Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1793.
L’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’articolo 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza. La carenza organizzativa del professionista incaricato non consente infatti la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso diretto a denunziare, da parte della società ricorrente, la violazione dell’articolo 115 disp. att. cod. proc. civ., per il mancato rinvio dell’udienza pur a fronte del grave impedimento del difensore rappresentato al giudice relatore, ha ritenuto incensurabile la valutazione operata sul punto dalla corte del merito la quale aveva rilevato come non risultasse adeguatamente dimostrato non l’impedimento, ma il presupposto dell’impossibilità di sostituzione (con delega al collega dell’esame della relazione peritale da pochi giorni depositata e di eventuali istanze a questa conseguenti), non potendo risolversi lo stesso nella mera allegazione di una generica delicatezza della controversia.
Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1793
Data udienza 5 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Difensori – Istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore – Articolo 115 disp. att. c.p.c. – Riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31234-2018 proposto da:
(OMISSIS), n. q. di amministratore unico della (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2155/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6 dicembre 2017, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;
2. la Corte d’appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., nel rigettare le eccezioni preliminari sollevate dalla reclamante rilevava che il P.M. aveva agito dietro segnalazione del Giudice dell’esecuzione e sulla base delle risultanze di una propria indagine, escludeva che la consulenza tecnica disposta in prime cure fosse affetta da nullita’, dato che il C.T.U., non ricusato dal debitore, aveva comunque tenuto conto delle osservazioni formulate dal consulente di parte, e riteneva che rimanesse esente da censure il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, in mancanza di adeguati chiarimenti sulle ragioni per cui l’attivita’ difensiva non poteva essere delegata ad altro professionista;
la Corte distrettuale poi, una volta accertato che l’istanza presentata da (OMISSIS) e la richiesta avanzata dal P.M. facevano richiamo a ragioni creditorie certe e liquide, consacrate in titoli esecutivi e comunque non estinte, rilevava che il patrimonio di (OMISSIS) s.r.l., per la sua composizione qualitativa, era del tutto insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori, rimanendo cosi’ confermato il giudizio di insolvenza gia’ espresso dal Tribunale;
3. per la cassazione della decisione di rigetto del reclamo, depositata in data 24 settembre 2018, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;
gli intimati (OMISSIS) e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non hanno svolto difese;
parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva senza il rispetto dei termini previsti dall’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 7 L. fall., poiche’ non vi era stato modo di sapere da quale procedimento o fonte il P.M. potesse aver attinto le necessarie informazioni in ordine alla pretesa sussistenza della notitia decoctionis;
5. il motivo e’ inammissibile in ragione della sua non decisivita’;
in vero, a fronte dell’iniziativa assunta dalla creditrice (OMISSIS), di per se’ sufficiente ad avviare il procedimento prefallimentare, risulta irrilevante indagare la legittimita’ dell’analoga iniziativa assunta dal Pubblico Ministero;
per di piu’ la doglianza non tiene in alcun conto le indicazioni contenute all’interno della sentenza impugnata, dove la Corte di merito ha puntualmente indicato il procedimento esecutivo civile e il procedimento penale da cui il P.M., tramite segnalazione del giudice civile o direttamente, aveva acquisito la notitia decoctionis;
il mezzo cosi’ risulta pure privo del necessario requisito di riferibilita’ alla decisione impugnata, con cui il ricorrente deve necessariamente confrontarsi;
6. il secondo motivo di ricorso assume la nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e, nel contempo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 194 c.p.c. e articolo 90 disp. att. c.p.c., comma 1 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio gia’ oggetto di discussione fra le parti e la violazione dell’obbligo di astensione del C.T.U.: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il C.Testo Unico aveva violato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, aveva omesso di effettuare i necessari accertamenti al fine di stabilire se i debiti evidenziati nell’istanza di fallimento fossero effettivi, non aveva fornito risposte a tutti i quesiti posti dal Tribunale e aveva disatteso l’obbligo di astenersi, alla luce della potenziale situazione di conflittualita’ in essere;
7. il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile;
va rilevato, innanzitutto, come non siano ammissibili in questa sede rilievi (quali quelli concernenti lo svolgimento di accertamenti e sopralluoghi senza preventiva convocazione dei C.T.P. o l’acquisizione di documenti in assenza di contraddittorio) in merito alla supposta nullita’ della C.Testo Unico che non siano gia’ stati posti nell’ambito del giudizio di reclamo, dato che i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di gravame, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio (Cass. 20694/2018);
cio’ posto, questa Corte si e’ reiteratamente espressa nel senso di ritenere che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che e’ inammissibile l’impugnazione – come quella in esame – con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (si vedano in proposito, per tutte, Cass. 600/2017, Cass. 26831/2014, 6330/2014 e 26157/2014);
il che, peraltro, corrisponde alla ratio decidendi sul punto della decisione impugnata – la quale, laddove assume che nella relazione finale si tiene conto delle osservazioni formulate dal C.T.P., registra proprio come non vi fosse stato alcun pregiudizio al diritto di difesa della reclamante -, non colta ne’ criticata con il mezzo in esame;
infine, le censure riguardanti il mancato accoglimento delle richieste del C.T.P. e le ragioni di inimicizia esistenti fra il consulente e il fratello dell’amministratore della societa’ debitrice non tengono in alcun conto gli argomenti offerti a questo proposito dalla Corte distrettuale ne’ adducono alcuna specifica critica ai medesimi, ma si limitano a riproporre gli argomenti gia’ illustrati in sede di merito;
ne discende la loro inammissibilita’, poiche’ nel ricorso per cassazione la parte non puo’ limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando cosi’ una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima (Cass. 11098/2000);
8. il terzo motivo di ricorso lamenta l’intervenuta violazione dell’articolo 115 disp. att. c.p.c., poiche’ non era stato disposto il rinvio dell’udienza del 5 dicembre 2017 pur a fronte del grave impedimento del difensore rappresentato al giudice relatore;
9. il motivo e’ inammissibile;
l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’articolo 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilita’ di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facolta’ generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, articolo 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attivita’ processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (Cass., Sez. U., 4773/2012);
la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che e’ del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio (Cass. 25783/2018);
rispetto al caso in esame la Corte di merito ha rilevato come non risultasse adeguatamente dimostrato non l’impedimento, ma il presupposto dell’impossibilita’ di sostituzione (con delega al collega dell’esame della relazione peritale da pochi giorni depositata e di eventuali istanze a questa conseguenti), che non poteva essere individuato nella mera allegazione di una generica delicatezza della controversia;
la censura in esame trascura gli argomenti illustrati all’interno della sentenza impugnata, fondati sulla genericita’ delle ragioni rappresentate ai fini del rinvio, e intende, nella sostanza, sollecitare una diversa valutazione circa il ricorrere dei presupposti per la concessione del differimento a causa dell’impossibilita’ di sostituzione del difensore incaricato, senza addurre pero’ alcun elemento idoneo a superare i profili di inammissibilita’ dell’istanza gia’ sottolineati dalla Corte di merito;
10. il quarto motivo prospetta la violazione dell’articolo 5 l. fall. e l’omesso esame di fatti decisivi gia’ oggetto di discussione fra le parti: in tesi di parte ricorrente la Corte d’appello non avrebbe considerato che il credito della (OMISSIS) era inferiore ai debiti che la stessa aveva nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., il credito di (OMISSIS) non era stato pagato perche’ era ancora in fase di definizione e il credito erariale non era stato definitivamente accertato;
11. il motivo e’ inammissibile;
la Corte distrettuale ha ritenuto, all’esito di un esame partito delle singole posizioni, che l’istanza del P.M. e la richiesta di fallimento richiamassero ragioni creditorie certe e liquide, consacrate in titoli esecutivi e comunque non estinte;
a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);
12. il quinto motivo di ricorso denuncia l’intervenuta violazione dell’articolo 5 l. fall. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente apprezzato la piena capacita’ di (OMISSIS) s.r.l. di fronteggiare la propria esposizione debitoria;
13. il motivo e’ inammissibile;
ai fini della dichiarazione di fallimento costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicita’ – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacita’ di produrre beni o servizi con margine di redditivita’ da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonche’ dell’impossibilita’ di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cass. 6978/2019);
la Corte di merito si e’ posta in questa prospettiva laddove, constatata la difficolta’ di realizzo dei crediti vantati nei confronti delle partecipate e di dismissione degli immobili di proprieta’ in ragione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che sugli stessi gravavano, ha ritenuto che il patrimonio di (OMISSIS) s.r.l. fosse insufficiente a soddisfare i crediti esistenti, tenuto conto del fatto che i margini di operativita’ della compagine erano pressoche’ nulli;
il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto – come nel caso di specie – da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014);
14. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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