La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 gennaio 2021| n. 307.

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (fattispecie in cui l’aggravante è stata ravvisata rispetto al reato di lesioni volontarie, commesso dall’imputato colpendo la vittima con un crick e apostrofandola, nel contempo, con l’espressione “negro di merda”).

Sentenza|7 gennaio 2021| n. 307

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – Reati commessi con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso – Circostanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SENATORE VINCENZO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 luglio 2019, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di lesioni personali aggravate dalla finalita’ di discriminazione od odio razziale, ai sensi degli articoli 582, 585 e 604 ter c.p., per avere provocato a (OMISSIS), colpendolo con un crick, una ferita sul volto giudicata guaribile in giorni 10, in (OMISSIS), apostrofandolo, nel contempo, con l’espressione “negro di merda”.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che:
– erano utilizzabili le dichiarazioni rilasciate dall’imputato il 1 settembre 2018, non essendo lo stesso, fino a quel momento, iscritto nel registro degli indagati e non essendovi ragioni per ritenerlo nella sostanza tale, posto che lo si era escusso solo perche’ era emerso che egli possedeva un’autovettura dello stesso modello di quella su cui uno degli autori dell’aggressione era, a detta del teste oculare (OMISSIS), fuggito, tenendo anche conto che le immagini delle telecamere di videosorveglianza non avevano consentito l’identificazione dei responsabili;
– la ricostruzione del fatto, come descritto dalla persona offesa e dal teste oculare (OMISSIS) non consentiva neppure di ipotizzare che il prevenuto avesse agito per legittima difesa; si era, infatti, potuto accertare (grazie in particolare alla deposizione del citato teste) che, dopo una prima colluttazione in cui l’imputato era risultato soccombere alla persona offesa, il primo, dopo avere prelevato il crick dall’auto parcheggiata negli immediati paraggi, avesse colpito il secondo con tale strumento, dal notevole potenziale offensivo (accompagnando l’aggressione con le frasi indicate in imputazione);
– risultava cosi’ inattendibile la diversa ricostruzione offerta dall’imputato di avere colpito solo con un pugno e non con il crick;
– erano pertanto inattendibili anche le dichiarazioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), almeno nella parte in cui avevano negato che l’imputato avesse colpito la persona offesa con il crick; irrilevanti erano le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) visto che erano intervenuti sul posto solo in un secondo tempo;
– sussisteva la contestata aggravante posto che piu’ volte l’imputato si era rivolto alla persona offesa, cittadino straniero, dicendogli che avrebbe dovuto tornarsene a casa ed il teste (OMISSIS) aveva colto nelle sue parole anche l’epiteto “negro di merda” (Cass. n. 2630/2018);
– doveva confermarsi il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni di meritevolezza e considerando la gravita’ del fatto ed i precedenti penali dell’imputato.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dichiarata utilizzabilita’ delle sommarie informazioni rese dal ricorrente il 1 settembre 2018.
Sul punto, si era gia’ tempestivamente eccepita la violazione degli articoli 63 e 191 codice di rito ma si era erroneamente risposto che, al momento della sua escussione, il prevenuto non aveva ancora assunto le vesti dell’indagato (ne’ formalmente ne’ sostanzialmente).
In realta’, invece, dall’annotazione di polizia giudiziaria in pari data era emerso che, sia le immagini delle telecamere della videosorveglianza sia la deposizione del teste oculare (OMISSIS), avevano consentito di indirizzare le indagini nei confronti del prevenuto.
Cosi’ che, appunto, le s.i.t. rilasciate nell’immediatezza dal prevenuto dovevano considerarsi inutilizzabili.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.
Si erano ritenuti inattendibili i testi indotti dalla difesa nella parte in cui non avevano riferito che l’imputato aveva colpito la persona offesa con il crick cosi’ da doversene dedurre la loro attendibilita’ sull’ulteriore ricostruzione dell’accaduto. Era poi stata la persona offesa ad avere la meglio e le immagini non avevano ripreso alcun colpo sferrato con il crick.
La teste (OMISSIS) aveva riferito di un’aggressione reciproca. Ed altrettanto aveva fatto gli altri testimoni oculari.
Inattendibili erano le dichiarazioni dell’amico della vittima, (OMISSIS), che non aveva riferito come lo stesso avesse colpito l’imputato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell’articolo 604 ter c.p..
Aggravante che, invece, era esclusa dal fatto che la reciproca aggressione era conseguita alle provocazioni della persona offesa, che non era stata certo aggredita per odio razziale.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto confermando la statuizione di prime cure senza adeguata motivazione, dovendosi fra l’altro favorevolmente valutare la gia’ ricordata provocazione della persona offesa e la giovane eta’ dell’imputato.
3. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o l’inammissibilita’ del ricorso con la liquidazione delle spese del grado.
4. Il Procuratore generale della Repubblica preso questa Corte, nella persona del sostituto Senatore Vincenzo, ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo e’ inammissibile per una duplice ragione:
– perche’ e’ versato in fatto e non confuta adeguatamente il rilievo della Corte d’appello che aveva osservato come, al momento della sua audizione, non vi erano ancora elementi di riscontro tali da consentire di affermare che proprio l’imputato si fosse posto alla guida dell’autovettura con la quale si era allontanato dal luogo del commesso reato il suo presunto autore;
– perche’ quando si lamenta l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (ex plurimis Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011 pronunciata proprio in tema di dichiarazione autoindiziante), illustrazione che, nell’odierno ricorso, era mancata, dovendosi, peraltro, rilevare come il percorso argomentativo della Corte territoriale non muovesse affatto dalle dichiarazioni del ricorrente, bensi’ da quelle della persona offesa e del teste oculare (OMISSIS).
2. Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ versato in fatto e, sulla dinamica dell’occorso, la Corte territoriale aveva svolto ampie e non manifestamente illogiche considerazioni.
Aveva fondato, infatti, il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare che avevano, attendibilmente e concordemente, ricostruito l’accaduto, osservando come dopo la prima fase, in cui la persona offesa aveva prevalso nei confronti dell’imputato (che, alterato dall’alcol, recava disturbo ai presenti), ve ne era stata una seconda in cui l’imputato stesso, recuperato il crick dell’autovettura parcata nei pressi, con tale oggetto aveva colpito la persona offesa.
Cosi’ non potendosi configurare alcuna ipotesi di legittima difesa dato che la prima fase si era interamente esaurita e l’iniziativa della seconda era stata del prevenuto con lo scoperto intento di vendicarsi di quanto prima accaduto.
La Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla inattendibilita’ dei testi della difesa posto che costoro non avevano neppure riferito dell’azione lesiva dell’imputato nonostante che la stessa avesse trovato precisa conferma nelle risultanze delle certificazioni sanitarie.
3. E’ manifestamente privo di fondamento anche il terzo motivo, sulla configurabilita’, in fatto ed in diritto, della circostanza aggravante prevista dall’articolo 604 ter c.p., posto che:
– in fatto, sia la persona offesa sia il teste ritenuto attendibile avevano riferito dell’epiteto con il quale l’imputato aveva apostrofato la persona offesa: “negro di merda”;
– in diritto, i precedenti arresti, sul tema, di questa Corte in cui si e’ ritenuta la sussistenza della ricordata aggravante non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorita’ di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (cosi’ Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712 in cui si era usata l’espressione “nera puttana”; Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008, Vitali, Rv. 242219 in cui si erano profferite le parole: “negro perditempo…”; Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009, Finterwald, Rv. 244822 in cui si era detto “cinghiale bastardo, sporco arabo”; Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, Rv. 245828, per l’espressione “adesso gli dai una gomma negra come lei”; Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010, Scocozza, Rv. 247495 per le parole “sporco negro”; Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, per le espressioni “marocchino di merda” o “immigrati di merda”).
Conclusioni tanto piu’ valide se si pensa che, in fatto, costituivano una chiara conferma del pregiudizio negativo nutrito dall’imputato nei confronti della persona offesa, l’averla, anche, invitata piu’ volte, con intento ingiurioso, a “tornare nel suo Paese” non potendo, a suo dire, rimanere oltre nel territorio italiano.
4. Anche il quarto motivo e’ manifestamente infondato perche’ la Corte di merito aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti aspecifiche considerando che non vi erano ragioni che le giustificassero e che l’imputato era gravato da precedenti condanne, cosi’ da sottrarsi alle proposte censure di legittimita’, avendo ancorato il proprio giudizio, quantomeno in relazione al secondo profilo, ai criteri previsti dall’articolo 133 c.p..
5. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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