Istruttoria per la determinazione del fabbisogno regionale

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 16 luglio 2019, n. 5008.

La massima estrapolata:

L’istruttoria per la determinazione del fabbisogno regionale per la successiva verifica della compatibilità delle richieste con la programmazione regionale deve essere posta in essere in coerenza con i canoni di effettività ed attualità del fabbisogno, i quali non sarebbero soddisfatti se si avesse riguardo ad analoghe valutazioni, anche di segno positivo per la parte interessata, ma attuate in epoche risalenti.

Sentenza 16 luglio 2019, n. 5008

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4729 del 2019, proposto da
Ge. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ar. Um. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere (…);
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ti. Ta., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…);
Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Asl Napoli 2 Nord, Ce. Me. Se. Re s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Prima n. 06753/2018, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi gli Avvocati Andrea Abbamonte su delega di Ar. Di Me., Ro. Pa. su delega dichiarata di Ti. Ta. e l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. Campania ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla odierna società appellante avverso la nota della Regione Campania, Direzione generale per la Salute, con la quale si evidenziava che era “in corso l’istruttoria per la determinazione del fabbisogno regionale per la successiva verifica della compatibilità delle richieste con la programmazione regionale”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società ricorrente, che gestisce in Frattamaggiore (NA) un centro di recupero e rieducazione funzionale (FKT) in regime ambulatoriale denominato “Sa. Le.”, regolarmente autorizzato, lamentava che l’Amministrazione intimata non aveva concluso il procedimento di rilascio dell’accreditamento istituzionale ex art. 8 quater d.lvo n. 502/1992, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale n. 3/2006, da essa attivato in data 9 settembre 2006, e che l’inerzia, protrattasi per molti anni, aveva trovato ulteriore manifestazione pregiudizievole nella nota regionale impugnata.
La declaratoria di inammissibilità recata dalla sentenza appellata è derivata dal rilievo del carattere meramente interlocutorio della nota impugnata, evidenziando il giudice di primo grado che la nota suddetta “avendo carattere endo-procedimentale, non preclude il successivo sviluppo del procedimento, che potrebbe cambiare direzione anche grazie all’eventuale interlocuzione con l’interessato”.
Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento dell’appello, la Regione Campania ed il Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania.
Tanto premesso, l’appello, nei limiti di seguito precisati, è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che la dedotta verifica positiva della compatibilità del richiesto accreditamento con il fabbisogno regionale, che la parte appellante deduce essere avvenuta, prima, con deliberazione del Direttore Generale della ASL NA 3 n. 690 del 10 dicembre 2003 (laddove ha rilevato la mancanza di 5 strutture di riabilitazione), quindi, in sede di verifica di funzionalità rispetto al fabbisogno regionale effettuata dai Nuclei di Valutazione (come si evincerebbe dalla nota regionale prot. n. 13703 del 1° settembre 2009), non soddisfa l’esigenza istruttoria sottesa alla nota impugnata, laddove rappresenta che è in corso “l’istruttoria per la determinazione del fabbisogno regionale per la successiva verifica della compatibilità delle richieste con la programmazione regionale”: deve infatti osservarsi che la suddetta verifica di compatibilità deve essere posta in essere in coerenza con i canoni di effettività ed attualità del fabbisogno, i quali non sarebbero soddisfatti se si avesse riguardo ad analoghe valutazioni, anche di segno positivo per la parte interessata, ma attuate in epoche risalenti.
Allo stesso modo, non può non rilevarsi – al fine di confermare la correttezza della nota impugnata laddove menziona lo ius superveniens, con particolare riguardo all’obbligo normativo di procedere all’accreditamento istituzionale delle strutture solo autorizzate successivamente al completamento del processo di accreditamento definitivo dei centri provvisoriamente accreditati – che la disciplina applicabile deve essere necessariamente individuata in quella vigente al momento della definizione del procedimento, in base alla regola generale secondo cui tempus regit actum, indipendentemente dal ritardo (rilevante sotto diversi profili ed a diversi effetti) consumato dall’Amministrazione nella conclusione del procedimento.
Deve nondimeno rilevarsi che, a fronte del significativo lasso temporale decorso successivamente alla presentazione dell’istanza di accreditamento, sarebbe stato onere dell’Amministrazione determinare puntualmente il quando della conclusione del procedimento, in relazione agli adempimenti istruttori in corso: in mancanza di che, la nota impugnata, lasciando del tutto indeterminato il termine di conclusione del procedimento di accreditamento, si atteggia quale atto meramente soprassessorio e/o dilatorio, tale da frustrare, con la connessa valenza lesiva allo stesso attribuibile, le aspettative della parte interessata allo svolgimento ed alla programmazione della sua attività in un quadro, anche temporale, sufficientemente certo e determinato.
L’appello quindi, nei sensi illustrati, deve essere accolto, ai fini delle pertinenti rideterminazioni dell’Amministrazione appellata.
Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione appellata.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore

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