Consiglio di Stato, Sentenza|28 giugno 2021| n. 4903.
Istanza sollecitatoria del privato.
Un’istanza del privato volta a sollecitare l’amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.
Sentenza|28 giugno 2021| n. 4903. Istanza sollecitatoria del privato
Data udienza 20 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 – Istanza sollecitatoria del privato – Obbligo dell’amministrazione di provvedere – Sussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2020, proposto dai signori Ma. Fr. Bi., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Al. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Se., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensiva
della sentenza T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, 18 dicembre 2019 n. 8267, che ha respinto il ricorso n. 285/2017 R.G. proposto per l’annullamento:
della nota 8 febbraio 2017 n. 12672, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Dirigente del V Settore- Lavori pubblici del Comune di (omissis) ha dichiarato inammissibile l’istanza 16 dicembre 2015 presentata dai ricorrenti per l’avvio e la conclusione di procedimenti di espropriazione ovvero di riqualificazione urbanistica degli immobili di loro proprietà situati ad (omissis), distinti in catasto al foglio (omissis), particelle (omissis), e costituiti da sede stradale e marciapiedi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Istanza sollecitatoria del privato
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti appellanti sono proprietari ad (omissis) di una serie di terreni, distinti al catasto al foglio (omissis), particelle (omissis) (superficie catastale 495 mq), (omissis) (superficie catastale 388 mq), (omissis) (superficie catastale 629 mq), (omissis) (superficie catastale 150 mq), (omissis) (superficie catastale 357 mq, reale 1357 mq) (fatto pacifico, cfr. comunque doc. 1 appellanti, certificato di destinazione urbanistica).
2. I terreni in questione sono adibiti quasi per intero, eccezione fatta solo per una porzione della particella (omissis), di diritto e di fatto a sede stradale ovvero marciapiedi, e per la precisione: a) la n. (omissis) coincide con un tratto di via (omissis); b) la n. (omissis) con un tratto di via (omissis); c) le particelle nn. (omissis) risultano dal certificato urbanistico in parte sede stradale e in parte sottozona B3 – saturazione – sostituzione, senza che venga riportato in quali proporzioni, tuttavia raffrontando i rilievi metrici con le tavole PRG risulta che: la (omissis) è interamente destinata a sede stradale e coincide con un tratto di corso (omissis); la (omissis) è destinata a sede stradale per 451 su 629 mq totali, precisamente ricomprende parte di via (omissis), l’innesto tra questa e via (omissis) e parte di quest’ultima; la (omissis) è destinata a sede stradale per 807 mq e coincide con un tratto di via (omissis) e per i residui 550 mq è comunque destinata a sede stradale, e coincide con Via (omissis) (doc. 2 appellanti, relazione tecnica).
3. Poiché dai terreni in questione non traggono, come è evidente, alcuna utilità, i ricorrenti appellanti hanno indirizzato al Comune l’istanza ricevuta il 17 dicembre 2015 prot. n. 126242, con la quale hanno chiesto che l’ente proceda al relativo esproprio (doc. 3 appellanti, istanza).
4. Il Comune non ha dato risposta, e i proprietari lo hanno convenuto avanti il TAR Lazio Latina per sentir accertare la formazione del silenzio inadempimento, con i provvedimenti conseguenti.
5. Nel corso del relativo giudizio sul silenzio, è intervenuta la nota 8 febbraio 2017 di cui in epigrafe, con la quale il Comune ha dichiarato inammissibile l’istanza, rifiutando nella sostanza di procedere all’esproprio e rappresentando di avere intenzione di attivare la procedura di acquisizione gratuita dei terreni stessi ai sensi dell’art. 31 comma 21 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 (doc. A in I grado ricorrenti appellanti).
6. Parallelamente, il TAR Lazio Latina ha definito con sentenza sez. I 23 marzo 2017 n. 190 il giudizio sul silenzio, ordinando al Comune di provvedere.
7. Questo Consiglio di Stato, con sentenza sez. IV 22 agosto 2018 n. 5006, ha riformato la sentenza 190/2017, nel senso di ritenere il ricorso originario improcedibile, data l’emanazione della nota 8 febbraio 2017 qui impugnata.
8. Nel giudizio di impugnazione della nota predetta, il TAR, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
Istanza sollecitatoria del privato
9. Contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un unico, complesso, motivo in cui criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto configurabile una cessione delle aree ai sensi della ricordata l. 448/1998, procedura che richieda il consenso dei proprietari, e che essi non hanno mai inteso prestare. A loro avviso, invece, il Comune dovrebbe completare la procedura espropriativa, eventualmente ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e versare loro il relativo indennizzo.
10. Con ordinanza 22 maggio 2020 n. 2824, la Sezione ha accolto la domanda cautelare nel senso di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
11. Il Comune resiste, con atto 25 maggio 2021, e chiede che l’appello sia respinto.
12. Successivamente, con memorie 15 aprile 2021 per gli appellanti e 19 aprile 2021 per il Comune e con repliche 29 aprile 2021 per entrambi, le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.
13. All’udienza del 20 maggio 2021, fissata nei termini di cui si è detto, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
14. L’appello, nell’unico motivo dedotto, è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
14.1 Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte C.d.S. sez. IV 15 settembre 2014 n. 4696, in generale un’istanza del privato volta a sollecitare l’amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema, e soprattutto comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su di essa accogliendola o respingendola.
14.2 In concreto, l’istanza presentata dai ricorrenti appellanti (loro doc. 3 in I grado) sollecitava l’amministrazione ad adottare comunque “ogni atto necessario… affinché la proprietà dei terreni venga acquisita in capo al Comune” e quindi, con ogni evidenza, andava qualificata come intesa a sollecitare l’esercizio del potere in questione. Richiedeva quindi la pronuncia di un provvedimento di merito, non di una “inammissibilità “, oltretutto motivata con ragioni non pertinenti al contenuto dell’istanza stessa, che non intendeva affatto riferirsi all’art. 31 commi 21 e 22 l. 448/1998 di cui si è detto. Non è quindi oggettivamente vero quanto dice la sentenza di I grado, ovvero che sarebbe mancato un impulso dei privati per promuovere l’acquisizione sanante.
Istanza sollecitatoria del privato
15. Di conseguenza, l’appello va accolto, e in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di I grado, nei termini di cui al dispositivo. Se poi sia possibile, come preannunciato, acquisire la proprietà dei terreni in questione ai sensi del citato art. 31 commi 21 e 22 l. 448/1998, è questione sulla quale non si può pronunciare in questa sede, trattandosi di potere amministrativo non esercitato; essa sarà se del caso oggetto di un successivo giudizio, nell’ipotesi in cui il Comune emani effettivamente un provvedimento in tal senso e i privati ritengano di contestarlo.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2470/2020), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.A.R. Lazio, Latina, n. 285/2017 R.G.) e annulla la nota 8 febbraio 2017 n. 12672, del Dirigente del V Settore- Lavori pubblici del Comune di (omissis).
Condanna il Comune di (omissis) a rifondere ai ricorrenti appellanti le spese dei due gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 6.000 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Istanza sollecitatoria del privato
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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