Chiamata del terzo da parte del convenuto nella garanzia impropria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1123.

Chiamata del terzo da parte del convenuto nella garanzia impropria .

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall’altro, l’onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Ordinanza|14 gennaio 2022| n. 1123. Chiamata del terzo da parte del convenuto nella garanzia impropria

Data udienza 12 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento danni del terzo trasportato – Chiamata del terzo da parte del convenuto nella garanzia impropria – Soccombenza dell’attore – Condanna dell’attore al pagamento delle spese legali in favore del terzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29217-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1177/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’11/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Chiamata del terzo da parte del convenuto nella garanzia impropria

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) impugna la sentenza n. 1177/2020 emessa l’11/08/2020 con cui la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello formulato contro la sentenza del Tribunale di Palermo, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per il maggiore importo richiesto a titolo di danno biologico permanente, subito quale terza trasportata di una vettura di proprieta’ di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), (che aveva perso il controllo dell’auto a causa della presenza di un animale in uno svincolo autostradale), avanzata nei confronti di questi ultimi, della compagnia assicuratrice (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) (chiamata in causa da quest’ultima).
2. Sulla base di una CTU disposta nel primo grado, la Corte di merito ha giudicato corretta la quantificazione del danno biologico (9%) rispetto a quello indicato dal Ct di parte (13 %), la’ dove erano state escluse, quale conseguenza dell’incidente, le lamentate lesioni polmonari permanenti, oltre quelle vertebrali accertate. (OMISSIS) ha notificato controricorso depositando copia della sentenza notificata il 1/09/2020. Il ricorso risulta notificato il 2 novembre 2020. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo, si deduce “Violazione e falsa applicazione degli articoli 158 e 174 c.p.c., articolo 25 Cost., comma 1 e articolo 11 Cost., comma 2, nonche’ vizio di costituzione del giudice e nullita’ della sentenza. Art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la sentenza e’ stata redatta dal giudice ausiliario, reiterando le stesse motivazioni che hanno indotto la Corte di cassazione a sollevare un incidente di costituzionalita’.
1.1. Il motivo e’ infondato, posto che, medio tempore, sulla questione e’ intervenuta la pronuncia della Corte Cost. n. 41 del 2021 la quale, bilanciando i diversi valori costituzionali in gioco, ha dichiarato la incostituzionalita’ della normativa che prevede la possibilita’ di una composizione mista, con giudici onorari, nei collegi delle Corti di appello, nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino a quando non sara’ completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 32, la cui completa entrata in vigore e’ gia’ stata differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.
2. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 196 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. e 3 e 4, per non avere la Corte territoriale nella sentenza impugnata preso in considerazione i rilievi critici operati dall’odierna ricorrente all’elaborato peritale del consulente di ufficio”. Si deduce che la sentenza sia viziata perche’ non ha disposto la rinnovazione della consulenza alla luce dei rilievi del ct di parte.
2.1. Il motivo e’ inammissibile perche’, da un lato, non riporta i punti della sentenza messi sotto critica; dall’altro, e’ palesemente infondato perche’ la sentenza, a ben vedere, ha riportato il passo in cui il CTU ha replicato alle osservazioni del Ct di parte, ritenendo congrua la valutazione di assenza di postumi permanenti incidenti sulla funzione ventilatoria del polmone, conseguenti al pneumotorace post traumatico. L’acquisizione di una nuova CTU, difatti, appartiene alla discrezionalita’ del giudice del merito che puo’ essere censurata solamente con riguardo alla motivazione resa, se mancante o apparente rispetto ai fatti osservati e alle argomentazioni delle parti.
3. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., vizio di motivazione, per essere stata condannata l’attuale ricorrente a rifondere le spese alla parte chiamata in causa in secondo grado, nonostante la domanda di garanzia della convenuta nei confronti della parte chiamata fosse infondata. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
3.1. Il motivo e’ infondato.
3.2. Allorche’ il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorche’ nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall’altro, l’onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo – bensi’ dalla responsabilita’ del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente e’ rimasto coinvolto il terzo (Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. n. 5027/08); se, inoltre l’impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualita’ di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa e’ dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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