Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26106.

Istanza di rinvio avanzata dal difensore e discussione orale nella medesima udienza

Qualora il giudice d’appello, rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell’invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d’appello, decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26106. Istanza di rinvio avanzata dal difensore e discussione orale nella medesima udienza

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità professionisti – Società investigativa – Corrispettivo – Pagamento – Onus probandi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 35182/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 614/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Istanza di rinvio avanzata dal difensore e discussione orale nella medesima udienza

RILEVATO

Che:
con sentenza resa in data 21/6/2019, il Tribunale di Savona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di pace di Savona aveva ingiunto alla (OMISSIS) il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per i servizi prestati da quest’ultima in favore della (OMISSIS);
a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver confermato la sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Savona (avuto riguardo alla natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla societa’ opposta e, dunque, all’individuazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione presso il domicilio del creditore), ha rilevato come il ridetto credito avesse trovato piena conferma probatoria nel complesso della documentazione acquisita agli atti di giudizio, non limitata alla mera fatturazione prodotta dalla societa’ creditrice in sede monitoria, bensi’ integrata dalla complessiva corrispondenza intercorsa tra le parti;
sotto altro profilo, il giudice d’appello ha evidenziato come i denunciati inadempimenti della soc. (OMISSIS) non avessero raggiunto alcuna soglia di gravita’ tale da giustificare la risoluzione del contratto per sua responsabilita’, non avendo la (OMISSIS) neppure provveduto a fornire la prova di aver subito danni economicamente valutabili in conseguenza di detti inadempimenti;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso;
(OMISSIS) ha depositato memoria.

Istanza di rinvio avanzata dal difensore e discussione orale nella medesima udienza

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione degli articoli 352 e 281-sexies c.p.c., nonche’ dell’articolo 24 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il Tribunale di Savona erroneamente deciso la causa di appello nelle forme previste dall’articolo 281-sexies c.p.c. nonostante il difensore della (OMISSIS) avesse espressamente richiesto il rinvio della causa per lo scambio delle comparse conclusionali e la successiva discussione, con la conseguente impossibilita’, in forza dell’articolo 352 c.p.c., di procedere all’immediata decisione della causa con la contestuale redazione della motivazione nel verbale di udienza;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come, sulla base degli atti di causa (direttamente esaminati da questo Collegio in ragione della natura rituale della censura), risulti che il giudice d’appello disattese l’istanza di rinvio avanzata in sede di discussione dalla difesa della (OMISSIS) intendendola come motivata esclusivamente dall’impossibilita’ del difensore (dominus) dell’appellante a comparire personalmente; la motivazione del rigetto dell’istanza, infatti, risulta riferita unicamente a tale specifica ragione;
cio’ posto, una volta che il tribunale ebbe a rigettare l’istanza di rinvio invitando le parti alla discussione, deve attribuirsi valore determinante, ai fini della decisione sull’odierna censura, alla mancata sollevazione, da parte del difensore dell’appellante, dell’eccezione di nullita’ dell’invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell’avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali), ritenendo il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, del principio (gia’ in precedenza fatto proprio dalla giurisprudenza questa Corte) ai sensi del quale, qualora la corte d’appello abbia erroneamente applicato l’articolo 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullita’ del procedimento e’ sanata, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest’ultime non si oppongano, ne’ richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresi’ esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex articolo 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, la’ dove le stesse parti abbiano avuto la possibilita’ di svolgere appieno le proprie difese (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011, Rv. 620165 – 01);
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1182 c.c. in relazione all’articolo 20 c.p.c., nonche’ per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 2), per avere il Tribunale di Savona erroneamente omesso di rilevare, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di pace adito in sede monitoria, l’inapplicabilita’, al caso di specie, della norma di cui all’articolo 1182 c.c. nella parte in cui individua il luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie presso il domicilio del creditore, essendo limitata, l’applicazione di detta norma, ai soli casi di obbligazioni pecuniarie liquide, trattandosi, nel caso di specie, dell’avvenuta rivendicazione in sede monitoria, da parte della societa’ avversaria, di un credito illiquido, in quanto non determinato dal titolo o, in ogni caso, non determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 – 01), le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioe’ il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidita’ sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 4;
nel caso di specie, varra’ considerare come il giudice d’appello abbia avuto cura di indicare in modo esplicito i criteri non discrezionali in forza dei quali ha riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla societa’ istante, rilevando come quest’ultima avesse agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni, ciascuna da retribuirsi sulla base di una tabella predeterminata, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum (in relazione a tale ultimo aspetto v. conf. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 – 01);
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2697 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale violato la norma che impone al creditore di dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti del proprio credito rivendicato in giudizio, avendo entrambi giudici del merito erroneamente ritenuto sufficienti, ai fini della prova del credito avversario, il riscontro di documentazione di sostanziale formazione unilaterale, del tutto inidonea a fornire una valida prova ai fini dell’oggettiva dimostrazione dei fatti controversi;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 2697 c.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;
sul punto, varra’ rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’, ai sensi del quale la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura unicamente laddove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla valutazione delle prove (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
cio’ posto, il motivo d’impugnazione cosi’ formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimita’ della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi probatori addotti a conferma degli inadempimenti posti in essere dalla soc. (OMISSIS) (agevolmente riscontrabili dalla copiosa documentazione in atti) e di tenerne conto ai fini della complessiva determinazione dei rapporti creditori tra le parti;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo il giudice a quo disatteso la domanda della (OMISSIS) (anche) sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’appellante, di aver sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del (supposto) inadempimento della controparte, l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del mancato rilievo degli inadempimenti posti in essere dalla soc. (OMISSIS), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilita’ della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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