Impugnazione incidentale tardiva è ammissibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26139.

Impugnazione incidentale tardiva è ammissibile

L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.(In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore – destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese – con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26139. Impugnazione incidentale tardiva è ammissibile

Data udienza 9 giugno 2022

Integrale
Tag/parola chiave: APPELLO CIVILE – APPELLO INCIDENTALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 24978/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1865/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 29.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

 

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FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione al precetto notificatole ad istanza di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (di seguito, (OMISSIS)), per l’importo di Euro 24.529,17, fondato su assegno bancario di traenza dell’importo di Euro 23.823,96. L’opponente dedusse che detto assegno era stato emesso da (OMISSIS) s.r.l., in persona dei legali rappresentanti (OMISSIS) ed (OMISSIS), sicche’ non era ad essa riferibile in proprio, stante l’autonomia della propria posizione rispetto a quella della societa’ di capitali; a seguito di successiva contestazione operata dalla (OMISSIS) circa la genuinita’ della propria sottoscrizione (seppur nella qualita’), l’adito Tribunale dispose CTU grafica, che escluse la riferibilita’ di detta sottoscrizione alla (OMISSIS) stessa e conseguentemente dichiaro’ l’insussistenza del diritto di (OMISSIS) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente, in forza di detto assegno. La (OMISSIS) propose appello in relazione alla liquidazione delle spese, ritenute esigue, mentre l’opposta (OMISSIS) gravo’ incidentalmente la sentenza, seppur tardivamente, deducendo l’intempestivita’ del disconoscimento della sottoscrizione operato dall’opponente, tuttavia non rilevata dal primo giudice. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.4.2019, rigetto’ l’appello principale, ma accolse l’impugnazione incidentale tardiva di (OMISSIS), osservando che la (OMISSIS) aveva originariamente basato la propria opposizione all’esecuzione sulla supposta riferibilita’ dell’emissione dell’assegno a (OMISSIS) s.r.l. e che solo in corso di causa aveva in qualche modo contestato la genuinita’ della propria firma, donde la tardivita’ del disconoscimento ex articolo 215 c.p.c., come appunto sostenuto da (OMISSIS); il giudice del gravame rilevo’, poi, che l’originaria ragione della domanda, ossia la supposta non riferibilita’ dell’emissione dell’assegno ad essa (OMISSIS) in proprio, non poteva essere esaminata, perche’ non riproposta in appello ex articolo 346 c.p.c..
Avverso detta sentenza (OMISSIS) ricorre ora per cassazione, affidandosi a sette motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS) s.a.s..

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte d’appello inserito nella motivazione della sentenza, erroneamente, l’affermazione per cui il precetto era basato su un “suo assegno” (ossia, di essa (OMISSIS)) e che i legali rappresentanti della societa’ che si pretendeva emittente dell’assegno erano appunto l’odierna ricorrente e (OMISSIS), qualificato come suo marito.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., censurandosi la decisione nella parte in cui s’e’ ritenuto che la questione della non riferibilita’ del debito ad essa (OMISSIS) in proprio non fosse stata riproposta in appello e dovesse intendersi rinunciata, tale onere non essendo configurabile rispetto a domande integralmente accolte in primo grado, come quella in questione.
1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2462 c.c., per essere stato emesso l’assegno in questione da (OMISSIS) s.r.l., cui soltanto il debito e’ riferibile.
1.4 – Con il quarto, quinto ed ulteriore motivo (anch’esso rubricato come quanto, ma in realta’ consistente in un sesto motivo), si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia: a) in relazione alla alterita’ soggettiva tra la societa’ emittente ed essa (OMISSIS), nonche’ riguardo alla accertata sottoscrizione apocrifa; b) in relazione alla considerazione, effettuata dal giudice d’appello, circa la tardivita’ del disconoscimento, non essendosi considerato che non v’era ragione di disconoscere gia’ con l’opposizione la propria firma, perche’ l’assegno era stato emesso dalla predetta societa’; c) in relazione alla liquidazione delle spese, oggetto dell’impugnazione principale, nulla essendo stato detto al riguardo dal giudice d’appello.
1.5 – Infine, con il settimo motivo (formalmente sesto) si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 334, 343 e 371 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’inammissibilita’ dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS), nonostante fosse stato tardivamente proposto ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quella oggetto dell’appello principale.

 

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2.1 – Deve esaminarsi per primo, nell’ordine logico in quanto potenzialmente dirimente, il settimo motivo. Esso e’ infondato.
2.2 – La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non avrebbe comunque potuto esaminare l’impugnazione incidentale di (OMISSIS), in quanto tardivamente proposta ed in relazione ad un capo diverso rispetto a quello dell’appello principale, limitato, come s’e’ detto, al solo regolamento delle spese; la (OMISSIS) richiama, all’uopo, i precedenti di Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415, Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29593, e Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, n. 20963.
Viene cosi’ in rilievo il problema concernente le condizioni di proponibilita’ ed ammissibilita’ dell’impugnazione incidentale tardiva, ex articolo 334 c.p.c., comma 1, che assume valenza certamente decisiva, perche’ – ove dovesse ritenersi l’inammissibilita’ dell’impugnazione a suo tempo proposta da (OMISSIS), certamente ben oltre il termine lungo ex articolo 327 c.p.c. (giacche’ la sentenza di primo grado venne pubblicata il 5.4.2017, mentre l’appello incidentale fu proposto con comparsa del 2.2.2018) – sarebbe inevitabile farne discendere la definitivita’ del capo decisorio della sentenza di primo grado con cui venne dichiarata la mancanza del diritto della creditrice precettante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della (OMISSIS). E tanto comporterebbe, in ipotesi, l’assorbimento di tutte le ulteriori doglianze proposte in questa sede dalla stessa (OMISSIS), ad eccezione di quella concernente il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, gia’ oggetto dell’appello principale.

 

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2.3 – In riferimento ai presupposti oggettivi di ammissibilita’ del gravame incidentale tardivo – in linea generale – si registrano in effetti diversificati accenti nella giurisprudenza di legittimita’, essenzialmente riconducibili a due opzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che esso vada dichiarato inammissibile, laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019 n. 27616, Rv. 655641-01, nonche’ Cass., Sez. III, 24 agosto 2020 n. 17614, Rv. 658685-01); secondo una diversa impostazione, si ritiene invece che l’impugnazione incidentale debba sempre considerarsi ammissibile, qualora quella principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sicche’ detta impugnazione puo’ anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investire lo stesso capo per motivi diversi da quelli gia’ fatti valere (cosi’, di recente, Cass., Sez. III, 11 novembre 2020, n. 25285, Rv. 659582-01, nonche’ Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 n. 26164, Rv. 659545-01).
2.4 – Come in parte anticipato, sul tema in parola possono riscontrarsi, in verita’, numerosi interventi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno per lo piu’ riguardato il problema in parola nell’ambito del processo litisconsortile, o con pluralita’ di parti, specie in riferimento a cause scindibili, ex articolo 332 c.p.c..
In questo specifico ambito, in particolare, Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29593, Rv. 651287-01, peraltro pure invocata dalla ricorrente principale, ha affermato che “In base al combinato disposto di cui agli articoli 334, 343 e 371 c.p.c., e’ ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito e’ contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale e’ dichiarata inammissibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall’appellante principale sul capo relativo al ruolo)”.

 

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Detto principio si pone senz’altro in linea con un piu’ risalente indirizzo, affermato, ormai tre lustri orsono, da Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627, Rv. 600589-01, resa a composizione di contrasto, cosi’ massimata: “Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e’ ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
In quest’ambito, si registra pero’ un piu’ recente approdo interpretativo che non appare del tutto in linea con quello teste’ descritto: infatti, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903, Rv. 659289-02, ha affermato (regolando la giurisdizione) che “In tema di danno erariale, l’azione esercitata contro piu’ soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio piu’ cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c.”.
Tuttavia, il problema che viene in rilievo, al riguardo, concerne i processi con pluralita’ di parti, con specifico riferimento ai confini dell’impugnazione incidentale tardiva “adesiva”, proposta dal litisconsorte (come nel caso del condebitore solidale), o comunque proposta da parte diversa da quella contro la quale l’impugnazione principale venne avanzata.
2.5 – Nel caso di cui al ricorso in esame, invece, si tratta di impugnazione incidentale “in senso stretto”, ex articolo 334 c.p.c., comma 1 (per tale intendendosi, appunto, quella “proveniente dalla parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale” – cosi’, ex multis e da ultimo, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903, Rv. 659289-02), e quindi, quella da questa diretta “contro” l’impugnante principale (ossia, la c.d. controimpugnazione): cio’ che puo’ ovviamente verificarsi sia ove si tratti di processo litisconsortile (nel rapporto processuale tra i due soli impugnanti), sia ove il processo verta soltanto tra due parti, come quello che occupa.

 

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E’ proprio in questo specifico ambito che si registra un piu’ risalente arresto (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640, Rv. 464074-01), secondo cui “L’articolo 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui e’ stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, e’ rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale” (in senso conforme, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1998, n. 652, Rv. 511882).
In tal guisa, dunque, si ritenne che:
“(a) la ratio dell’articolo 334 c.p.c., e’ una finalita’ “transattivo-ritorsiva”: la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all’appellante principale;
(b) se questa e’ la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perche’ l’esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
(c) ergo, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma e’ un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, “che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” (cosi’ l’esegesi del citato arresto, come di recente operata, in motivazione, da Cass., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14596, Rv. 658319-01).
Risulta, in effetti, che detto indirizzo sia stato seguito da numerose altre pronunce successive (tra le tante, Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 6470, Rv. 622126-01; Cass., Sez. L, 27 giugno 2014, n. 631635-01; nonche’, in parte qua, la gia’ citata Cass. n. 14596/2020).
Piu’ in dettaglio, Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415, Rv. 649766-01, ha chiaramente precisato (in motivazione), “che a seguito del reiterato intervento delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4640/1989 n. 652/1998), e’ principio ormai consolidato quello per cui l’articolo 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui e’ stata proposta impugnazione, ed a quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c., di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare dei termine ordinario o della propria acquiescenza, integra una disposizione rivolta a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 20040/2015, n. 6470/2012, n. 2126/2006, e n. 6311/1988, la quale ha superato il precedente orientamento che riteneva possibile l’impugnazione incidentale tardiva solo in quanto rimanesse nell’ambito del capo investito dall’impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest’ultimo o da esso dipendente)”.
2.6 – Non mancano tuttavia decisioni che – pur in tale piu’ ristretta prospettiva – sembrano, prima facie, non del tutto in linea con l’impostazione descritta, essendosi talvolta ritenuto di operare taluni distinguo, in particolare dovendo valutarsi se la reazione tardiva della parte destinataria dell’impugnazione principale sia attinente o meno al medesimo rapporto giuridico oggetto di quest’ultima, ovvero se riguardi un diverso rapporto, pure sub iudice. Cosi’, secondo Cass., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24902, Rv. 604923-01, “la parte parzialmente soccombente puo’ proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l’impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli articoli 325 e 327 c.p.c. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilita’ con l’I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell’opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’istituto relativamente all’ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore)” (nel medesimo senso, piu’ di recente, Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 n. 26164, Rv. 659545-01).
Si tratta, pero’, di una peculiare applicazione dei gia’ visti principi al processo con cumulo oggettivo delle domande, non certo di arresti di segno contrario all’insegnamento della citata Cass., Sez. Un. 4640/1989.

 

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2.7.1 – Cio’ e’ invece sostenibile – da quanto consta e almeno avuto riguardo all’epoca piu’ recente – per effetto di un paio di pronunce di legittimita’, infatti rese in processi vertenti tra due sole parti; si tratta, in particolare, di Cass., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12387, Rv. 640222-01, nonche’ di Cass., Sez. L, 14 marzo 2018, n. 6156, Rv. 647499-01, cosi’ massimata: “L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l’omessa pronuncia sulle spese dell’ordinanza d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l’impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all’impugnazione principale)”. Quest’ultima decisione, come si vede, e’ stata resa in fattispecie assai simile rispetto a quella che occupa, benche’ a situazioni invertite, giacche’ il ricorrente principale aveva impugnato la decisione sul merito della vicenda, mentre il ricorrente incidentale aveva tardivamente reagito proprio sul capo inerente alle spese.
2.7.2 – Quello appena illustrato e’, pero’, un orientamento decisamente minoritario (seguito in termini, da quanto consta, soltanto da Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18139; Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22774; Cass., Sez. I, 29 dicembre 2018, n. 33555; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 5748 e Cass., Sez. VI-L, 7 aprile 2022, n. 11604, tutte non massimate), peraltro motivatamente disatteso, tra le altre, da Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13651, Rv. 649085-01, secondo cui “L’impugnazione incidentale tardiva e’ ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli gia’ fatti valere, poiche’ la “ratio” della relativa disciplina e’ quella di consentire alla parte, che avrebbe di per se’ accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l’assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l’interesse ad impugnare tutte le volte che l’eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o piu’ grave, secondo un’interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., atteso che una diversa, e piu’ restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un’autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale e’ rimasta soccombente”.
Esso nasce, a ben vedere, non tanto dal consapevole ripudio dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 4640/1989, bensi’ da una non convincente lettura di Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, operata specialmente dal primo degli arresti poc’anzi citati (ossia, da Cass. n. 12387/2016, che peraltro in motivazione indica quest’ultima pronuncia come “Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2011, n. 24627”, ovviamente per mero lapsus calami).
Infatti, non vi si considerano, in primo luogo, i principi specialmente valevoli per l’impugnazione incidentale “in senso stretto” gia’ affermati dalla piu’ volte citata Cass., Sez. Un., n. 4640/1989 (oltre che da Cass., Sez. Un., n. 652/1998), che l’arresto del 2007 – dalla cui peculiare lettura muove, come s’e’ detto, l’orientamento minoritario – non mette affatto in discussione, concernendo esso principalmente la tematica dell’impugnazione incidentale adesiva nel processo con pluralita’ di parti. Ma, soprattutto, deve, qui e ora, rilevarsi come le due pronunce dissonanti non focalizzino adeguatamente un ulteriore aspetto, ossia che – specialmente nel processo con due sole parti (o comunque, ove si tratti di impugnazione incidentale “in senso stretto”) – l’impugnazione principale mira ad alterare comunque l’equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quella stessa impugnazione: come e’ plasticamente esemplificato dalla stessa vicenda che qui occupa, la parte la cui domanda sia stata rigettata puo’ ben accettare l’esito del giudizio a se’ sfavorevole, specie a fronte di una condanna alle spese non troppo “impegnativa”. Tuttavia, ove la parte vittoriosa impugni in via principale il capo che una simile regolamentazione abbia disposto, gia’ per cio’ solo detto equilibrio viene ad alterarsi, prospettandosi per il soccombente un possibile esito (ossia, una ben piu’ consistente condanna alle spese) che questi, nella sua personale e soggettiva valutazione, ben puo’ ritenere a quel punto non piu’ accettabile.
In altre parole, la soluzione che qui si propugna – rapportata alla specifica ipotesi dell’impugnazione incidentale “in senso stretto”, peraltro in tutto conforme a ben due arresti delle Sezioni Unite, ossia le sentenze n. 4640/1989 e n. 652/1998, piu’ volte citate – esprime, al fondo, l’identica ratio sottesa alla valutazione dell’interesse all’impugnazione incidentale in rapporto con l’alterazione dell’equilibrio realizzata dall’impugnazione principale; cio’ che costituisce, a ben vedere, il trait d’union tra le pur diverse sensibilita’ che, sul tema dell’impugnazione incidentale tardiva in generale, questa Corte ha piu’ volte manifestato, specialmente con quelle pronunce dichiaratamente in linea con l’ulteriore arresto reso sul tema, di piu’ ampia portata, dalle piu’ volte citata Sezioni Unite n. 24627/2007 (arresto tuttavia messo in discussione, per quanto non apertamente, dalla gia’ citata Cass., Sez. Un., 23903/2020; deve qui ribadirsi, pero’, che detta ultima questione qui specificamente non rileva, siccome riferita a fattispecie speciale rispetto a quella cui si attaglia il principio generale affermato in precedenza).

 

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2.8 – Ritiene dunque la Corte non necessario investire nuovamente della specifica questione le Sezioni Unite, giacche’ quello che si e’ definito come “orientamento minoritario” puo’ in realta’ ascriversi a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell’elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati; deve quindi riaffermarsi il seguente principio di diritto: “l’articolo 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui e’ stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, e’ rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorche’ autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale”.
2.9 – Pertanto, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione di tale principio, il motivo in esame e’ rigettato.
3.1 – Per passare all’esame degli altri mezzi di censura, il primo motivo e’ inammissibile, per difetto di decisivita’ e di specificita’.
Infatti, quelli denunciati dalla ricorrente – ossia, l’essersi riferita la Corte d’appello ad un “suo assegno bancario”, cioe’ di essa (OMISSIS), o anche al fatto che tale (OMISSIS) era suo marito – sono errori (ove possano considerarsi tali e non mere imprecisioni) che in nulla sorreggono la motivazione, tanto e’ vero che la questione viene dedotta dalla stessa ricorrente, piu’ che come vero e proprio vizio, come riprova della presunta superficialita’ con cui il giudice d’appello avrebbe deciso la controversia.
4.1 – Il secondo motivo e’ infondato.
Infatti – nel sostenere la tesi per cui la propria domanda era stata interamente accolta, sicche’ non v’era alcuna necessita’ di riproporre in appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la questione circa l’ascrivibilita’ del debito alla (OMISSIS) s.r.l., anziche’ ad essa (OMISSIS), che aveva firmato l’assegno di traenza solo nella qualita’ di amministratore della societa’ stessa – la ricorrente mostra di confondere la natura propria dell’opposizione all’esecuzione (quale azione diretta all’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata) con le ragioni poste a sostegno della stessa (ossia, con la causa petendi – v. Cass., Sez. L, 7 marzo 2003, n. 3477, Rv. 560993-01; Cass., Sez. VI-3, 20 gennaio 2011, n. 1328, Rv. 615952-01; Cass., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17441, Rv. 654355-02), che ovviamente possono essere le piu’ varie, a seconda della prospettazione della stessa parte opponente. Insomma, e per tornare al caso di specie, altro e’ opporsi ex articolo 615 c.p.c., comma 1, perche’ il debito non e’ riferibile all’intimato, ma ad altro soggetto, altro e’, invece, opporsi perche’ il titolo esecutivo (assegno di traenza) reca una firma apocrifa, non appartenente all’intimato stesso.
Cio’ e’ tanto vero che il Tribunale aveva si’ accertato l’insussistenza di un tale diritto di procedere in executivis in capo alla (OMISSIS), ma non gia’ perche’ l’assegno era stato emesso da (OMISSIS) s.r.l., bensi’ perche’ la firma di traenza non apparteneva alla intimata (OMISSIS), giacche’ appunto apocrifa: e quindi evidente che si tratti di due causae petendi del tutto diverse, entrambe azionate dall’opponente in primo grado.
Del resto, dalla lettura del ricorso non e’ dato neppure desumere idoneamente in che modo la stessa ricorrente abbia reagito, in sede processuale, all’impugnazione incidentale, ossia se ella abbia o meno depositato comparsa in replica o comunque dedotto alcunche’ alla prima udienza utile successiva, solo in tali occasioni dovendo comunque eventualmente valutarsi la tempestivita’ della riproposizione della domanda non decisa (ossia, quella circa la non riferibilita’ del debito ad essa (OMISSIS)), ex articolo 346 c.p.c., che la Corte d’appello ha accertato non essere comunque mai avvenuta e quindi rinunciata.
5.1 – Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito, giacche’ la questione circa la riferibilita’ dell’assegno alla (OMISSIS) in proprio – e non, come si pretenderebbe col mezzo in discorso, alla (OMISSIS) s.r.l. – e’ oramai coperta dal giudicato, anche in dipendenza della sorte delle relative censure sul punto formulate in questa sede.
6.1 – I motivi quarto, quinto e sesto (formalmente, ancora quinto), sono inammissibili sotto plurimi profili.

 

Impugnazione incidentale tardiva è ammissibile

Anzitutto, essi sono stati proposti per pretesa omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (ossia, circa la validita’ del titolo esecutivo, il disconoscimento della sottoscrizione e la liquidazione delle spese legali di primo grado); si tratta di vizi, pero’, che fanno inequivoco riferimento al testo non piu’ in vigore dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a seguito della riforma del 2012, dal che discende appunto l’inammissibilita’ delle doglianze; infatti, il vizio motivazionale puo’ ancora oggi denunciarsi col ricorso per cassazione, ma solo nella misura in cui si neghi la ricorrenza, almeno, del “minimo motivazionale” ex articolo 111 Cost., comma 6 (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), cio’ che non viene affatto messo in discussione dai mezzi in esame, peraltro ciascuno ulteriormente inammissibile per ragioni proprie.
6.2 – Infatti, il quarto mezzo e’ pure privo di qualsivoglia censura alla decisione, neppure accennata per implicito, donde l’inammissibilita’ per difetto di specificita’.
6.3 – Ancora, il quinto mezzo e’ pure inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi della gravata sentenza: poiche’ la Corte d’appello ha accertato l’onere di disconoscimento dell’assegno a firma della (OMISSIS), ex articolo 215 c.p.c., non puo’ certo sostenersi – come la ricorrente pretende fare, col mezzo in parola – che non v’era alcun interesse ad operare detto disconoscimento, in quanto l’assegno era riferibile alla societa’. Come gia’ visto, infatti, si tratta di due causae petendi diverse, tanto e’ vero che il Tribunale aveva accolto l’opposizione proprio per la natura apocrifa della firma (connessa, appunto, al disconoscimento), e non gia’ per la pretesa alterita’ soggettiva, ex latere debitoris; ne consegue che la statuizione in questione non e’ stata adeguatamente censurata.
6.4 – Il sesto motivo, infine, e’ inammissibile perche’ la ricorrente non coglie – neanche in tal caso – la ratio decidendi della gravata sentenza; la (OMISSIS) non considera, infatti, che la Corte territoriale ha ritenuto che l’accoglimento dell’appello incidentale travolgesse l’appello principale, che per tale ragione non e’ stato deciso: una volta accertata la soccombenza della (OMISSIS) sul merito, non puo’ ovviamente discutersi della correttezza o meno di un capo della decisione di primo grado (quello attinente, cioe’, al regolamento delle spese) incompatibile con la soccombenza riconosciuta in appello. Pertanto, neppure tale statuizione e’ stata opportunamente impugnata.
7.1 – In definitiva, il ricorso e’ rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

Impugnazione incidentale tardiva è ammissibile

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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