La censura con la quale si denuncia la sentenza in quanto basata largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15222.

La massima estrapolata:

La censura con la quale si denuncia la sentenza in quanto basata largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla non consiste nell’omesso esame di fatti, circostanze e rilievi accertati o comunque desumibili dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, ma si traduce nella sollecitazione ad una nuova valutazione, nel merito, delle risultanze della consulenza stessa, inammissibile in sede di legittimità

Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15222

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 6087/2015 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell’Avv. (OMISSIS), giusta delega stesa in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
contro
Comune di Forli’, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’Avv. (OMISSIS), come da procura speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1646/2014 della Corte d’appello di BOLOGNA, pubblicata in data 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto opposizione alla stima effettuata con la deliberazione della Commissione per la Provincia di Forli’ Cesena in data 4 giugno 2009, che aveva liquidato l’indennita’ dovuta per l’espropriazione di porzione di un piu’ ampio lotto distinto in catasto terreni al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), superficie catastale mq. 4910, per la realizzazione di rotatoria stradale, in complessivi Euro 21.000,00 (mq. 140 x 150), con decreto di esproprio emesso il 19 ottobre 2007 e mq espropriati pari a 63, all’esito del frazionamento dell’8 agosto 2008.
2. La Corte di appello di Bologna, dopo avere espletato CTU e avendone condiviso i criteri e i risultati, ha determinato l’indennita’ di espropriazione nella somma di Euro 9.576,00, con gli interessi al tasso legale sulla eventuale differenza rispetto alla somma depositata dal giorno della espropriazione fino al saldo e l’indennita’ di occupazione legittima nella somma di Euro 551,00 con gli interessi al tasso legale dalla scadenza dell’unico periodo infrannuale fino al saldo.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione con tre motivi.
4. Il Comune di Forli’ ha depositato controricorso e memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevato che il Comune di Forli’ ha dichiarato di rinunciare all’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso formulata in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, sollevata ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 septies, poiche’ la notifica era stata eseguita il giorno 23 febbraio alle ore 22,22 e la stessa doveva intendersi perfezionata il 24 febbraio alle ore 7,00, a fronte del termine per l’impugnazione che scadeva il 23 febbraio.
1.1. Ed invero, deve farsi applicazione della sopravvenuta sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, inserito dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45 bis, comma 2, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta”.
1.2 Con l’ulteriore precisazione che le pronunce di accoglimento, pronunciate dalla Corte costituzionale, eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non e’ piu’ applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
Difatti, l’illegittimita’ costituzionale ha come presupposto l’invalidita’ originaria della norma di legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando solo il principio – qui non rilevante che gli effetti dell’incostituzionalita’ non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.
2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, articolo 33, comma 1, avendo la Corte di appello recepito, acriticamente, le indicazioni del CTU, non accogliendo la richiesta dei ricorrenti in merito al risarcimento dei danni conseguenti alla riduzione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione di terreno non espropriato.
2.1 Il motivo e’ inammissibile.
2.2 Giova premettere che secondo il costante indirizzo di questa Corte il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).
In altri termini, non e’ il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51).
2.3 Nel caso in esame, i ricorrenti richiamano nell’illustrazione del motivo parti della motivazione della sentenza impugnata che attengono all’esame delle risultanze peritali e svolgono generiche contestazioni riguardo ad essa, non evidenziando quale specifica norma si assume violata o erroneamente applicata e in relazione a quale specifico vizio, limitandosi piuttosto a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.
In definitiva la censura sopra descritta e’ volta in realta’ a sollecitare una rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica operata dal giudice di merito che e’ inammissibile in questa sede.
Anche di recente questa Corte ha affermato il principio che e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 194, 195 c.p.c. e articolo 90 disp. att. c.p.c. e violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiche’ la sentenza impugnata si basa largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla.
3.1 Il motivo e’ inammissibile.
3.2 L’articolo 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito dalla L. n. 13 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).
3.3 Il mancato esame deve riguardare un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., cioe’ un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive, oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883).
3.4 La censura sollevata, in realta’, non consiste nell’omesso esame di fatti, circostanze e rilievi accertati o comunque desumibili dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, ma si traduce nella sollecitazione ad una nuova valutazione, nel merito, delle risultanze della consulenza stessa, inammissibile in questa sede.
Nel caso in esame, comunque, il giudice, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non si e’ limitato ad una acritica adesione alla consulenza tecnica, ma ha dato una adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (cfr. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato).
4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, perche’ non sussisteva alcuna soccombenza reciproca tra le parti, essendo soccombente la P.A. convenuta.
4.1 Il motivo e’ inammissibile.
4.2 In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiche’ cio’ si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n. 10685).
4.3 Cosi’ e’ stato disposto nel caso in esame, poiche’ la Corte territoriale ha dato atto, correttamente, della divergenza del risultato finale dalle stime di entrambe le parti.
In particolare, i ricorrenti avevano precisato le conclusioni chiedendo la corresponsione della somma di Euro 429.175,00 composta dal valore venale del bene espropriato, dall’ammontare dei danni cagionati al fondo residuo e dall’indennita’ dovuta per l’occupazione acquisitiva temporanea di mq. 10, oltre interessi e cio’ a fronte della somma riconosciuta pari a Euro 9.576,00 a titolo di indennita’ di espropriazione e della somma di Euro 551,00 a titolo di indennita’ di occupazione legittima, oltre interessi.
5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonche’ al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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