La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 dicembre 2020| n. 35910.

È configurabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per il tentato furto di un giocattolo, anche in presenza di ben trentadue precedenti penali specifici, se risalenti a dieci anni prima rispetto all’ultima condotta contestata. In presenza di precedenti tanto risalenti non è, infatti, possibile affermare la serialità delle azioni.

Sentenza|15 dicembre 2020| n. 35910

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Furto – Tentato furto di giocattolo – Circostanza attenuante – Danno patrimoniale di speciale tenuità – Regime di equivalenza alla circostanza aggravante della recidiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza dell’11 dicembre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 4 aprile 2018, pronunciata nei confronti di (OMISSIS), riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto di un giocattolo in danno di un supermercato, commesso il (OMISSIS), e, per questo, condannato alla pena di giustizia, riconosciutagli la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ in regime di equivalenza alla contestata circostanza aggravante della recidiva, reiterata, specifica.
2. Ricorre il difensore di (OMISSIS) e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell’articolo 131-bis c.p.. Assume, al riguardo, che la Corte di appello avrebbe errato nel non applicare all’imputato la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, valorizzando i trentadue precedenti penali specifici annoverati nel suo certificato del casellario giudiziale, riferiti a reati commessi fino al 2005, non potendosi qualificare il detto curriculum criminale come espressivo di un comportamento abituale, preclusivo dell’applicazione dell’istituto invocato: cio’ in considerazione del fatto che, individuato dal diritto vivente il tratto distintivo del detto comportamento nella serialita’ della condotte, non potrebbe non tenersi conto nella valutazione di essa – in quanto concreta manifestazione di una tal quale inclinazione all’inosservanza delle regole del civile convivere del soggetto che se ne sia reso artefice – del lasso temporale intercorso tra il reato in relazione al quale sia stata chiesta l’applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto e le precedenti condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, hanno affermato che la norma di cui all’articolo 131-bis c.p.: “intende escludere dall’ambito della particolare tenuita’ del fatto comportamenti “seriali”” (in motivazione, pag. 16) e le sezioni semplici, accodandosi a tale indicazione direttiva, hanno ritenuto che la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. puo’ essere dichiarata anche in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, giacche’ quest’ultimo non si identifica automaticamente con l’abitualita’ nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se’ stessi espressivi del carattere seriale dell’attivita’ criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320). Cio’ hanno spiegato affermando che il giudice di merito e’ chiamato, pure in funzione del riconoscimento del detto beneficio, a soppesare la gravita’ del reato commesso, la capacita’ a delinquere dell’imputato, i suoi precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere (Sez. 2, n. 19932/2017, Di Bello, cit.) e, in particolare, se:”se la condotta sia espressione di una situazione episodica” (Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830) ovvero se la reiterazione dei reati sia “sintomatica della frequenza e durata della violazione nonche’ della loro pervicacia” (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D’Ambrosio, Rv. 277928).
2. Il Giudice delle leggi, d’altro canto, nel dichiarare, con la sentenza n. 185 del 23/07/2015 (in G. U. 29/07/2015) costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 3 Cost. e articolo 27 Cost., comma 3, l’articolo 99 c.p., comma 5, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, articolo 4, limitatamente alla previsione dell’obbligatorieta’ dell’applicazione della recidiva per i delitti indicati all’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a) sulla base di una presunzione assoluta di piu’ accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosita’ del reo legata al titolo del nuovo reato, ha stigmatizzato come irragionevole il rigido automatismo a cui dava luogo la norma censurata: “perche’ inadeguato a neutralizzare gli elementi, eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati”.
3. All’esito di tale rassegna interpretativa emerge come il dato temporale di commissione delle violazioni non possa considerarsi elemento “neutro” rispetto a quei comportamenti che rilevino, sul piano del diritto, nella loro ripetizione.
Considerato, oltretutto, che l’apprezzamento in ordine all’abitualita’ del comportamento, preclusiva dell’applicazione dell’istituto ex articolo 131-bis c.p., deve essere effettuato con un taglio che sia in grado di conferire concretezza a quella “serialita’ delle condotte” che ne rappresenta l’elemento caratterizzante, ne viene che non e’ possibile prescindere, nel giudizio da compiere in relazione ad essa, dalla valutazione del tempo di commissione dei precedenti reati, onde verificare se quello per il quale e’ invocata l’applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto sia espressione di una situazione episodica ovvero sia l’indice rivelatore di una frequenza nel tempo delle violazioni di precetti posti a presidio di determinati beni giuridici, sintomatica di una dimestichezza del soggetto agente con l’illecito.
La messa al bando di ogni automatismo nella valutazione indicata e’, peraltro, coerente con la finalita’ deflattiva che l’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p. e’ chiamata a perseguire.
4. Poiche’ delle esigenze indicate non si e’ mostrata avvertita la sentenza impugnata, che non ha dato ragione del perche’ i pur numerosi ma lontani precedenti dell’imputato – risalenti ad oltre dieci anni prima – potessero far si’ che il reato di tentato furto commesso nel 2016 fosse espressivo di un agire criminoso seriale, la stessa deve essere annullata, limitatamente alla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., per nuovo esame sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterra’ al principio di diritto indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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