La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4244

La massima estrapolata:

La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, come tale assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell’art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l’unico mezzo per adempiere all’obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della “par condicio creditorum”, l’irrevocabilità dell’adempimento del debito scaduto prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c.

Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4244

Data udienza 16 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29703 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS) S.c.r.l. in liquidazione, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
nei confronti di:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Curatore pro tempore, Dott. (OMISSIS) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
COMUNE DI RENDE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS) S.a.s., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 453/2018, pubblicata in data 10 marzo 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento della (OMISSIS) S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti delle societa’ (OMISSIS) S.c.r.l. e (OMISSIS) S.p.A., per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi della L. Fall., articoli 44 e 45 e, in subordine, la revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c. e della L. Fall., articolo 66, degli atti di cessione in favore delle convenute di alcuni crediti che la societa’ fallita vantava nei confronti del Comune di Rende, posti in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda principale proposta nei confronti della (OMISSIS) S.c.r.l., mentre ha rigettato tutte quelle avanzate nei confronti della (OMISSIS) S.p.A..
La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con riguardo alla (OMISSIS) S.c.r.l., mentre, in parziale riforma della stessa, ha accolto l’azione revocatoria proposta nei confronti della (OMISSIS) S.p.A.. Ricorrono (OMISSIS) S.p.A., sulla base di due motivi, nonche’ (OMISSIS) S.c.r.l., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) S.p.A..
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’articolo 375 c.p.c. e articolo 380 bis.1 c.p.c..
(OMISSIS) S.p.A. ha fatto pervenire atto di rinuncia al proprio ricorso, con l’accettazione della curatela controricorrente.
La ricorrente (OMISSIS) S.c.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso della (OMISSIS) S.p.A. e’ regolare, in quanto sottoscritta dal difensore avvocato (OMISSIS) (che ne ha il potere, in base alla procura) ed accettata dalla curatela controricorrente con atto sottoscritto dal difensore avvocato (OMISSIS) (che ne ha il potere, in base alla procura).
Va pertanto dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di legittimita’, in relazione al solo ricorso della (OMISSIS) S.p.A..
Ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., u.c., poiche’ alla rinuncia ha aderito la curatela controricorrente, non vi e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
2. Va dunque esaminato nel merito esclusivamente il ricorso della (OMISSIS) S.c.r.l..
Preliminarmente, e’ opportuno precisare che l’appello della (OMISSIS) S.c.r.l. e’ stato rigettato sulla base della “ragione piu’ liquida”, avendo i giudici di secondo grado ritenuto senz’altro fondata l’azione revocatoria proposta in via subordinata dalla curatela, benche’ essi abbiano successivamente precisato che, anche in relazione alla domanda principale, di inopponibilita’ della cessione al fallimento, era da confermare la decisione di accoglimento del tribunale.
Con i primi due motivi del suo ricorso (OMISSIS) S.c.r.l. censura la sentenza di secondo grado proprio in relazione all’accoglimento dell’azione revocatoria (la “ragione piu’ liquida” della decisione, secondo quanto affermato dalla stessa corte di appello), con il terzo ed il quarto contesta invece la pronuncia relativa all’opponibilita’ della cessione.
2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 66, e articolo 2901 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’affermata revocabilita’ dell’atto di cessione del credito per effetto dell’anomalia delle modalita’ adottate per l’estinzione dell’obbligazione, ritenuta revocabile a seguito della pretesa non utilizzabilita’ dell’esimente dell’adempimento di un debito scaduto, come atto dovuto, per l’asserita applicabilita’ alla revocatoria ordinaria del presupposto oggettivo del principio della par condicio creditorum”.
Il motivo e’ infondato.
Secondo la societa’ ricorrente, sarebbe nella specie applicabile (come aveva ritenuto il tribunale in primo grado) l’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 c.c., comma 3, in quanto la cessione del credito per cui e’ causa era l’unico mezzo per adempiere all’obbligazione scaduta, da parte della cedente (circostanza che assume essere sostanzialmente incontestata).
La decisione impugnata e’ sul punto del tutto conforme, in diritto, all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rimeditare e che anzi non viene neanche espressamente messo in discussione dalla societa’ ricorrente, la quale si limita a sostenere che esso non sarebbe stato correttamente applicato dai giudici di secondo grado) secondo il quale la cessione di crediti “costituisce modalita’ anomala di estinzione dell’obbligazione, come tale assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore L. Fall., ex articolo 66; il principio della non sottoponibilita’ all’azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, fissato dall’articolo 2901 c.c., comma 3, trova invero applicazione solo con riguardo all’adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l’estinzione dell’obbligazione e’ l’effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtu’ del quale il pagamento e’ dovuto; ne’ l’irrevocabilita’ dell’atto di disposizione puo’ conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell’assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall’articolo 2901 c.c., ma non nell’ambito dell’azione revocatoria di cui alla L. Fall., articolo 66, posta a tutela della “par condicio creditorum”” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28981 del 10/12/2008 (Rv. 606067 – 01; conf., con riguardo alla “datio in solutum”: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017, Rv. 646769 – 01). In base a tale indirizzo, laddove l’azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi della L. Fall., articolo 66 L.F., in relazione a modalita’ anomale di estinzione dell’obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l’esenzione di cui all’articolo 2901 c.p.c., comma 3, ma neanche puo’ applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l’unico possibile per adempiere l’obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalita’ dell’azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l’intera massa dei creditori, non uno o piu’ singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.
La corte di appello, diversamente da quanto sostiene la societa’ ricorrente, ha dunque correttamente applicato i principi che risultano espressamente affermati da questa Corte nell’ambito dell’indicato indirizzo interpretativo.
Di conseguenza la decisione impugnata si sottrae alle censure esposte nel motivo di ricorso in esame.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 66, e articolo 2901 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e/o ex articolo 360, comma 1, n. 5 con specifico riguardo all’elemento del pregiudizio derivato dalla cessione del credito, ed alla sussistenza dell’eventus damni, e della scientia fraudis”.
Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le censure relative alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto impugnato (cd. eventus damni e cd. scientia fraudis), per quanto non assorbite sulla base di quanto gia’ esposto in relazione al primo motivo del ricorso (con riguardo al particolare atteggiarsi del pregiudizio per i creditori in caso di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare ai sensi della L. Fall., articolo 66) costituiscono inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto, operati dai giudici di merito all’esito dell’esame dei fatti storici principali emergenti dall’istruttoria svolta e sostenuti da ampia e adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. La corte di appello ha infatti espressamente accertato, in fatto, che, anche in considerazione dell’ingente esposizione debitoria della (OMISSIS) S.p.A. preesistente alla cessione per cui e’ causa, quest’ultima aveva determinato un sicuro aggravamento dell’insufficienza dei suoi beni ad assicurare la garanzia patrimoniale per i creditori e che la situazione patrimoniale della debitrice era certamente a conoscenza della (OMISSIS) S.c.r.l., come emergeva dalla sue stesse ammissioni (formulate in sede di ricorso monitorio), oltre che dalla notorieta’ del fatto, cui era stato dato ampio risalto dalla stampa locale.
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, certamente infondate in relazione alla dedotta carenza di motivazione ed all’omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, dunque, in sostanza, nella inammissibile contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non e’ consentito in sede di legittimita’.
2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1264, 1265, 2914 e 2704 c.c., del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 44, 45 L.F. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 5″, e/o ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), per avere la corte Catanzarese affermato, erroneamente, l’inopponibilita’ della cessione suddetta alla Curatela, non essendone stata dimostrata, con atto di data certa, la notificazione al debitore ceduto, ne’ l’accettazione da parte di quest’ultimo, e, conseguentemente, la revocabilita’ del pagamento effettuato, in favore di (OMISSIS) Scarl, dal debitore ceduto Comune di Rende, a partire dal mese di luglio del 2009, antecedente al fallimento, dichiarato nel mese di (OMISSIS)”.
Con il quarto motivo si denunzia “Violazione degli articoli 2697 e 1335 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3, nonche’ omessa, motivazione su punto decisivo della controversia sul quale le parti hanno discusso, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere, ancora erroneamente, la Corte di Appello ritenuto non provato il ricevimento della notifica dell’atto di cessione al Comune di Rende, benche’ la sua spedizione fosse avvenuta tramite Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza”.
Il terzo e il quarto motivo sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi riguardano la questione della opponibilita’ della cessione al fallimento, ai sensi della L. Fall., articoli 44 e 45, in relazione alla sua notificazione e/o alla sua accettazione.
Essi sono peraltro assorbiti, in conseguenza del rigetto dei primi due motivi e della conseguente conferma della sentenza impugnata in relazione all’azione revocatoria (indicata come “ragione piu’ liquida” della decisione dalla stessa corte di appello), che rende priva di rilievo ogni ulteriore questione in ordine all’efficacia ed all’opponibilita’ della cessione stessa al fallimento.
3. Il giudizio di legittimita’ e’ dichiarato estinto per rinuncia, in relazione al ricorso proposto da (OMISSIS) S.p.A..
Il ricorso proposto da (OMISSIS) S.c.r.l. e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (con riguardo al ricorso della sola (OMISSIS) S.c.r.l.).

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimita’, in relazione al ricorso di (OMISSIS) S.p.A.;
– rigetta il ricorso di (OMISSIS) S.c.r.l.;
– condanna la societa’ ricorrente (OMISSIS) S.c.r.l. a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) S.c.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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