Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 30 giugno 2020, n. 4138.
La massima estrapolata:
La c.d. “ottemperanza di chiarimenti” ex art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., è utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del giudicato. Non è, pertanto, un’azione od una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti ed amministrazione.
Sentenza 30 giugno 2020, n. 4138
Data udienza 28 maggio 2020
Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza di chiarimenti – Art. 112, comma 5, cpa – Presupposti applicativi – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6183 del 2019, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ba., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ca. Pi. s.r.l., Co. Se. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe in proprio e nella qualità di componenti (mandante la prima e mandataria la seconda) dell’A.T.I. costituenda, rappresentate e difese dagli avvocati Be. Ba., Ni. Me. e St. Ba., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Fa. Tr. in Roma, via (…);
nei confronti
E.P. – società pe. az., non costituita in giudizio;
per l’ottenimento
degli opportuni chiarimenti in ordine alle modalità di corretta ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 2893/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ca. Pi. s.r.l. e di Co. Se. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 5, e con le modalità di cui allo stesso art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Stefano Fantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di (omissis) ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm. per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione 6 maggio 2019, n. 2893, che, in accoglimento dell’appello dell’A.T.I. Ca. Pi. s.r.l. e Co. Se. s.r.l., ha riformato la sentenza di primo grado, annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, senza statuire sulla sorte del contratto.
La controversia riguardava l’appalto della mensa scolastica del Comune di (omissis) per gli anni 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020; la sentenza, della cui ottemperanza si tratta, ha un contenuto di mero annullamento, e nulla dispone in ordine al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di domanda, ad avviso della ricorrente, non svolta in appello.
Deduce l’amministrazione comunale come in data 13 giugno 2019 l’A.T.I. Ca. Pi. e Co. Se. l’abbia diffidata a consentire il suo subentro, come effetto derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione a suo tempo disposta in favore della società controinteressata; precisa dunque come il presente ricorso miri “a dare risposta a un’effettiva, e concreta, necessità sorta in vista della migliore e legittima esecuzione del giudicato, onde evitare di esporre l’Amministrazione a conseguenze dannose di carattere erariale”.
2. – Si sono costituite in giudizio la Ca. Pi. s.r.l. e la Co. Se. s.r.l. deducendo di avere proposto la domanda di inefficacia del contratto e di subentro in primo grado e di avere chiesto, in secondo grado, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, in tale modo implicitamente postulando anche il subentro nel contratto di appalto; hanno dunque insistito per la condanna dell’amministrazione ad ottemperare alla sentenza provvedendo a disporre il loro subentro nell’appalto.
3. – Con la memoria difensiva le società Ca. Pi. e Co. Se. hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, all’annullamento dell’aggiudicazione, in assenza di statuizione del giudice sul contratto di appalto, non può seguire l’inerzia della stazione appaltante.
Entrambe le parti, prendendo le mosse dalla sentenza di questa Sezione 2 agosto 2019, n. 5500, ricordano come sia ritenuto possibile disporre la caducazione, melius l’inefficacia, del contratto in sede di ottemperanza per l’inerzia dell’amministrazione conseguente all’annullamento degli atti di gara.
4. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha accertato che “le attribuzioni di punteggi operate dalla commissione e successivamente confermate da Tar con la sentenza appellata poggiano su una non convincente rappresentazione della documentazione tecnica dell’offerta e su una non esatta interpretazione delle stesse regole poste a base della gara”: l’effetto del giudicato di annullamento dell’aggiudicazione in favore della E.P. s.p.a. comporta pertanto la rinnovazione della valutazione delle offerte, attività evidentemente prodromica a quella dell’eventuale aggiudicazione in favore di Ca. Pi. s.r.l. e del suo subentro nel contratto.
La situazione processuale che emerge nella fattispecie controversa è dunque quella di un giudicato di annullamento che non si è pronunciato sulla dichiarazione di inefficacia del contratto, fase eventuale conseguente alla doverosa attività rinnovatoria cui la stazione appaltante è tenuta in ragione dell’intervenuta caducazione dell’aggiudicazione. Ciò peraltro in coerenza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di espressa pronuncia del giudice, che sia espressione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico, all’annullamento dell’aggiudicazione non segue sempre la caducazione del contratto.
Deve dunque ritenersi corretta l’attivazione, da parte dell’amministrazione soccombente in sede di cognizione, della c.d. “ottemperanza di chiarimenti” ex art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., da intendersi come mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del giudicato, e non un’azione od una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti ed amministrazione (così, da ultimo, Cons. Stato, V, ord. 19 marzo 2020, n. 1964).
Del resto, il ricorso per chiarimenti di cui all’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., deve precedere e non seguire l’azione amministrativa resasi necessaria in forza degli effetti conformativi della sentenza da ottemperare (Cons. Stato, III, 11 ottobre 2019, n. 6910).
5. – In conclusione, in relazione alla richiesta del Comune di (omissis), si chiarisce che il giudicato comporta la rinnovazione della valutazione delle offerte, salve le conseguenziali ulteriori determinazioni rimesse alla sua discrezionalità .
La natura del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fornisce i chiarimenti richiesti come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere, Estensore
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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