d’affari maggiore del reale, in base alle fatture suddette n. (OMISSIS).
1.3. Il ricorrente ha contestato specificamente l’argomentazione, con la quale i giudici d’appello hanno ritenuto integrato il reato in contestazione, pur dando essi atto che le fatture emesse il 22.12.2009 ed il 26.2.2010 furono verosimilmente pagate dal cliente, perche’ non oggetto di storno successivo, argomentazione questa dalla quale invece dovrebbe dedursi che le fatture non afferivano a crediti inesistenti.
Tale censura non coglie nel segno.
1.3.1. Invero il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 137, comma 1 bis, (comma aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, articolo 33 e, poi modificato dal Decreto Legislativo n. 141 del 2010, articolo 8) stabilisce, nella prima parte, che, salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende, comunque, interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad Euro 10.000.
1.3.2. Questa Corte ha gia’ osservato che il reato di mendacio bancario, di cui alla suddetta disposizione – sanzionando la violazione dell’obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito (evenienza al verificarsi della quale potrebbero configurarsi altri reati, come, ad esempio, la truffa), assicurando una tutela anticipata della correttezza e lealta’ nei rapporti intercorrenti tra agente ed istituto bancario – ha natura di reato di pericolo (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014).
In particolare, il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidita’ disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014).
1.3.3. Non e’ necessario, poi, ai fini della configurazione del reato, che il mendacio debba riguardare la “complessiva” situazione patrimoniale aziendale, sulla base altresi’ dei documenti che formalmente danno la possibilita’ ai terzi di conoscere dell’andamento della societa’ (bilanci, situazioni patrimoniali, ecc.), atteso che il reato intende perseguire chi fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’azienda, comunque, interessata alla concessione del credito, senza precisare il veicolo attraverso il quale tali dati o notizie vengono forniti alle banche, ne’ che l’informazione debba essere completa su ogni aspetto della vita della societa’.
1.3.4 Si presenta senz’altro rilevante -in relazione al reato in contestazione- l’informazione alle banche riguardante il volume di affari e gli introiti della societa’: all’uopo, l’aver gli imputati prodotto plurime fatture relative alla medesima operazione, seguite da storni e note di credito per importi ingenti, ha avuto all’evidenza la finalita’ di ingenerare nell’istituto bancario la convinzione della “floridezza” della situazione della societa’, “gonfiando” per cosi’ dire il volume di affari e gli introiti, in relazione specificamente alle fatture n. (OMISSIS) del 15.9.2009 e (OMISSIS) del 31.8.2010.
1.3.5. La circostanza che probabilmente un’operazione giustificante l’emissione delle fatture del 22.12.2009 e 26.2.2010 esistesse, non esclude il mendacio posto in essere dall’imputato, atteso che l’emissione delle prime due fatture (nel settembre 2009) diverso tempo prima delle successive (dicembre 2009 e febbraio 2010), da’ conto del fatto che non ricorrevano i presupposti per emetterle, risultando falsato, dunque, il dato relativo alla situazione economica delle societa’ al momento della presentazione all’istituto bancario di quelle fatture.
1.3.6. La rappresentazione di una falsa situazione relativa alla societa’, pertanto, deve dirsi ricorrente anche quando vengono emesse fatture attestanti falsamente l’esistenza di crediti in favore della societa’ che in effetti non risultano ancora maturati e, cio’ nonostante, vengano indicati come risorsa economica utile. Sul punto, va ribadito il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui l’espressione “situazione economica, patrimoniale e finanziaria” utilizzata dal legislatore ha una portata estremamente ampia, che consente di ricomprendervi ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali di colui che richiede concessioni di credito, ivi comprese le informazioni sul volume di affari o la liquidita’ disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014).
3. In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile a colpa dei ricorrenti al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 2000,00, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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