Istituzione delle Autorità portuali

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16043.

La massima estrapolata:

A seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti Organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla L. n. 84 del 1994, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento di azienda

Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16043

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5113/2015 proposto da:
AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SOC. COOP. ARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 669/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2014 R.G.N. 943/2010.
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 435/2010, accolse la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’Autorita’ Portuale di (OMISSIS) (d’ora in poi APV), accertando la responsabilita’ dell’ente per la malattia professionale sofferta (placche pleuriche) determinata dalla esposizione all’amianto, con condanna dell’ente al risarcimento del danno subito;
2. la Corte di Appello, con sentenza pubblicata in data 13 febbraio 2014, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado;
3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Autorita’ Portuale di (OMISSIS) con unico articolato motivo; non hanno svolto attivita’ difensiva (OMISSIS) e la (OMISSIS) scarl.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso principale l’APV denuncia “violazione e falsa applicazione della L. 28 gennaio 1984, n. 84, articoli 6 e 20, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostenendo con varie argomentazioni che le disposizioni citate avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad accogliere “l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente”;
2. il motivo, oltre il profilo di inammissibilita’ derivante dal carattere di novita’ della questione sollevata (atteso che il motivo di appello dell’ente sul difetto di legittimazione passiva riguardava tutt’altro aspetto), di certo implicante accertamenti di fatto in ordine all’individuazione del soggetto responsabile, non puo’ trovare accoglimento sulla scorta dei precedenti di questa Corte che hanno disatteso analoghe censure sollevate dalla medesima Autorita’ Portuale (Cass. n. 49 del 2017; Cass. n. 3333 del 2018; Cass. n. 30624 del 2018; Cass. n. 1555 del 2019; Cass. n. 4501 del 2019);
in particolare si e’ data specifica continuita’ al principio, gia’ affermato da questa Corte (v. Cass. n. 5352 del 2004; conf. Cass. n. 10977 del 2005), in base al quale: “A seguito della istituzione delle Autorita’ portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, il personale gia’ dipendente da tali organizzazioni e’ trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d’azienda”;
nelle pronunce citate si rammenta che la L. 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito con effetto dal 1 gennaio 1995 le Autorita’ portuali, prevedendo la dismissione delle attivita’ operative delle organizzazioni portuali mediante trasformazione delle stesse in societa’ (articolo 20, comma 3, nel testo originario) ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali per l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita’ di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonche’ in altri settori del trasporto o industriali (articolo 20, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, articolo 2, comma 19, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647); le Autorita’ portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarita’ dei beni e nella totalita’ dei rapporti attivi e passivi (articolo 20, comma 6, del testo originario) e “il personale delle organizzazioni portuali e’ trasferito alle dipendenze delle autorita’ portuali, in continuita’ di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche’, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l’eventuale importo differenziale fino a riassorbimento” (articolo 23, comma 2, della stessa Legge); pertanto si configura il trasferimento ex lege alle autorita’ portuali dell’intero personale dipendente delle organizzazioni portuali, con l’ulteriore previsione che l’eventuale personale in esubero e’ posto in soprannumero e impiegato in regime di mobilita’ temporanea, di comando o di distacco presso le societa’ di cui all’articolo 20, comma 3, della stessa legge, con oneri retributivi e previdenziali gravanti sull’Autorita’ portuale, la quale e’ altresi’ onerata della gestione e della mobilita’ del personale in esubero (v., L. n. 84 del 1994, articolo 23, commi 2 e 3);
in definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legge in esame, regolando il fenomeno successorio nel complesso dei rapporti giuridici e non trovando applicazione i limiti di responsabilita’ propri della cessione del contratto o del trasferimento aziendale, chiama l’Autorita’ Portuale a dover rispondere delle obbligazioni, anche di garanzia ex articolo 2087 c.c.(v. amplius Cass. nn. 17092, 17172 e 17334 del 2012 con la stessa Autorita’ Portuale di (OMISSIS)) nascenti dal rapporto di lavoro, pure per il periodo antecedente al formale trasferimento;
3. conclusivamente il ricorso va respinto; nulla per le spese nei confronti degli intimati in difetto di attivita’ difensiva;
occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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