Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 giugno 2021| n. 24216.
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale dell’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall.
Sentenza|21 giugno 2021| n. 24216. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
Data udienza 24 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola: Concorso in bancarotta impropria – Formulazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Configurabilità dell’aggravante del danno patrimoniale – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOCATELLI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore l’avv. (OMISSIS) evidenzia i vizi che affliggono la sentenza impugnata e insiste per l’accoglimento del ricorso
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2019 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 14 febbraio 2018, ha ridotto la pena inflitta a (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, comma 2, n. 2), in anni due di reclusione ed ha altresi’ rideterminato la pena accessoria ex Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, u.c., in anni tre, confermando nel resto la sentenza impugnata, anche in relazione agli interessi civili e alla provvisionale liquidata in Euro 140.000,00.
1.1.L’imputato nominato liquidatore il 12 maggio 2012, rimanendo in carica fino all’11 dicembre 2013, della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dichiarata fallita il (OMISSIS), ma posta in liquidazione gia’ dal 3 dicembre 2010 e’ stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, per aver coscientemente assunto la decisione di non attivarsi per il recupero del credito vantato dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (relativo ai corrispettivi del contratto di affitto di azienda per Euro 161.000,00 circa), cosi’ privilegiando gli interessi di tale ultima societa’ riferibile a (OMISSIS) (il quale lo aveva invitato ad assumere l’incarico di liquidatore) e non di quelli della fallita.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), formulando quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:
2.1. con il primo motivo, la violazione di legge sostanziale e processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), in relazione alla L. Fall., articolo 223, articolo 192 c.p.p., comma 1, articolo 533 c.p.p., comma 1, ed il conseguente vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); invero,la Corte d’appello in relazione all’omesso recupero del credito in via giudiziale nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., pur dando conto dell’esistenza di importanti proposte transattive, nonche’ dell’attivita’ di recupero del credito in via bonaria posta in essere dall’imputato,ha omesso di considerare ed in parte ha svalutato il contesto societario in cui doveva essere inserita l’attivita’ di recupero del credito verso (OMISSIS) s.r.l., nonche’ la fase liquidatoria ed il ridotto orizzonte temporale in cui si trovava ad operare l’imputato, oltre che la congruita’ o la non evidente inadeguatezza delle sue scelte operative, non meramente passive o inerti – come ritenuto dalla Corte – bensi’ frutto di una valutazione corretta e giustificata, volta a consentire il recupero bonario del credito attraverso l’accollo da parte di (OMISSIS) degli accordi transattivi nel frattempo realizzati; in ogni caso, la Corte territoriale non ha valutato che il ricorrente non si e’ mai visto saldare i compensi per la sua attivita’ da nessuna delle due societa’, e che nessun elemento di fraudolenza ricorre nella fattispecie per ritenere appunto dolosa l’operazione di temporeggiare per il recupero del credito, al fine di trovare una soluzione bonaria; la situazione della societa’ all’atto in cui il ricorrente diveniva liquidatore era gia’ fortemente compromessa per le scelte di chi l’aveva preceduto nella gestione della societa’, instaurando il rapporto contrattuale con la Time privo di garanzie e con vizio di forma; i dati di fatto comprovavano l’assoluta buona fede dell’imputato, tenuto conto della ragionevolezza della sua scelta imprenditoriale ex ante, nell’esclusivo interesse della societa’, ampiamente giustificata e comprensibile alla luce del contesto in cui interveniva, giacche’ ogni diversa opzione, non avrebbe condotto a risultati significativi dal punto di vista dell’interesse della societa’; comunque, la responsabilita’ dell’imputato avrebbe dovuto essere accertata al di la’ di ogni ragionevole dubbio ed escluse tutte le ipotesi alternative, quale artefice di una condotta antidoverosa e dilatoria, volta a determinare con assoluta prevedibilita’ il dissesto della societa’, laddove nella fattispecie non si ravvisa, ne’ la fattispecie di bancarotta impropria con causazione dolosa del fallimento, ritenuta sussistente dal primo Giudice, ne’ quella alternativa del fallimento conseguente ad operazioni dolose, applicata dalla Corte territoriale;
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2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione alla circostanza aggravante ex L. Fall., articolo 219, comma 1, per aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto natura oggettiva all’aggravante in questione; invero, la valutazione del danno ai fini dell’applicazione dell’articolo 219 L. Fall., andava effettuata in riferimento non all’entita’ del passivo o alla differenza tra l’attivo e il passivo, bensi’ alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e, dunque, parametrata al pregiudizio subito in concreto da questi ultimi in conseguenza della condotta; peraltro, l’eventuale iniziativa recuperatoria del credito, che si contesta come omessa dall’imputato, difficilmente avrebbe portato ad un realizzo, ma al piu’, ad una perdita di chance; inoltre, varie decisioni di legittimita’ ritengono non applicabile la circostanza aggravante di cui all’articolo 219 L. Fall., ai reati di bancarotta fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale contenuto nella norma ai soli reati di cui agli articoli 216, 217 e 218 L. Fall.;
2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge sostanziale e processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) per violazione degli articoli 69 c.p. e 133 c.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3 e del vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), siccome la Corte d’appello, da un lato, riduceva la pena inflitta all’imputato, sul presupposto che la condotta ascrittagli era connotata da limitata gravita’, ma dall’altro, escludeva la sussistenza di elementi utili a riformulare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, gia’ concesse; tuttavia, la motivazione sul punto risulta assente e, se correlata alla prima parte delle ragioni giustificative dell’affermazione di responsabilita’, anche implicitamente del tutto contraddittoria;
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge sostanziale e processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) in relazione all’articolo 185 c.p. e articoli 74, 538, 539 e 540 c.p.p. ed il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione alle statuizioni civili, tanto con riguardo alla liquidazione del danno, che per cio’ che concerne la concessa provvisionale, immediatamente esecutiva ed erroneamente parametrata alla mancata riscossione dei canoni di affitto dell’azienda, laddove occorreva aver riferimento all’effettivo pregiudizio arrecato in concreto alla massa dai creditori e non al credito non azionato; in ogni caso la Corte territoriale avrebbe dovuto demandare all’autonomo giudizio civile la stima del danno patrimoniale, trattandosi esclusivamente del danno da perdita di chance, dimostrabile solo attraverso una corretta ed articolata disamina, non propria del giudizio penale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ nel suo complesso infondato.
1. Il primo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente contesta la riconducibilita’ della fattispecie al reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, – si presenta generico ed e’ comunque manifestamente infondato.
1.1.Va premesso che le operazioni dolose di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684). In particolare, le operazioni dolose possono consistere nel compimento di qualunque atto, attivita’ o condotta intrinsecamente pericolosi per la salute economica e finanziaria della impresa, sicche’ anche una condotta omissiva, produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, ben puo’ rientrare nel novero di un’operazione dolosa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492).
Peraltro, e’ stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, per violazione dell’articolo 25 Cost., sul presupposto dell’asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento della societa’, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta e’ sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto (Sez. F, 39192 del 20/08/2015). In tale contesto, e’ stato evidenziato, come sussista il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dalla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2, anche quando le operazioni dolose – dalle quali derivi il fallimento della societa’- non comportino una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinino, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262188) e si accompagnino, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilita’ del dissesto come effetto della condotta antidoverosa
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
(Sez. 5, n. 45672 dell’01/10/2015 Rv. 265510). II fallimento conseguente ad operazioni dolose, e’ solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa.
1.2. Tanto premesso, si osserva che alla luce dei suddetti principi ben puo’ la condotta della mancata riscossione dei canoni del contratto di affitto di azienda dovuti dalla (OMISSIS) s.r.l. alla societa’, poi, fallita (OMISSIS) s.r.l. essere inquadrata nell’ambito di un’operazione dolosa, nel contesto ampiamente motivato dai giudici di merito. Gli stessi, infatti, hanno valorizzato, tra l’altro – al fine di ritenere che l’imputato abbia coscientemente assunto la decisione di non attivarsi per il recupero dei suddetti canoni, ammontanti complessivamente ad oltre Euro 160.000,00, privilegiando gli interessi della societa’ conduttrice (OMISSIS), riferibile a (OMISSIS) – i rapporti tra l’imputato ed il (OMISSIS) (a quest’ultimo, infatti, va attribuita l’opera di coinvolgimento del (OMISSIS) nell’incarico di liquidatore della (OMISSIS), nonche’ di amministratore unico della Time, dopo le dimissioni dalla carica di liquidatore della (OMISSIS) s.r.l.) e le risultanze della corrispondenza intercorsa con l’avv. (OMISSIS), oltre che con il (OMISSIS).
1.3. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato come nel mese di novembre 2010 la (OMISSIS) venne messa in liquidazione, concludendo nel contempo il contratto di affitto con la neo costituita (appena il 27.10.10) (OMISSIS) s.r.l., per la durata di tre anni, per il canone annuo di Euro 80.000, in modo da consentire l’estinzione dei debiti, con previsione di proposta irrevocabile di acquisto alla scadenza. In data 12.5.2012, a seguito di richiesta di (OMISSIS), il (OMISSIS) veniva nominato liquidatore della (OMISSIS), quando l’affittuaria era gia’ morosa, ma la prima lettera di messa in mora per sollecitare il pagamento delle rate scadute veniva inviata il 22.10.2012. Lo stesso Pievani ha ammesso che il (OMISSIS) avesse un ruolo di raccordo tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), come emergente dal tenore della mail indirizzata dal (OMISSIS) al (OMISSIS) in data 30.10.2012, con cui si evidenziava che le vicende delle due societa’ fossero da valutare unitariamente. Nel gennaio 2013 l’imputato invitava il legale della (OMISSIS) a temporeggiare nel recuperare il credito nei confronti della (OMISSIS) e solo nel novembre 2013 riavviava i contatti con il legale, cessando poi dalla carica in data 11.12.2013. L’atteggiamento attendista del (OMISSIS) nel riscuotere il credito dalla Time consentiva il maturarsi di ulteriore debito da parte di tale societa’ ed il godimento gratuito dell’azienda da parte della predetta.
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1.3.1. Orbene, gia’ dalla mera sequenza temporale degli accadimenti, la Corte territoriale senza illogicita’, ha ricavato una volontaria attivita’ omissiva e dilatoria di riscossione del credito da parte del (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS), condotta questa intrinsecamente pericolosa per la salute economica e finanziaria della (OMISSIS), la quale aveva stipulato il contratto di affitto proprio con l’obiettivo di far cassa. Tale attivita’ omissiva ha senz’altro determinato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, che sebbene non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, ha comportato per il soggetto attivo dell’operazione l’accettazione del rischio della stessa.
1.4. In tale contesto le giustificazioni dell’imputato, sviluppate anche in questa sede- in merito alla volonta’, invece, di adottare soluzioni bonarie, giustificate e comprensibili alla luce del contesto in cui intervenivano, in modo tale che ogni diversa opzione, non avrebbe condotto a risultati significativi dal punto di vista dell’interesse della societa’- si presentano generiche, fuori fuoco, disancorate da specifici elementi a conforto della concreta possibilita’ di recupero del credito del credito e, comunque, smentite dalle emergenze acquisite agli atti, tra cui quelle relative ai rapporti intercorrenti tra il (OMISSIS) e l’imputato, che danno conto delle ragioni della sudditanza degli interessi della fallita a quelli della (OMISSIS).
Sotto l’apparente veste di violazioni di legge e vizi della motivazione, il ricorrente ha proposto una versione alternativa dell’interpretazione delle prove, dimostrandosi, quindi, le doglianze di cui al ricorso volte ad una rivisitazione di merito del discorso giustificativo fatto dai Giudici territoriali. Diversamente da quanto affermato dalla difesa, la motivazione e’ esente da illogicita’ e da lacune ricostruttive ed e’, pertanto, incensurabile in questa sede di legittimita’.
1.5. Peraltro, il rilievo- secondo il quale il mancato recupero del credito sarebbe stato una concausa del depauperamento del patrimonio sociale e non gia’ la causa del dissesto- non rileva alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare, ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., ne’ il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316).
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volonta’ dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della societa’, nonche’ dell’astratta prevedibilita’ dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la
rappresentazione e la volonta’ dell’evento fallimentare (Sez.
5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).
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2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato censura l’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ sotto plurimi profili, tutti adeguatamente valutati dalla Corte territoriale.
2.1.La questione preliminare- circa l’inapplicabilita’ alla fattispecie in esame dell’aggravante ex L. Fall., articolo 219, comma 1, n. 1 non richiamata specificamente dall’articolo 223 L.F. a differenza dell’articolo 216 – e’ infondata, tenuto conto dei principi affermati dalla prevalente e da ultimo univoca giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, e’ applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L. Fall., articolo 223, commi 1 e 2, (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247320; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Rv. 258446, Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Rv. 257762). Invero, l’aggravante del danno rilevante, applicata anche ai reati commessi da persone diverse dal fallito, non e’ frutto di una applicazione analogica in malam parte delle norme, che sarebbe vietata in materia penale, ma e’ il risultato di una interpretazione sistematica della legge fallimentare. In particolare, poiche’ l’articolo 216 rinvia – per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti – all’articolo 219 L. Fall., e’ inevitabile che tale rinvio “interessi” anche l’articolo 223 (ex multis Sez. 5, 11/10/2011, n. 121):
una diversa interpretazione comporterebbe, infatti: a) una evidente violazione del principio di eguaglianza ex articolo 3 Cost.; b) una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, essendo l’imprenditore individuale sottoposto ad un trattamento sanzionatorio astrattamente piu’ afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell’ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al piu’ configurabile l’aggravante ad effetto comune di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, laddove la bancarotta societaria rappresenta – in linea generale – fenomeno criminale molto piu’ grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, poiche’, nella moderna economia, le piu’ alte concentrazioni di capitali assumono, come e’ noto, forma societaria (Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Rv. 255839). Inoltre, la complessita’ del sistema di rinvii esistente fra le norme richiede che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso articolo 223, sia al primo che al comma 2, fa all’articolo 216, ed e’ partendo dal rinvio presente nell’articolo 223, che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di societa’.
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
L’integralita’ del richiamo nell’ipotesi specifica di cui all’articolo 223, comma 2, L.Fall. alla pena prevista dall’articolo 216, comma 1, L.Fall. non puo’ che intendersi come implicitamente riferito anche all’elemento accidentale di quest’ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall’articolo 219, comma 1; norma che deve pertanto ritenersi anch’essa indirettamente richiamata dall’articolo 223, come applicabile alle fattispecie ivi previste.
2.2. Quanto alla contestata natura oggettiva riconosciuta dai giudici del merito all’aggravante de qua, si rammenta che la circostanza aggravante dell’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita’ di cui all’articolo 219, L. Fall., ha natura oggettiva e, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi dell’articolo 118 c.p. (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020 Rv. 278991).
2.3. Per quanto concerne, poi, la configurabilita’ dell’aggravante del danno di rilevante gravita’ in relazione alla condotta ascritta all’imputato, consistita nella mancata riscossione dei canoni di locazione per circa 161.000,00 Euro, si osserva che la Corte territoriale l’ha riconosciuta sulla base di plurimi elementi e, tra questi – partendo dalla corretta premessa che la valutazione del danno di rilevante gravita’ non puo’ afferire ad una singola operazione, ma va correlato alla diminuzione non percentuale, ma globale, che le condotte illecite hanno provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto- la commisurazione (sebbene non con valenza dirimente) dell’ammontare del passivo ad oltre 670,000 Euro, il fatto che la societa’ al momento del fallimento fosse priva di attivo quali immobilizzazioni materiali, il congelamento di utilita’ che avrebbero potuto essere valorizzate in funzione liquidatoria, stante il contratto di affitto e la sua prosecuzione senza iniziative volte a preservare l’azienda in mancanza della prestazione del corrispettivo pattuito.
2.3.1. Tale valutazione – che valorizza in definitiva al fine del riconoscimento dell’aggravante in parola una pluralita’ di elementi – non merita censure, con le seguenti precisazioni.
Invero, in merito alla sussistenza del danno di rilevante gravita’ in ambito fallimentare e’ stato correttamente osservato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 Rv. 271274) che, mentre il piu’ risalente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ ancorava la sussistenza della fattispecie circostanziale di cui all’articolo 219, comma 1, L.F. alla sola entita’ del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 – dep. 24/04/1990, Piras, Rv. 184139), l’orientamento oggi prevalente e’ nel senso che, mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale e’ reato di pericolo e non richiede – nell’azione del fallito – la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori, senza necessita’ di un pregiudizio, questo – ove sussistente in termini di rilevante gravita’ – puo’ integrare l’aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 -dep. 26/03/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307).
2.3.2. Il parametro al quale, poi, ancorare il rilevante pregiudizio- e’ stato ancora osservato-non puo’ essere quello (o meglio esclusivamente quello) dell’entita’ del passivo o della differenza tra attivo e passivo, bensi’ quello (ovvero anche quello) della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuita’ – o gravita’ – del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne’ a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione – non percentuale, ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Rv. 191565; Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 Rv. 271274). L’entita’ del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009 – dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998 – dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 – dep. 21/03/2013, Pastorello, Rv. 255063). In definitiva, la circostanza aggravante puo’ essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in se’ considerato, grave, rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo globalmente considerato. Conclusivamente se e’ ben possibile che ad importanti distrazioni consegua un pregiudizio rilevante in capo ai creditori, tuttavia non si tratta di correlazione assoluta ed in questo senso e’ stato evidenziato come la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita’, di cui all’articolo 219, comma 1, L. Fall., si configuri solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravita’, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entita’ altrettanto grave. (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 Rv. 271274).
In definitiva, in ossequio alla lettera della norma e al principio di offensivita’, a rilevare e’ l’entita’ delle conseguenze pregiudizievoli sui creditori del fallito, al di la’ dell’entita’ in se’ del passivo fallimentare o dall’ammontare dei beni distratti.
2.3.3. Al fine della individuazione del valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e del corrispondente danno patrimoniale per i creditori, ben puo’ farsi, nella fattispecie, riferimento ai plurimi elementi valorizzati dalla Corte territoriale, convergenti nel senso di ritenere prodotto un danno di rilevante gravita’ ai creditori. In primo luogo, significativa risulta essere la situazione patrimoniale della societa’ al momento del fallimento, come evincibile, ad esempio, attraverso la relazione ex articolo 33 L.Fall., costituente elemento importante per tracciare con immediatezza l’entita’ e le “conseguenze” del fallimento della societa’.
In proposito, la circostanza che il contratto di affitto di azienda fosse stato stipulato proprio per acquisire liquidita’, a fronte dell’assenza di attivo e di immobilizzazioni materiali, da’ gia’ conto delle gravi conseguenze dannose prodotte al ceto creditorio con la condotta oggetto di giudizio.
Una cosa, infatti, e’ sottrarre beni all’esecuzione concorsuale, in un contesto nel quale la societa’, comunque, possiede beni od utilita’ sui quali i creditori potranno soddisfarsi ed altra cosa e’ sottrarre tali beni ad una societa’ priva di ulteriori utilita’, ricavabili eminentemente dal contratto di affitto.
Tale situazione, correlata anche ad un ammontare ingente del passivo, e’ idonea a dar conto sufficientemente del danno grave prodotto al ceto creditorio.
3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla conferma da parte dei giudici d’appello del bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze attenuti generiche e l’aggravante ex articolo 219, comma 1 L.Fall.. In proposito, la sentenza impugnata, non ha ravvisato elementi positivi pregnanti ulteriori rispetto a quelli valutati dal primo giudice, utili a riformulare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti gia’ concesse. Tale argomentazione non pare censurabile in questa sede, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha piu’ volte affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimita’ soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza, allorche’ il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’articolo 69 c.p., l’abbia ritenuta la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009), come nella fattispecie in esame.
3.1.Peraltro la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
4.Manifestamente infondato si presenta altresi’ il quarto motivo di ricorso in merito alla liquidazione della provvisionale da parte dei giudici di merito. Sul punto, e’ sufficiente richiamare i principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019 Rv. 277711) il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non e’ impugnabile per cassazione, in quanto di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivato, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773).
5. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi Euro 1.035 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.035 oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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