La circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11883.

La massima estrapolata:

In tema di appalto di ristrutturazione di edificio di proprietà del committente, la circostanza che la concessione edilizia sia rilasciata dopo la stipula del contratto e persino dopo l’inizio dei lavori, non è causa di nullità del contratto, se comunque la stessa sia stata ottenuta prima della ultimazione dei lavori medesimi e, quindi, della realizzazione dell’opera, atteso che il momento storico rilevante per la verifica della nullità del negozio per difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, è quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti, effetto che nell’appalto di edificio su terreno di proprietà del committente si realizza, per l’appunto, con il completamento dell’opera in virtù di accessione, ex art. 934 c.c..

Ordinanza 7 maggio 2019, n. 11883

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3887-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 317/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 22/2013, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione di un edificio di loto proprieta’, sito in (OMISSIS), eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato il 24.07.1999, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, giudizio nel corso del quale veniva chiamato in causa (OMISSIS), nella qualita’ di direttore dei lavori.
A seguito di impugnazione interposta dai (OMISSIS) – (OMISSIS), la Corte d’appello di Perugia, nella resistenza degli appellati, in parziale riforma la sentenza di primo grado, ferma la condanna dei committenti al saldo del corrispettivo, riteneva non dovuta la rivalutazione monetaria.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui il (OMISSIS) resiste con controricorso, rimasto intimato l’ (OMISSIS).
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale e’ stata depositata memoria illustrativa da parte ricorrente.
Atteso che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1346, 1418 e 1423 c.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere valido il contratto di appalto stipulato in data 24.07.1999 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS), dall’altro, per la ristrutturazione dell’edificio sito in (OMISSIS), di proprieta’ dei committenti. In particolare, a detta dei ricorrenti, tale contratto sarebbe nullo per illiceita’ dell’oggetto, essendo i lavori di ristrutturazione iniziati prima del rilascio della concessione edilizia.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello omesso di valutare una serie di elementi probatori, quali ricevute di pagamento e fatture, da cui emergerebbe che i lavori erano iniziati prima del rilascio della concessione edilizia.
I motivi che, in ragione della loro evidente connessione, devono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiche’ mostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’ipotesi in cui la concessione sia rilasciata dopo la stipula del contratto, ma, comunque, prima della realizzazione dell’opera, non rientra nelle ipotesi di nullita’ del contratto di appalto per mancanza di concessione edilizia (Cass. n. 10173/2018). Ebbene, come si evince dalla L. n. 47 del 1985, articolo 17 (Norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) il momento storico rilevante per la verifica della nullita’ del negozio, in difetto di un elemento essenziale della fattispecie quale la concessione edilizia, e’ quello del trasferimento dei diritti reali su edifici o loro parti; effetto che nell’appalto di edificio su terreno di proprieta’ del committente si realizza con il completamento dell’opera, in virtu’ di accessione, ex articolo 934 c.c. (Cass. n. 3913/2009).
Nella specie, la Corte ha, innanzitutto, accertato che la concessione edilizia era stata richiesta in data 28.10.1999 e, dunque, successivamente alla stipula del contratto, avvenuta il 24.7.1999, ma prima dell’inizio dei lavori sia nell’ipotesi in cui siano iniziati in data 10.1.2000, come sostenuto dai committenti, sia allorche’ siano cominciati in data 6.9.2000, come evidenziato dalla dichiarazione di inizio di lavori. Dopodiche’, ha verificato che la concessione edilizia era stata rilasciata il 26.4.2000, e dunque antecedentemente alla realizzazione dell’opera e per l’ultimazione dei lavori, essendo pacifico che la consegna e’ avvenuta solo in data 18.12.2000.
In definitiva, la Corte d’appello, facendo buon governo dei principi suesposti, ha dichiarato la validita’ del contratto di appalto, avendo accertato che la concessione edilizia era stata richiesta dopo la stipula del contratto, ma prima dell’inizio dei lavori ed era stata rilasciata prima della realizzazione dell’opera, peraltro trattandosi di ristrutturazione di un’opera gia’ esistente, e non di realizzazione ex novo di un edificio, la parte avrebbe dovuto dimostrare l’avvio dei lavori per i quali era necessaria la concessione in epoca antecedente al rilascio dell’atto autorizzatorio, per i quali quindi non bastava la sola DIA (dichiarazione di inizio attivita’).
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la. soccombenza fra i ricorrenti ed il (OMISSIS), mentre nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’intimato (OMISSIS).
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solida alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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