Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9213.
La massima estrapolata:
La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a decorrere dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato né notificato dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché è ritualmente proposta l’impugnazione notificata alla (pur estinta) società, presso il difensore costituito nei gradi di merito. Parimenti, ove la cancellazione si sia verificata non nel corso del giudizio di primo grado, bensì in pendenza del termine per l’impugnazione, l’impugnante, nel quadro di applicazione del predetto principio di ultrattività del mandato, può indirizzare la propria impugnazione al procuratore di parte costituita nel grado precedente
Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9213
Data udienza 22 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Società – Controversie – Capacità di stare in giudizio Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione società cancellata – Cancellazione verificatasi in pendenza del termine per l’impugnazione Atto di impugnazione Notifica al procuratore di parte costituita nel grado precedente e colpita dall’evento interruttivo – Validità Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7516-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, in liquidazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5526/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
Che:
1. – (OMISSIS) S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, e per essa, precedentemente estintasi, di (OMISSIS), gia’ socio unico della medesima, contro la sentenza del 6 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino, che, decidendo due cause riunite, l’una introdotta da (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei confronti (OMISSIS) S.p.A. e volta alla condanna di quest’ultima alla restituzione di somme in favore dell’attrice, percepite dalla banca in forza di contratti di conto corrente bancario recanti clausole nulle, l’altra introdotta da (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) mediante opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 262.104,89, ottenuto nei loro confronti, nella veste di fideiussori di (OMISSIS) S.r.l., in relazione a detti contratti, da (OMISSIS) S.p.A., ha condannato la banca al pagamento, in favore della correntista, dell’importo di Euro 25.380,73.
2. – (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) resistono con controricorso, mentre gli altri intimati non spiegano difese.
CONSIDERATO
Che:
3. – Il primo motivo denuncia nullita’ del procedimento e della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli articoli 330, 160, 82 e 85 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver giudicato inesistente la notificazione dell’atto d’appello effettuato nei confronti del difensore di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, sulla considerazione che tale societa’ era stata cancellata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della notificazione.
Il secondo motivo denuncia nullita’ del procedimento e della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 331 c.p.c..
Ritenuto che:
4. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
4.1. – E’ manifestamente fondato il primo motivo.
Vale premettere, con riguardo all’istanza del ricorrente depositata il 31 luglio 2019, che il contraddittorio si e’ qui ritualmente costituito con la notificazione del ricorso, oltre che ab initio agli altri intimati, a (OMISSIS), nella qualita’ di unico socio di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, all’esito della rinnovazione della prima notificazione rimasta senza buon fine, nulla rilevando l’arco temporale intercorso tra il primo tentativo di notificazione ed il suo perfezionamento, eccedente la meta’ del termine di cui all’articolo 325 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594), versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario se non altro processuale, con conseguente applicabilita’ dell’articolo 331 c.p.c., che avrebbe comunque obbligato la Corte a disporre officiosamente l’integrazione del contraddittorio, ove l’interessato ricorrente non vi avesse di propria iniziativa provveduto. Dopodiche’ e’ agevole osservare che la Corte territoriale ha fatto applicazione erronea alla fattispecie del principio affermato da Cass. 4 agosto 2017, n. 19580 (mentre avrebbe semmai potuto piu’ plausibilmente richiamare la peraltro isolata Cass. 21 dicembre 2017, n. 30698, che, pero’, omette di tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite di cui subito si dira’, sicche’ l’esito di questo giudizio di legittimita’ non si sarebbe modificato).
La pronuncia citata, come rammenta la stessa Corte d’appello, senza pero’ avvedersi del rilievo della notazione, e’ stata difatti pronunciata in relazione ad un giudizio di rinvio, ex articolo 392 c.p.c. e, dunque, in un caso in cui l’atto di riassunzione, volto all’introduzione di detto giudizio, va per espressa previsione normativa notificato non gia’ secondo la regola generale stabilita dall’articolo 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, bensi’ mediante notificazione alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c., quantunque l’eventuale notificazione al difensore e non personalmente alla parte sia affetta da mera nullita’ suscettibile di sanatoria (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29032).
Ovvio, dunque, che la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata non facesse menzione della nota Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295, cui poc’anzi si accennava, richiamata in ricorso dalla banca ricorrente, che, superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha
ripristinato il principio dell’ultrattivita’ del mandato, dal quale in caso del verificarsi di un evento interruttivo nei riguardi della parte, che il difensore della stessa non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti discende la validita’ della notificazione dell’impugnazione effettuata presso il difensore della parte colpita dall’evento, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, senza che neppure rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. da parte del notificante.
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e’ stato gia’ da tempo chiarito che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, della capacita’ di stare in giudizio: tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato ne’ notificato dal procuratore della societa’ medesima, ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattivita’ del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicche’ e’ ritualmente proposta l’impugnazione notificata alla (pur estinta) societa’, presso il difensore costituito nei gradi di merito (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26495; per l’applicazione del principio al caso della cancellazione della societa’ v. p. es. pure Cass. 23 novembre 2018, n. 30341).
Nel caso in esame, e’ opportuno aggiungere, la cancellazione si e’ verificata non nel corso del giudizio di primo grado, bensi’ in pendenza del termine per l’impugnazione: tra l’altro in un frangente alquanto peculiare, di cui la Corte d’appello non ha tenuto per nulla conto, dal momento che la societa’ e’ stata cancellata dal registro delle imprese in data 14 gennaio 2013, successivamente alla sentenza del Tribunale di Cassino, pubblicata il 19 ottobre 2012, sentenza che poi il difensore di (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha notificato a (OMISSIS) S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 285 c.p.c., e cioe’ per far decorrere il termine “breve”, in data 28 marzo 2013, ossia dopo che la cancellazione aveva avuto luogo. Sicche’ l’appellante ha in definitiva notificato l’atto d’appello proprio al difensore che ad essa aveva notificato la sentenza.
Cio’ detto, non v’e’ dubbio che l’impugnante, nel quadro di applicazione del principio di ultrattivita’ del mandato, possa indirizzare la propria impugnazione al procuratore di parte costituita nel grado precedente, pur quando l’evento interruttivo siasi verificato, non solo prima, ma anche dopo la pubblicazione della sentenza (eventualmente con le ricadute sul corso dei termini previste dall’articolo 328 c.p.c.: su cui v. Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14266), senza emergere formalmente e nei modi previsti dall’articolo 300 c.p.c. nell’ambito del processo (fatti salvi casi particolari qui non rilevanti, quale quello p. es. dell’automatica interruzione di cui all’articolo 43 L. Fall.).
Va da se’ che (OMISSIS) S.p.A. aveva del tutto ritualmente provveduto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, alla notifica dell’atto d’appello nei confronti del difensore della societa’ cancellata, la cui cancellazione non era stata fatta constare ai sensi del cit. articolo 300 c.p.c..
4.2. – Il secondo motivo e’ assorbito.
5. – La sentenza e’ cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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