Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 21 aprile 2016, n. 8049
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29059-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SOC COOP, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 180/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/09/2012, R.G.N. 153/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 maggio 2007 il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (conducente di un’auto di cui, dopo averla parcheggiata, apriva lo sportello facendo cadere l’attrice che era trasportata senza casco su un ciclomotore non omologato al trasporto di passeggeri), (OMISSIS) (proprietario dell’auto) e (OMISSIS) Societa’ Cooperativa (compagnia assicuratrice dell’auto), attribuendo la responsabilita’ del sinistro per il 65% a (OMISSIS) e conseguentemente condannando in solido i convenuti a risarcire all’attrice la somma di Euro 20.361,152, oltre accessori e spese di causa.
Avendo (OMISSIS) proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 giugno-22 settembre 2012 lo ha accolto parzialmente, condannando solidalmente gli appellati a risarcire controparte nella misura di Euro 31.788,25 oltre accessori, nonche’ a rifonderle i due terzi delle spese del grado.
2. Ha presentato ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, per avere il giudice d’appello invocato le nozioni di fatto per determinare la responsabilita’ concorrente della (OMISSIS), laddove l’articolo 115 c.p.c., comma 2, ne consentirebbe l’uso esclusivamente se le prove fornite dalle parti sono insufficienti o lacunose.
La corte viene inoltre censurata per aver effettuato valutazioni di tipo tecnico, non riconducibili al notorio ex articolo 115 c.p.c., comma 2, e per essersi avvalsa di scienza individuale propria.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 1223 e 1227 c.c., articoli 40 e 41 c.p., nonche’ violazione dell’articolo 116 c.p.c..
Censura la ricorrente il giudice d’appello per avere supposto genericamente un “aggravamento da parte del conducente” del ciclomotore “per la sola presenza sul mezzo della (OMISSIS)”, in difetto di nesso causale tra la sua presenza e la caduta del ciclomotore. Tutto sarebbe derivato dall’apertura dello sportello, mentre il resto sarebbero supposizioni, mancando la prova del nesso causale. Inspiegabile sarebbe pure l’incidenza della mancanza del casco dal momento che il danno biologico permanente riguarda solo gli arti inferiori, e non le lievissime lesioni al capo subite dalla ricorrente. Inoltre la corte territoriale non avrebbe valutato con apposite indagini tecniche in quale misura il casco avrebbe alleviato le conseguenze lesive.
Il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia errata applicazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, essendo state le spese del grado d’appello parzialmente compensate per mancato accoglimento di uno dei motivi del gravame. Qualora sia accolto il presente ricorso, il capo relativo alle spese nella impugnata sentenza dovrebbe dunque essere riformato.
La ricorrente ha depositato anche memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso e’ infondato.
Il primo motivo e’ composto di alcune doglianze relative alle modalita’ di accertamento del giudice d’appello, che la ricorrente riconduce all’articolo 115 c.p.c., comma 2.
3.1.1 In primo luogo, si censura la corte territoriale per avere ritenuto – premesso che al conducente del ciclomotore l’impatto con lo sportello aveva reso difficile mantenere l’equilibrio – che “tale difficolta’ deve considerarsi aggravata, in base alle regole di comune esperienza, dal comportamento” dell’attuale ricorrente, cioe’ dal fatto che ella viaggiava come trasportata in un veicolo sul quale il trasporto di passeggero era vietato “proprio perche’ pregiudica in quel tipo di veicolo un adeguato controllo del mezzo”. La violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, che il giudice d’appello avrebbe commesso consiste nel “ricorso alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, essendo tale ricorso “consentito al giudice solo laddove le prove fornite dalle parti siano insufficienti o lacunose”, mentre nel caso di specie “consentono un’esatta e completa ricostruzione”.
La censura e’ palesemente infondata, dal momento che l’articolo 115 c.p.c., comma 2, non subordina l’utilizzo delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” alla impossibilita’ di accertare sulla base di altri mezzi di prova, unicamente evidenziando il legislatore che il convincimento del giudice puo’ fondarsi su tali nozioni anche senza bisogno di ulteriori supporti probatori (“senza bisogno di prova”).
Invero, il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimita’, solo se la decisione della controversia si fondi su un’inesatta nozione del notorio, che e’ il fatto conosciuto da una persona di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 10 settembre 2015 n. 17906; Cass. sez.5, 29 ottobre 2014 n. 22950; Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15715).
Che poi – si osserva ad abundantiam – il compendio probatorio nel caso di specie fosse, a prescindere dai dati del notorio, sufficiente o meno a ricostruire la dinamica del sinistro e’ una valutazione riservata al giudice di merito, che dunque non puo’ essere fondamento di doglianza dinanzi al giudice di legittimita’ se non come vizio motivazionale, qui non denunciato (v., p. es., Cass. sez. 6-5, ord. 26 gennaio 2015 n. 1414; Cass. sez. 2, 17 novembre 2005 n. 23286): e non a caso, pertanto, l’argomentazione che viene offerta a sostegno della doglianza in questione riguarda la ricostruzione del fatto (riportando quella effettuata dal giudice di primo grado e definendola esaustiva) anziche’ la corretta interpretazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2.
3.1.2 Ulteriore censura viene successivamente proposta sulla base di un arresto di giurisprudenza di legittimita’ per cui il notorio ex articolo 115, comma 2, non include le cognizioni tecniche. In particolare, la ricorrente richiama Cass. sez. L, 5 giugno 2000 n. 7500 (non massimata); ma che il notorio non si estenda alle cognizioni tecniche e’ del tutto indubbio e ontologicamente necessario, poiche’ il notorio e’ esattamente l’inverso delle conoscenze particolari (cfr. Cass. sez. 1, 19 marzo 2014 n. 6299; Cass. sez. 2, 31 maggio 2010 n. 13234; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2008 n. 5232).
Si adduce allora che, violando tale principio di diritto, la corte territoriale “formula valutazioni di tipo tecnico, tanto da affermare una “difficolta’” da parte della conducente del ciclomotore nel “mantenere l’equilibrio” che non e’ stata, in alcun modo, conclamata”; cio’ sarebbe comunque impossibile perche’ “il ciclomotore con a bordo la (OMISSIS) si trovava a marciare rasente l’autovettura durante la fase di apertura dello sportello, sicche’ non poteva compiere alcuna manovra per impedire l’evento”.
Premesso che quest’ultimo asserto sulla assoluta impossibilita’ di manovre del conducente e’ puramente fattuale, ovvero non considerabile da questo giudice di legittimita’, non si vede quali sarebbero state le “valutazioni di tipo tecnico” che avrebbero fatto fuoriuscire dall’ambito del notorio quanto rilevato dalla corte territoriale. La corte, invero, si e’ limitata a un’osservazione pienamente riconducibile alla comune esperienza, e cioe’ che la manovrabilita’ di un ciclomotore e’ influenzata dal suo carico; e che un siffatto rilievo rientri nel fatto notorio e’ stato gia’, di recente, riconosciuto da questa Suprema Corte proprio nella verifica, in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 115, comma 2, che le compete della qualificabilita’ del fatto come notorio, verifica che si attua ripercorrendo il processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato del giudice di merito (cosi’ appunto Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25218 ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilita’ del mezzo che la sua capacita’ di frenata).
3.1.3 Infine, sempre a proposito del passo in cui il giudice d’appello afferma che la presenza della trasportata ha prodotto un effetto negativo sulla guida del ciclomotore – vale a dire, si e’ verificato un concorso di responsabilita’ nella causazione del sinistro -, il motivo imputa al giudice di secondo grado l’utilizzazione di “cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza individuale del giudice”: a sostegno di questo asserto richiama ancora giurisprudenza di legittimita’ (che la scienza privata non rientri nel notorio e’ indiscusso come per quanto riguarda le cognizioni tecniche: agli arresti piu’ recenti v. in particolare Cass. sez. 1, 19 marzo 2014 n. 6299, cit., Cass. sez. 5, 2 ottobre 2012 n. 16959 e Cass. sez. 2, 19 novembre 2007 n. 23978), ma non indica neppure quali sarebbero le manifestazioni di scienza privata che il giudice di appello avrebbe inserito nella motivazione o di cui si sarebbe comunque avvalso. Al contrario, ancora una volta, pone la critica sul piano fattuale, argomentando nel senso che si puo’ ben pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza impugnata, ovvero che “il conducente di media abilita’ di un veicolo a due ruote non puo’ evitare di essere colpito da una repentina apertura di sportello da parte di un’autovettura in sosta nel mentre il conducente del ciclomotore proceda “a filo” dell’autovettura.
Il motivo, in conclusione, e’ in ogni sua doglianza privo di fondatezza.
3.2.1 Il secondo motivo non si allontana dal centro – fattuale – della questione della corresponsabilita’ nella causazione del sinistro, nonostante sia rubricato come violazione di norme civili (articoli 2043, 1223 e 1227 c.c.), penali (articoli 40 e 41 c.p.) e processuali (articolo 116 c.p.c.).
Afferma invero la ricorrente che il giudice d’appello suppone “in modo generico la sussistenza di un aggravamento da parte del conducente per la sola presenza sul mezzo della (OMISSIS)”, laddove mancherebbe “un nesso causale diretto” tra la sua presenza e la caduta del ciclomotore: infatti tale evento “si e’ verificato a causa dell’urto improvviso tra sportello e ciclomotore, mentre tutto il resto e’ solo una supposizione, mancando la prova del rapporto di causalita’ tra l’azione della ricorrente e l’evento”. Piu’ che evidente e’ la natura direttamente fattuale di una simile critica, in questa sede inammissibile, e comunque non riconducibile alla violazione delle norme denunciata nella rubrica del motivo.
3.2.2 Prosegue poi sulla stessa linea di contestazione direttamente fattuale il motivo, adducendo che l’assenza del casco non avrebbe avuto incidenza sulle lesioni riportate dalla ricorrente, avendo quelle riportate agli arti inferiori prodotto effetti permanenti, “mentre erano lievissime quelle al capo, in esito delle quali non era residuato alcunche'”. Peraltro, il giudice d’appello – si osserva ad abundantiam, trattandosi di argomento, appunto, inammissibilmente fattuale – non ha attribuito al mancato uso del casco alcun danno biologico permanente, bensi’ ha affermato che il mancato uso del casco non e’ stato totalmente privo di rilievo “visto che la prima diagnosi evidenziava, oltre alle lesioni al malleolo e al tendine, una contusione cranica con ferita lacero contusa alla palpebra superiore destra”. Il che, tra l’altro, evidenzia pure l’assoluta irrilevanza dell’ultima censura del motivo, che critica il giudice d’appello per non avere “valutato, sulla base di apposite indagini tecniche, in quale misura l’uso del casco protettivo avrebbe permesso di alleviare le conseguenze lesive”: cio’ per di piu’ in contrasto con quanto appena sopra sostenuto dalla stessa ricorrente, e cioe’ che dalle lesioni al capo “non era residuato alcunche'”.
Anche il secondo motivo, dunque, sostanzialmente diretto a far valere valutazioni alternative di fatto, e’ privo di pregio.
3.3 Il terzo motivo, infine, e’ palesemente subordinato all’accoglimento dei precedenti, come dichiara la stessa ricorrente, per cui, essendo risultati infondati il primo e il secondo motivo, non vi e’ luogo a valutarlo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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