La circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p. n. 11

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 gennaio 2022| n. 2843.

La circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, infatti, e’ configurabile qualora l’abuso di autorita’ sia direttamente riferibile al rapporto tra la qualita’, attivita’ dell’imputato, e la posizione della persona offesa (come nel caso dell’amministratore di una societa’ che si appropri dei beni della societa’ e dei soci, evidentemente abusando della propria posizione nei loro confronti) e non quando tale rapporto non vi sia (come nel caso dell’amministratore che si appropri dei beni di una diversa societa’ dei quali ha per altro motivo o ragione il possesso o la disponibilita’).

Sentenza|25 gennaio 2022| n. 2843. La circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p. n. 11

Data udienza 26 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Società – Amministratore – Appropriazione dei beni della società e dei soci – Abuso di autorità – Circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 – Direttamente riferibile al rapporto tra la qualità, attività dell’imputato, e la posizione della persona offesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. MONACO Marco M – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONACO MARCO MARIA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COCOMELLO ASSUNTA, per il rigetto;
lette le conclusioni del difensore di (OMISSIS) per l’inammissibilita’ ovvero per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 7/1/2020, ha rigettato l’appello della parte civile, (OMISSIS) e del Procuratore della Repubblica e ha confermato la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ISERNIA in data 26/4/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in quanto l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela in relazione al reato di cui all’articolo 646 c.p. perche’, in qualita’ di amministratore della societa’ (OMISSIS) snc, si sarebbe appropriata dei beni mobili della (OMISSIS) snc di cui aveva il possesso in quanto acquirente di una procedura esecutiva immobiliare.
1. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la parte civile che, a mezzo del difensore procuratore speciale, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 337 c.p.p., quanto alla ritenuta invalidita’ della querela.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11.
2. In data 11 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Dott. COCOMELLO Assunta, chiede che il ricorso sia rigettato.
3. In data 15 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che, in difesa di (OMISSIS), chiedono che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Nel primo motivo la parte civile ricorrente rileva che la mancata autentica della sottoscrizione in calce alla querela, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata in qualche modo sanata dal successivo deposito di una integrazione, presentata personalmente dal querelante, questa volta compiutamente identificato. Tale circostanza, infatti, confermerebbe la paternita’ della provenienza del precedente atto di querela e ne determinerebbe la piena validita’.
La doglianza e’ manifestamente infondata.
La circostanza che in data successiva alla presentazione della querela il querelante abbia presentato direttamente una integrazione, e’ irrilevante.
L’integrazione, infatti, e’ stata depositata in data successiva allo scadere del termine di 90 giorni, ragione questa per la quale la validita’, sopravvenuta tardivamente, non varrebbe a sanare il difetto di querela nei termini di legge.
In mancanza di autenticazione in calce all’atto originario, d’altro canto, l’istanza punitiva e’ inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, Colombini, Rv. 261631) e conseguentemente l’azione penale e’ improcedibile (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 dep. 2014, Puleo, Rv. 258224).
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, evidenziando che il reato sarebbe stato comunque procedibile d’ufficio in quanto, benche’ non sia richiamato l’articolo espressamente, l’aggravante sarebbe contestata in fatto con il riferimento alla qualita’ di amministratore della societa’ Delta.
La doglianza e’ manifestamente infondata.
La circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, infatti, e’ configurabile qualora l’abuso di autorita’ sia direttamente riferibile al rapporto tra la qualita’, attivita’ dell’imputato, e la posizione della persona offesa (come nel caso dell’amministratore di una societa’ che si appropri dei beni della societa’ e dei soci, evidentemente abusando della propria posizione nei loro confronti) e non quando tale rapporto non vi sia (come nel caso dell’amministratore che si appropri dei beni di una diversa societa’ dei quali ha per altro motivo o ragione il possesso o la disponibilita’).
Solo nella prima situazione, d’altro canto, si puo’ ritenere che sia instaurato tra le parti un rapporto giuridico che comporti l’obbligo di un “facere” e che, comunque, tra queste vi si sia un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, Sentenza n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048).
Nel caso di specie, quindi, il fatto che la (OMISSIS) si sia appropriata dei beni della (OMISSIS) in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) non consente di ritenere la sussistenza della circostanza aggravante in quanto la (OMISSIS) non ha abusato di una posizione di autorita’ o professionale nei confronti della parte civile. Ne’ sul punto ha rilievo la circostanza che la (OMISSIS) avesse la disponibilita’ dei beni in quanto acquirente di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale.
L’inammissibilita’ del ricorso impone la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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