La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 dicembre 2020| n. 35033.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Sentenza|9 dicembre 2020| n. 35033

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Ricettazione – Abiti con marchio contraffatto – Reato prescritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ARIOLLI GIOVANNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO GIULIO che ha concluso per l’inamrnissibilital del ricorso.
udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia dell’imputata (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 19/3/2019, con la quale e’ stata confermata la sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo in relazione alla condanna per il delitto di cui all’articolo 648 cpv. c.p. (mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa).
1.1. Con il primo motivo “deduce l’erronea applicazione dell’articolo 133 c.p., per eccessivita’ della pena applicata”, in relazione ad un fatto che la stessa Corte di merito aveva qualificato di particolare tenuita’. Difettava sul punto una specifica motivazione.
1.2. Con il secondo motivo deduce “l’erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p., per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche”. Le circostanze erano state escluse sul rilievo che la contraffazione riguardava “numerosi abiti recanti il marchio contraffatto”. In realta’, si era trattato di soli sette abiti. Inoltre, non si erano apprezzati indici positivi quali il buon comportamento processuale dell’imputata, l’assenza di condanne passate in giudicato e la modesta capacita’ a delinquere della ricorrente.
1.3. Con un motivo nuovo, depositato in data 27/7/2020, la ricorrente, in ragione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2020, ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., ovvero l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di rimettere al giudice del merito la decisione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada dichiarata la prescrizione del reato in ragione dell’ammissibilita’ e non manifesta infondatezza del motivo nuovo, avente carattere preliminare, avanzato dalla ricorrente.
2.1. Il motivo nuovo, infatti, sebbene proposto per la prima volta in sede di legittimita’ e indipendente dai motivi originari, si fonda sulla sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020) che risulta essere intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Il ricorrente, infatti, non ha potuto dedurre la questione – ne’ con specifici motivi, ne’ nel corso della discussione orale – dinanzi alla Corte di merito, posto che la “nuova” disposizione dell’articolo 131-bis c.p., ora applicabile anche all’ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello.
Inoltre, nelle decisioni di primo e secondo grado non risultano evidenziati elementi di fatto che depongono per l’esclusione dei presupposti normativi in forza dei quali il giudice del merito, anche in conseguenza dell’ampliamento applicativo all’ipotesi lieve di cui all’articolo 648 cpv. c.p., potrebbe applicare la speciale causa di non punibilita’ (anzi dagli atti risulta che l’attenuante speciale si fonda sul valore non elevato dei beni in contestazione; che in favore dell’imputata, incensurata, sono stati concessi i doppi benefici di legge; che la condotta non e’ stata definita abituale). Sussiste, pertanto, il concreto interesse del ricorrente a far valere in questa sede la questione, da scrutinarsi ad opera del giudice di legittimita’, il quale potrebbe anche giungere al suo riconoscimento senza rinvio del processo alla sede di merito laddove i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (per l’affermazione di detto principio, vedi Sez. 2, n. 49446 del 3/10/2018, Rv. 274476).
Pertanto, posta l’ammissibilita’ e la non manifesta infondatezza del motivo, deve pervenirsi, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, posto che la prescrizione e’ causa di estinzione del reato che prevale sulla sentenza che esclude la punibilita’ per tenuita’ del fatto che, come noto, lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialita’ storica e giuridica (ex multis Sez. 3, n. 27055 del 26/5/2015, Rv. 263885), comportando anche l’iscrizione nel casellario giudiziale.
3. In conclusione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 

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