Istanza di riassunzione del processo sospeso

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 luglio 2021| n. 21763.

Istanza di riassunzione del processo sospeso.

Il provvedimento che abbia respinto l’istanza di riassunzione del processo sospeso ex articolo 297 del codice di procedura civile è suscettibile di essere impugnato con regolamento necessario di competenza ai sensi dell’articolo 42 del codice di procedura civile, salvo che si tratti di provvedimento meramente confermativo di precedente provvedimento di rigetto di una prima istanza di riassunzione.

Sentenza|29 luglio 2021| n. 21763. Istanza di riassunzione del processo sospeso

Data udienza 22 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Sospensione – Non obbligo ma possibilità – Due giudizi – Rapporto di pregiudizialità – Pregiudizialità tecnica e pregiudicante – Definizione con sentenza non passata in giudicato – Regolamento di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez.

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 38285-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il 12/11/2019 (R.G. n. 2806/2013);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, il quale conclude chiedendo l’accoglimento del proposto regolamento di competenza, con conseguente annullamento, perche’ illegittima, dell’ordinanza, pubblicata in data 12 novembre 2019, con cui il Tribunale di Ancona in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di (OMISSIS), presentata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., di fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio.

Istanza di riassunzione del processo sospeso

FATTI DI CAUSA

– La presupposta vicenda processuale.
La sig.ra (OMISSIS) – alla quale era stato intimato nel (OMISSIS) lo sfratto per morosita’ in relazione all’immobile ad uso commerciale (sito in (OMISSIS)) concessole in locazione dai proprietari sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) – propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona e, previa chiamata in causa del proprietario ( (OMISSIS)) del lastrico solare sovrastante l’immobile condotto in locazione, chiese l’autorizzazione al rilascio dell’immobile affinche’ non maturassero ulteriori canoni locatizi e il rigetto dell’intimazione di sfratto e del monitorio ex adverso pure richiesto, proponendo, altresi’, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione a causa del grave inadempimento dei locatori, con conseguente loro condanna al risarcimento dei relativi danni in solido con il (OMISSIS).
Si costitui’ in giudizio il chiamato in causa che, a sua volta, venne autorizzato ad evocare in causa a titolo di manleva il progettista-direttore dei lavori (OMISSIS), il quale, costituitosi, venne autorizzato, a sua volta, ad evocare in garanzia la Compagnia assicurativa (OMISSIS) s.p.a., per essere, a sua volta, dalla stessa manlevato nell’ipotesi di una sua eventuale condanna.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Venne, quindi, eccepito e ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialita’ tra il giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto n. 2806/2013 r.g. e quello pendente dinanzi allo stesso Tribunale n. 540/2012 r.g. (cui era stato riunito il giudizio n. 2080/2012 r.g.) riguardante le pretese risarcitorie formulate dagli opposti, proprietari dell’immobile, per i danni patiti dall’asserito cedimento del lastrico solare sovrastante l’immobile (con le correlate domande di manleva), i quali avevano convenuto gli stessi soggetti chiamati in causa nel suddetto giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Ancona, riservatosi all’udienza dell’11 aprile 2014, dispose, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudicante riguardante la domanda risarcitoria. Quest’ultimo venne poi deciso in primo grado con sentenza n. 1442 del 2016 di accoglimento delle pretese attoree e con la condanna dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni.
Sul ravvisato presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato di quest’ultima sentenza, la (OMISSIS) – opponente nel giudizio pregiudicato di sfratto per morosita’ – proponeva istanza di riassunzione di quest’ultimo giudizio e all’udienza del 21 luglio 2017, fissata per la sua prosecuzione, le controparti facevano presente che, diversamente da quanto prospettato dalla riassumente, la predetta sentenza di primo grado resa nel giudizio pregiudiziale era stata, invece, impugnata dinanzi alla Corte di appello di Ancona. Pertanto, sulla scorta della verifica di quest’ultima circostanza, il Tribunale di Ancona, riservatosi all’esito dell’anzidetta udienza, confermava la precedente disposta sospensione del giudizio pregiudicato.
Tuttavia, successivamente, la (OMISSIS) reiterava l’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, motivata sulla circostanza che l’appello nel giudizio pregiudiziale era stato proposto nei confronti di tutte le parti, tranne che avverso i proprietari danneggiati, opposti nel giudizio pregiudicato, circostanza dalla quale poteva presumersi “che l’impugnazione fosse stata proposta per motivi estranei all’oggetto del “giudizio sospeso”, “il che avrebbe fatto venir meno i presupposti della sospensione”. Si era, in effetti, constatato che (OMISSIS) aveva formulato appello – in via principale limitatamente alla dedotta operativita’ della polizza assicurativa (per la cui affermazione aveva chiamato in causa la suddetta compagnia assicuratrice) e che, a sua volta, (OMISSIS) aveva avanzato appello in via incidentale condizionandone la sua decisione all’ipotesi in cui l'(OMISSIS) avesse, a sua volta, proposto appello incidentale anche con riferimento al capo della sentenza con cui era stata affermata la responsabilita’ dell’assicurato e di esso (OMISSIS), dichiarando anticipatamente la sua volonta’ di rinunciare all’impugnazione incidentale ove la citata Compagnia assicuratrice non avesse contestato i menzionati capi di sentenza. E poiche’, in effetti, la suddetta societa’ assicuratrice aveva formulato appello incidentale al solo fine di contestare l’operativita’ della polizza assicurativa, il (OMISSIS) rinunciava al suo gravame (incidentale).

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Sulla scorta della delimitazione di questo sopravvenuto quadro processuale, che aveva visto diventare incontrovertibile la richiamata sentenza n. 1442/2016 nel giudizio pregiudiziale con riguardo alla domanda sulla responsabilita’ civile (per come accertata) delle parti in causa e che, percio’, nel giudizio pregiudicato, precedentemente sospeso, rimaneva ancora pendente il contenzioso sulla sussistenza o meno della responsabilita’ dei proprietari (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al rapporto di locazione dagli stessi stipulato con la (OMISSIS) (che si era opposta, per tale ragione, all’intimazione di sfratto operata dagli stessi (OMISSIS)), oggetto quest’ultimo che era rimasto estraneo al giudizio pregiudiziale, la medesima (OMISSIS), con ulteriore istanza formulata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., chiedeva che venisse fissata l’udienza di prosecuzione dell’indicato giudizio ritenuto pregiudicato.
Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 12 novembre 2019 (adottato in difetto di preventivo contraddittorio), rigettava l’istanza di fissazione di udienza di prosecuzione del giudizio relativo all’opposizione all’intimazione di sfratto. E cio’ sul presupposto che non fosse venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa alla precedente disposta sospensione, ovvero che non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai giudizi riuniti pregiudicanti che avrebbe dovuto riguardare tutte le parti coinvolte nel giudizio, evidenziandosi, altresi’, che non appariva pertinente il richiamo all’articolo 337 c.p.c., poiche’ la sentenza di primo grado (nel giudizio pregiudicante) era intervenuta precedentemente al provvedimento di sospensione (essendo stata emanata nelle more).
– il ricorso per regolamento di competenza.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Avverso quest’ultimo provvedimento reso dal Tribunale di Ancona il 12 novembre 2019, con cui – come posto in risalto – era stata respinta l’istanza di (fissazione dell’udienza) di prosecuzione del giudizio da considerarsi pregiudicato, cosi’ implicitamente confermandosi la persistenza delle condizioni per l’operativita’ della sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., la (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza dinanzi a questa Corte.
Con un unico motivo di ricorso, ha impugnato detto provvedimento, per quanto ancora qui rileva, nella parte in cui aveva escluso – per le riportate ragioni – l’intervenuta cessazione del nesso di pregiudizialita’ che aveva giustificato la rilevata sussistenza dei presupposti per il mantenimento della sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. (respingendo, percio’, l’istanza formulata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c.), lamentando la violazione delle norme in tema di sospensione necessaria ai sensi del citato articolo 295 c.p.c. atteso che il Tribunale, nel rigettare l’istanza di prosecuzione del processo, non avrebbe tenuto conto dell’orientamento delle Sezioni unite espresso con la sentenza 19 giugno 2012 n. 10027 – pure richiamato nell’istanza – secondo cui quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialita’ e il giudizio pregiudicante viene definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione e’ possibile soltanto ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, ricavandosi tale regola in base ad un’interpretazione sistematica dell’articolo 282 c.p.c., con la conseguenza che l’articolo 295 c.p.c. si applica “al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi di primo grado, senza che il pregiudicante sia stato ancora deciso”.
La ricorrente ha prospettato, inoltre, l’erroneita’ dell’affermazione del Tribunale nel senso della rilevata non pertinenza del richiamo all’articolo 337 c.p.c., comma 2, ravvisandone l’inconferenza sul presupposto che la sospensione necessaria puo’ sussistere solo finche’ i due giudizi siano pendenti in primo grado, mentre, quando sopravviene nel giudizio pregiudicante una sentenza non definitiva, la sospensione potrebbe eventualmente persistere, ma soltanto ai sensi del citato articolo 337 c.p.c., comma 2, e previa revoca del provvedimento di sospensione necessaria disposta in forza dell’articolo 295 c.p.c..
Pertanto, ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto semmai revocare l’ordinanza di sospensione adottata ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. e poi provvedere, con “opportune motivazioni”, alla sospensione in forza dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, e, ad ogni modo, neppure si sarebbero potuti ritenere sussistenti gli elementi per sospendere ai sensi di quest’ultima norma.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

La ricorrente ha concluso, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si e’ difeso con memoria (OMISSIS), deducendo che, una volta sospesa la causa pregiudicata, tale deve rimanere fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio pregiudicante.
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento.
Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza pubblica dinanzi a queste Sezioni unite.
– L’ordinanza interlocutoria del 13 gennaio 2021, n. 362.
Con questa ordinanza la VI Sez. civ.-3 ha manifestato l’auspicio di “un approfondimento” sull’interpretazione del rapporto tra l’articolo 297 c.p.c., comma 1, che inserisce l’espresso riferimento al giudicato, attribuendo cosi’ spessore alla “definizione” indicata dall’articolo 295 c.p.c. al fine di chiarire perche’, proprio questa interpretazione che la norma “sopporta” (richiamandosi l’espressione propriamente utilizzata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10027 del 2012), debba essere scelta e preferita (costituendo una delle interpretazioni possibili) e, al contrario, debba ritenersi erronea l’interpretazione che non vi legge esclusivamente una misura temporale.
Prima, pero’, di esaminare i termini dell’invocato approfondimento (sotto forma di questione di massima di particolare importanza), la citata Sezione ritiene, in linea pregiudiziale, sussistente l’ammissibilita’ del proposto regolamento di competenza richiamando, in via esclusiva (e senza ulteriori valutazioni o disamina di altri orientamenti giurisprudenziali), l’ordinanza della VI Sez. – 1 n. 27958/2013, ad avviso della quale deve, per l’appunto, ritenersi ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l’istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., in quanto l’articolo 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, e’ suscettibile di interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessita’ della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un’abnorme quiescenza (al limite, “sine die”) del processo, non piu’ giustificata dall’esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., comma 2.

 

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Premessa l’ammissibilita’ del regolamento (sulla cui controvertibilita’ si ritornera’ diffusamente in seguito), la Sezione rimettente osserva che “il nucleo della questione” formulata dalla ricorrente attiene al rapporto tra la sospensione necessaria e la sospensione facoltativa nel senso che “la sospensione necessaria verrebbe meno, per dar luogo a un’eventuale sospensione facoltativa, qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato”.
Sotto il profilo cronologico premette che la sospensione del giudizio in esame a norma dell’articolo 295 c.p.c. e’ pacificamente avvenuta anteriormente alla pronuncia di sentenza da parte dello stesso Tribunale nella causa ritenuta pregiudicante.
Sotto il profilo interpretativo evidenzia che il giudice di merito nel rigettare l’istanza di prosecuzione ha affermato la permanenza della “situazione pregiudiziale sottesa all’adozione del provvedimento di sospensione” ex articolo 295 c.p.c. fino al raggiungimento del giudicato nella controversia pregiudicante e reputando applicabile l’articolo 337 c.p.c., comma 2, esclusivamente nel caso diverso da quello di specie – in cui sussista una sentenza non passata in giudicato che sia anteriore al provvedimento di sospensione. Osserva inoltre che la concisa motivazione del provvedimento oggetto di ricorso rinvia ai due diversi paradigmi normativi di cui all’articolo 295 c.p.c. e articolo 337 c.p.c., comma 2: – il primo presuppone un nesso di pregiudizialita’ con un’altra controversia dalla cui “definizione dipende la decisione del giudizio stesso”, definizione che si traduce nel passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia pregiudiziale a norma dell’articolo 297 c.p.c. e impone la sospensione necessaria ovvero obbligatoria; – il secondo presuppone un nesso di pregiudizialita’ nel caso in cui “l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in un diverso processo, questo puo’ essere sospeso se tale sentenza e’ impugnata” e attribuisce al giudice, in assenza di giudicato, un potere discrezionale di sospensione facoltativa.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

L’ordinanza interlocutoria richiama, poi, ampiamente le argomentazioni del citato precedente delle Sezioni unite del 2012 che ha fornito un’interpretazione espansiva degli effetti della sospensione facoltativa e una corrispondente interpretazione restrittiva di quelli della sospensione necessaria.
Pone in luce, al riguardo, come tale precedente sia stato oggetto di particolare attenzione dottrinale – anche in senso critico – e che non sia stato del tutto “assorbito” dalla giurisprudenza di legittimita’ successiva, specialmente con riferimento agli effetti della sospensione necessaria, restando utilizzato, per lo piu’, per quelli della sospensione facoltativa (si richiamano, in particolare, tra le piu’ recenti, Cass. n. 17623/2020, ord.; Cass. n. 23989/2019, ord.; Cass. n. 12999/2019).
Evidenzia, altresi’, che l’orientamento prevalso nella giurisprudenza di legittimita’ valorizza l’effetto della sospensione necessaria che e’ quello di attendere il giudicato effettivo, e non quello di attendere un giudicato potenziale, costituito da una mera sentenza di primo grado (come sembrerebbe avallare il citato precedente delle Sezioni Unite) e che detto prevalente orientamento non mostra sfavore verso l’istituto della sospensione quale incidente rallentatore del processo, non conforme al novellato articolo 111 Cost., ne’ mostra di condividere la “presunzione di conformita’ a diritto” della pronuncia sopravvenuta (come rilevato dalle Sezioni unite con la citata sentenza del 2012), anche se non ancora passata in giudicato; al contrario, ravvisa nella sospensione necessaria proprio uno strumento di risparmio processuale, con effetti semplificatori.
Si sostiene – sempre nell’ordinanza di rimessione – che il rischio di interpretare il riferimento al giudicato, presente nell’articolo 297, comma 1, solo come “indice temporale” – e non piu’ “contenutistico” – ai fini della riassunzione, potrebbe introdurre un potere dispositivo delle parti non distante proprio da quello anteriore alla riforma del 1990: le parti, infatti, potrebbero decidere di attendere il giudicato, o di attenderlo per una certa misura temporale, o comunque anche mutare la loro volonta’ di attesa per sopravvenute ragioni.
Evitare il conflitto di giudicati a questo punto si trasformerebbe in una scelta delle parti – che possono tra loro concordare l’attesa – relegando la valutazione affidata al giudice ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, ad una mera eventualita’, in quanto condizionata al presupposto costituito dalla scelta di riassunzione; l’impulso processuale condizionerebbe cosi’ il paradigma del giudicato nella pregiudizialita’.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Ritiene, infine, il Collegio rimettente che proprio l’incompletezza del passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite n. 10027 del 2012, riguardante l’interpretazione dell’istituto della sospensione in riferimento all’articolo 297 c.p.c., comma 1, puo’ aver giustificato – nonostante l’ampiezza delle considerazioni di natura generale peraltro formulate nello stesso precedente da parte delle successive pronunce la percezione che questo settore motivazionale fosse da considerare alla stregua di un obiter dictum. Comunque, considerata appunto la permanenza, gia’ evidenziata, della lettura da parte delle Sezioni semplici – dell’articolo 297 come statuente un obbligo (e quindi non frutto di un potere dispositivo delle parti, ne’ di una discrezionalita’ del giudice) di attesa del giudicato in caso di sospensione necessaria, con la citata ordinanza interlocutoria il suddetto collegio ha ritenuto che, con riferimento all’interpretazione dell’endiadi composta dagli articoli 295 e 297 c.c., sussistessero quantomeno le condizioni per l’individuazione di una questione di massima di particolare importanza.
Il Primo Presidente, recependo la sollecitazione proveniente dalla Sezione rimettente con la esaminata ordinanza interlocutoria, ha rimesso la risoluzione della individuata questione di massima di particolare importanza a queste Sezioni unite, ai sensi dell’articolo 374 c.c., comma 2.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione pregiudiziale dell’amrnissibilita’ del regolamento di competenza.
1. Rileva il collegio che occorre necessariamente valutare, in via pregiudiziale, se il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. possa ritenersi o meno ammissibile (profilo, peraltro, non preso in considerazione da alcuna delle parti costituite nei relativi atti difensivi ne’ dal P.G. nelle sue conclusioni, ma che ovviamente – e’ assoggettabile a rilievo d’ufficio).
E’ da premettere che – secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte – il provvedimento di sospensione del processo, adottato ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., pur avendo la forma dell’ordinanza, non e’ revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiche’ tale revocabilita’ confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilita’ mediante regolamento necessario di competenza, con la conseguenza che, ove la parte anziche’ proporre il regolamento nel termine previsto dall’articolo 47 c.p.c., comma 2, abbia presentato istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione al giudice che l’aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l’inammissibilita’ del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso – mediante la inammissibile proposizione di un’istanza di revoca – il termine perentorio dalla norma stessa previsto (cfr. Cass. n. 8748/2004, n. 17747/2013 e n. 17129/2015 per tutte).
Come gia’ posto in evidenza, il collegio rimettente ha consapevolmente applicato il principio espresso con l’ordinanza della Sezione VI-1 n. 27958/2013, ad avviso della quale la specialita’ della norma processuale ammissiva del regolamento necessario di competenza – che la giurisprudenza consolidata ritiene insuscettibile di applicazione analogica oltre i limiti testuali, in una fattispecie connotata da margini di discrezionalita’ del giudice – non ne preclude simmetricamente l’applicazione estensiva ad una diversa ipotesi, connotata invece dal vincolo di necessita’ della tempestiva riassunzione, quale quella relativa alla fattispecie speculare del rigetto dell’istanza di riassunzione formulata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., a cui fa riscontro il diritto della parte a non subire un irreparabile effetto estintivo del giudizio. E cio’ non senza aggiungere l’ulteriore rilievo della rispondenza della soluzione positiva al principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost., comma 2), che impone il ricorso ad un rimedio processuale avverso un’ipotesi di abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, non piu’ giustificata dall’esigenza di un accertamento pregiudiziale.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Queste Sezioni unite ritengono che l’orientamento estensivo della proponibilita’ del regolamento (necessario) di competenza predicato dalla citata ordinanza n. 27958/2013 possa essere condiviso; tuttavia, non risulta applicabile nella fattispecie concretamente dedotta in giudizio.
Ed invero, con riferimento alla vicenda processuale in esame, e’ rimasto univocamente accertato che il Tribunale di Ancona aveva, nel giudizio pregiudicato, respinto una prima istanza di prosecuzione (a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 luglio 2017) e confermato la sospensione tenuto conto che la decisione di primo grado del giudizio pregiudicante risultava impugnata dinanzi alla locale Corte d’appello (con attribuzione del n. 376/2017 r.g.). Successivamente, pero’, era stata reiterata l’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, motivata sulla circostanza che l’appello nel giudizio pregiudiziale era stato proposto nei confronti di tutte le parti, tranne che avverso i proprietari danneggiati, opposti nel giudizio pregiudicato (che avevano visto accolta la loro pretesa risarcitoria), circostanza dalla quale poteva presumersi “che l’impugnazione fosse stata proposta per motivi estranei all’oggetto del “giudizio sospeso” “il che avrebbe fatto venir meno i presupposti della sospensione”.
Il Tribunale di Ancona, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti (e, quindi, in assenza di preventiva instaurazione del contraddittorio), rigettava come si e’ ricordato – l’istanza con provvedimento del 12 novembre 2019, oggetto di impugnazione con il regolamento di competenza che ci occupa.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Quindi, come e’ possibile evincere dall’evoluzione in concreto dello svolgimento del giudizio, la nuova (seconda) istanza di prosecuzione da parte della (OMISSIS) e’ stata proposta in conseguenza di questa ulteriore situazione processuale che era venuta ad emergere, rispetto alla quale il Tribunale di Ancona, con il citato provvedimento, si e’ determinato nel senso del suo rigetto, non fissando l’udienza di prosecuzione del giudizio “pregiudicato”, ribadendo, nella sintetica motivazione a supporto, che non era venuta meno la situazione pregiudiziale sottesa all’adozione dell’ordinanza di sospensione ex articolo 295 c.p.c., ovvero che non si era verificato il passaggio in giudicato della decisione relativa ai giudizi iscritti ai nn. 40/2012 e 2080/2012 che avrebbe dovuto riguardare tutte le parti coinvolte nel giudizio “pregiudicato”, non essendo, altresi’, pertinente il richiamo all’articolo 337 c.p.c., posto che la sentenza di primo grado non era intervenuta antecedentemente al provvedimento di sospensione ma era stata emessa nelle more.
Quindi, si verte propriamente nel caso del rigetto di un’istanza formulata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c. e non di un’istanza di revoca della disposta precedente sospensione.
Orbene, dal rappresentato sviluppo processuale e pur aderendosi all’interpretazione estensiva conseguente alla richiamata ordinanza di questa Corte n. 27958/2013 (valorizzata, sul piano meramente generale, con l’ordinanza di rimessione), emerge all’evidenza che l’odierna ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare tempestivamente con regolamento di competenza il primo provvedimento di diniego dell’istanza di prosecuzione del giudizio formulata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., non potendo avvalersi di tale strumento avverso il secondo provvedimento di rigetto della richiesta di fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio ancora ritenuto pregiudicato e che non avrebbe – secondo l’avviso del Tribunale di Ancona – potuto essere definito prima del passaggio in giudicato della sentenza da adottare nel giudizio pregiudiziale (ovvero pregiudicante).
E cio’ senza tralasciare di considerare che lo stesso Tribunale, ove avesse tenuto conto della mancata impugnazione del capo di sentenza che aveva statuito sul rapporto pregiudiziale (da cui il suo sopravvenuto passaggio in giudicato), poiche’ l’appello aveva investito altri capi non dipendenti dalla decisione sul predetto rapporto, avrebbe dovuto ritenere come legittimamente proposta ed accoglibile l’istanza di riassunzione ex articolo 297 c.p.c., non permanendo piu’ le condizioni per l’applicabilita’ (pur se qualificata, in generale, necessaria) della sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c..

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Infatti, nel caso di specie, l’appello era stato limitato solo ai capi della sentenza emessa in relazione al giudizio ritenuto pregiudiziale che involgevano le domande attinenti all’operativita’ o meno della garanzia assicurativa (per la dichiarazione di manleva a carico della compagnia assicuratrice), mentre con riferimento alla statuita fondatezza – con la sentenza di primo grado dell’azione risarcitoria in favore dei proprietari (OMISSIS) dell’immobile locato alla (OMISSIS) contro il proprietario ( (OMISSIS)) della sovrastante terrazza dalla quale si erano originate le infiltrazioni non era stato formulato appello (con il conseguente passaggio in giudicato della relativa pronuncia), ragion per cui non si poneva piu’ una questione di “pregiudizialita’ tecnica” circa il rapporto tra un giudizio (rilevato come) pregiudicante e un giudizio pregiudicato ai fini della persistente operativita’ della sospensione prevista dall’articolo 295 c.p.c. (con la derivante accoglibilita’ dell’istanza di prosecuzione di cui all’articolo 297 c.p.c. del giudizio inizialmente ritenuto dipendente dalla definizione di quello pregiudiziale).
Ma, indipendentemente da queste ultime osservazioni, pur volendo considerare, in via generale, ammissibile il regolamento di competenza (in conformita’ alla ricordata ordinanza n. 27958/2013) avverso il provvedimento di diniego dell’istanza avanzata ai sensi dell’articolo 297 c.p.c., tuttavia, qualora dopo un primo provvedimento del genere ne venga reiterato un altro, conseguente ad una successiva richiesta di fissazione della nuova udienza per la sospensione (basata sugli stessi presupposti), la mancata proposizione del regolamento avverso la prima ordinanza consuma il potere di impugnazione con tale mezzo non esercitato nel termine contemplato dall’articolo 47 c.p.c., comma 2, e rende, percio’, inammissibile la formulazione dello stesso regolamento di competenza avverso il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di prosecuzione del giudizio dipendente (con la correlata persistenza della sospensione ex articolo 295 c.p.c. preventivamente disposta).
Pertanto, il proposto regolamento di competenza va dichiarato, nel caso concreto, inammissibile.
2. Cio’, nondimeno, ritengono queste Sezioni unite che – pur a fronte della ritenuta inammissibilita’ del regolamento di competenza – sussistono indubbie rilevanti ragioni che inducono ad enunciare il principio di diritto sulla questione di massima di particolare importanza prospettata con l’ordinanza di rimessione n. 362/2021 della Sezione VI-3 (in relazione al disposto di cui all’articolo 363 c.p.c., comma 3), con la quale si e’ invocata una possibile rimeditazione sulla sentenza delle Sezioni unite n. 10027 del 2012 (sull’interpretazione dell’endiadi composta dagli articoli 295 e 297 c.p.c.), la cui portata, oltretutto, non e’ stata pienamente condivisa nella successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, la gia’ citata recente Cass. n. 17623/2020, ord.), con la quale e’ stato affermato che pur essendo solo facoltativa la sospensione del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, perche’ puo’ essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialita’ in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, ne’ richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, quella disciplinata dall’articolo 295 c.p.c. e’ sempre necessaria (e va mantenuta fino alla formazione del predetto giudicato), essendo, per l’appunto, finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialita’ (tecnica) in senso stretto (e presuppone altresi’ l’identita’ delle parti dei procedimenti).
– La risoluzione della questione di massima importanza ai fini di cui all’articolo 363 c.p.c., comma 3.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

1) Quadro normativo e determinazione della questione.
Prima di dare conto del quadro normativo ci. riferimento, appare opportuno da un punto di vista meramente metodologico – operare qualche riflessione di ordine generale sulla relazione che corre tra le disposizioni che regolano la – sospensione necessaria (articolo 295 c.p.c., la cui rubrica recita testualmente proprio cosi’) e quella facoltativa (articolo 337 c.p.c., comma 2).
Con esse il legislatore del 1942 ha generalizzato disposizioni contenute nel codice previgente, non predisponendo pero’ un adeguato coordinamento tra quanto previsto dall’una, quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in un diverso processo (articolo 337 c.p.c., comma 2), e quanto disposto dall’altra, quando il giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (articolo 295 c.p.c.) e circa l’autorita’ (non della sentenza, ma) del giudicato (articolo 2909 c.c.).
Merita di essere richiamato, allo stesso fine e ancorche’ solo per cenni, anche il panorama legislativo Europeo e internazionale in tema di sospensione ed effetti sul giudicato.
In particolare, nel modello accolto dal codice di procedura civile tedesco (ZPO) e’ stato recepito l’istituto della sospensione facoltativa; in quello francese, l’autorita’ di cosa giudicata sorge non appena e’ stata emanata la sentenza di primo grado, sebbene l’impugnazione ne sospende l’efficacia e, se ha esito vittorioso, puo’ annullarla; infine, nel sistema anglo-americano si e’ da tempo stabilito che una questione (issue), la quale sia stata dibattuta in un processo e risolta dal relativo giudizio (judgment), non possa piu’ essere discussa in un altro processo anche se basato su una diversa cause of action, in quanto deve assumersi come valida la soluzione gia’ data nel precedente processo (collateral estoppel).
La sospensione necessaria prevista dall’articolo 295 c.p.c. stabilisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Nel testo vigente, cosi’ come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 35 il legislatore ha inteso attenuare il riferimento al nesso di pregiudizialita’ penale in consonanza con l’autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, eliminandone il relativo riferimento nonche’ quello relativo al nesso di pregiudizialita’ amministrativa, esprimendo cosi’, piu’ in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale.
Questo radicale mutamento di prospettiva ha condotto sia la dottrina che la giurisprudenza a limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai soli casi di pregiudizialita’ tecnica ed a quelli in cui sia la legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull’altra, determinando, per un verso, un ridimensionamento dell’istituto della sospensione e un’attenuazione della rilevanza del principio dell’uniformita’ del giudicato e, per altro verso, l’enfatizzazione della rilevanza del principio di economia processuale declinato nella prospettiva della ragionevole durata del processo (articolo 6 CEDU e articolo 111 Cost., comma 2) e di effettivita’ della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost.).
La disposizione normativa di cui all’articolo 295 c.p.c. introduce – come e’ noto una vicenda anomala o di crisi del processo di cognizione che si pone in via autonoma al di fuori delle ipotesi in cui la sospensione e’ esplicitamente prevista dalla legge (cfr., ad es., il disposto dell’articolo 75 c.p.p., comma 3, sul cui ambito di interpretazione v. la recente sentenza delle Sezioni unite n. 13661/2019) e che influisce sull’andamento normale del processo, cui imprime un arresto dello svolgimento.
Il successivo articolo 297 c.p.c. stabilisce i termini di fissazione della nuova udienza “in cui il processo deve proseguire” dopo la sospensione, prevedendo che, se col provvedimento di sospensione non e’ stata fissata l’udienza (e, nel caso di sospensione necessaria di norma il termine non viene mai fissato), le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi “dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa, di cui all’articolo 295”.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Accanto alla sospensione necessaria (cosi’ definita dalla rubrica dell’articolo 295 c.p.c.), vengono disciplinate, per quanto qui rileva, due ulteriori ipotesi di sospensione: quella volontaria, concordata su istanza di tutte le parti di cui all’articolo 296 c.p.c., che puo’ avere una durata massima di “tre mesi” e puo’ essere disposta “per una sola volta” e quella cd. facoltativa prevista dal gia’ richiamato articolo 337 c.p.c., comma 2, secondo il quale “quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in un diverso processo” puo’ farsi luogo alla sospensione “se tale sentenza e’ impugnata”.
Per completezza, giova segnalare che nel codice di rito vengono disciplinate altre ipotesi di sospensione, tra quali, in via principale, quelle previste: dall’articolo 279 c.p.c., comma 4, che legittima la sospensione del gravame “sino alla definizione del giudizio di appello” contro le sentenze non definitive di cui al comma 2, n. 4 cit. articolo e in caso di riforma; dall’articolo 129-bis disp. att. c.p.c., comma 1 che consente, a sua volta, la sospensione del processo “sino alla definizione del giudizio di cassazione”; dall’articolo 398 c.p.c., comma 4, il quale consente la sospensione “fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione”; dagli articoli 624 e 624-bis c.p.c., i quali dettano la disciplina della sospensione nel processo di esecuzione; dall’articolo 819-bis c.p.c. in tema di procedimento arbitrale.
L’articolo 42 c.p.c. estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c., strumento di tutela introdotto nel 1990 e motivato dal disfavore manifestato dal legislatore per l’effetto della sospensione che blocca il corso del processo e lo pone in stato di quiescenza, onde l’opportunita’ di un immediato controllo, tramite impugnazione, sull’esistenza dei presupposti in diritto della sola sospensione riconducibile alla previsione stricto sensu di cui all’articolo 295, ritenendosi rigorosamente circoscritto alle fattispecie di sospensione del codice di rito.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento sul tema della sospensione del processo civile, il problema principale che si e’ venuto a porre concerne essenzialmente l’interpretazione del concetto di pregiudizialita’ (in ambito civilistico) cui fa riferimento quello di dipendenza enunciato dall’articolo 295 e che presuppone l’analisi del rapporto di possibile interferenza fra decisioni che, con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, si pone non sul piano del rito, ma su quello del merito ovvero attiene ad una situazione sostanziale che rappresenta un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale.
Nel caso concreto a cui e’ riferito il proposto (ma, come detto, inammissibilmente) regolamento di competenza, si ricorda che veniva in esame il rapporto di dipendenza tra la causa pregiudicante attinente alla responsabilita’ civile dei convenuti per i danni causati all’immobile ad uso commerciale di proprieta’ degli attori e quella pregiudicata riguardante l’opposizione avverso l’intimazione di sfratto proposta dalla conduttrice (odierna ricorrente) del medesimo immobile e formulata contro i proprietari dello stesso, nel corso del cui giudizio erano stati evocati i medesimi soggetti convenuti e chiamati, come terzi, nel giudizio pregiudicante.
Il concetto di dipendenza fra decisioni puo’ presupporre a sua volta l’esistenza di un rapporto di dipendenza fra le cause. In tale accezione, il nesso di pregiudizialita’ e’ posto in collegamento con la disposizione generale contenuta nell’articolo 34 c.p.c., che regola, tra le norme dedicate alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione, l’istituto degli accertamenti incidentali, generalmente considerato come espressione di una ratio omologa a quella dell’articolo 295 c.p.c..
Quest’ultima norma prevede, tuttavia, la sospensione del processo dipendente in attesa della definizione, con provvedimento passato in giudicato, di quello pregiudiziale soltanto quando non sia possibile il cumulo nello stesso processo della causa pregiudiziale e di quella dipendente (c.d. simultaneus processus) con l’emanazione di un’unica decisione da parte di un solo giudice mediante riunione dei procedimenti (articoli 40 e 274 c.p.c.).
Pertanto, al termine pregiudizialita’, attesa l’identita’ delle situazioni disciplinate dagli articoli 34 e 295 c.p.c. (diverse quanto agli effetti, ma analoghe quanto ai presupposti), puo’ attribuirsi il comune scopo di eliminare il rischio di giudicati contrastanti.
L’incipit dell’articolo 34 “se per legge o per esplicita domanda di una delle parti” induce a ritenere che l’ambito applicativo della norma sia piu’ ampio dei casi previsti per volonta’ della legge o per volonta’ di parte, e ricomprenda anche le ipotesi in cui sussiste il rapporto di pregiudizialita’ che non e’ necessario decidere con efficacia di giudicato. La questione oggetto di accertamento incidentale e’ la sola, rispetto a qualsiasi questione pregiudiziale di rito o di merito, a potersi trasformare in una causa autonoma avente ad oggetto una situazione giuridica soggettiva sostanziale (e, quindi, la tutela giurisdizionale di un diritto), tale da determinare il giudicato.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

La necessita’ di decidere (preliminarmente) l’oggetto di una questione pregiudiziale dipende dal fatto che esso e’ elemento costitutivo del rapporto giuridico oggetto della domanda fatta valere in via principale. L’oggetto della questione pregiudiziale puo’ costituire, alternativamente, un fatto costitutivo oppure impeditivo, modificativo ed estintivo del diritto soggettivo controverso; nel primo caso vi e’ un rapporto di pregiudizialita’-dipendenza, nel secondo un rapporto di pregiudizialita’ per incompatibilita’.
Per evitare il blocco del processo causato dalla sospensione, il codice tende, quindi, a favorire la realizzazione del c.d. simultaneus processus.
La sospensione prevista dall’articolo 295 c.p.c. presuppone, quindi, le seguenti condizioni: che sussista un rapporto di pregiudizialita’-dipendenza tra due situazioni sostanziali; che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; che non si realizzi o in virtu’ dell’articolo 34 c.p.c. o per effetto degli articoli 40 e 274 c.p.c. la simultaneita’ del processo. Il che sta a significare che, in generale, nel nostro ordinamento il giudice della domanda dipendente ha il potere di conoscere incidentalmente della domanda pregiudiziale, salvo quando quest’ultima e’ dedotta in giudizio principaliter come oggetto di un’autonoma pretesa.
Distinguendo in via generale e schematica, si e’ affermato ricorrentemente che:
– integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialita’ tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione piu’ rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende (pregiudicato); in sostanza, l’oggetto della causa pregiudicata non puo’ essere deciso – come sancisce la norma stessa senza la necessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; in tal caso, l’accertamento di un diritto presuppone l’accertamento di un altro diritto (ad esempio, lo status familiae quale fatto costitutivo rispetto all’obbligo alimentare oppure il diritto di proprieta’ del veicolo che ha cagionato il sinistro come fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria ex articolo 2054 c.c.);
– integra punto pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialita’ logica qualora un antecedente logico necessario va risolto incidenter tantum rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; in tal caso, l’accertamento dell’esistenza, della validita’ e della natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto (ad esempio, nelle domande di adempimento contrattuale, il contratto rispetto alla pretesa di adempimento dedotta in causa; il pagamento del canone rispetto al contratto di locazione).
Entrambe le due species di pregiudizialita’ vengono ricondotte al genus dell’articolo 34 c.p.c. che, nell’indicare la necessita’ di decidere una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato nei casi disposti per legge o per esplicita richiesta di una delle parti, costituisce il nucleo del problema posto dall’ordinanza interlocutoria in esame.
Esso e’ insito, cioe’, nello stabilire, per un verso, quando su tali questioni occorra o meno una pronuncia con efficacia di giudicato che renda la sospensione necessaria nel caso si tratti di “risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa” (articolo 295 c.p.c.) e quale significato attribuire al riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia” (articolo 297 c.p.c., comma 1). Per l’altro verso, nello stabilire se occorra una pronuncia di sospensione facoltativa (articolo 337 c.p.c., comma 2) “quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in un diverso processo (…) se tale sentenza e’ impugnata”.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

La soluzione della questione si e’ dimostrata non univoca a fronte dei diversi indirizzi sostenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
2) Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ e l’interpretazione restrittiva della sospensione necessaria (con corrispondente interpretazione espansiva della sospensione facoltativa) accolta dalla sentenza delle Sezioni unite n. 10027 del 2012.
Ai fini della ricostruzione del diritto vivente sull’ambito applicativo dell’istituto della sospensione, l’ordinanza interlocutoria richiama diffusamente l’arresto della Corte di cassazione a Sezioni unite intervenuto con la sentenza n. 10027 del 2012.
Secondo quest’ultima pronuncia “il paradigma” posto dall’articolo 337 c.p.c. applicabile alle fattispecie nelle quali viene invocata una sentenza preesistente in un altro giudizio, si “innesta…pure ai casi insorti dall’applicazione in senso positivo dell’articolo 295 c.p.c.”. A conferma della possibilita’ di detto innesto veniva richiamato dalla citata sentenza delle Sezioni unite del 2012 un precedente orientamento, incentrato su di una lettura restrittiva dell’istituto della sospensione necessaria e riferito alla specifica ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum. Ci si riferiva, in particolare, al precedente delle Sezioni Unite di cui all’ordinanza n. 14060 del 2004, con la quale era stato negato che il secondo giudizio dovesse rimanere sospeso in attesa della decisione del primo e che, per converso, se nel primo fosse stata pronunciata una sentenza affermativa dell’esistenza del diritto, il giudice del secondo giudizio avrebbe potuto porre a base della propria decisione cio’ che era gia’ stato deciso, ancorche’ la sentenza fosse stata impugnata. Pertanto, alla sentenza di condanna generica, sottratta all’ambito di applicazione dell’articolo 295 c.p.c., veniva applicata la disciplina di cui agli articoli 336 e 337 c.p.c. in tema di effetti della riforma e della cassazione, con la rilevante precisazione ermeneutica secondo cui “l’autorita’ alla quale si riferisce l’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ quella di qualsiasi sentenza, soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari”.

 

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E’ del tutto opportuno richiamare in proposito testualmente il passaggio della citata pronuncia n. 14060/2004, perche’ contiene uno snodo interpretativo di notevole impatto. Con esso si era sostenuto che “Non e’ condivisibile l’assunto secondo cui l’autorita’ alla quale si riferisce l’articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ quella della sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la norma sarebbe applicabile soltanto nel caso in cui la sentenza invocata nel diverso giudizio sia stata impugnata per revocazione straordinaria o con opposizione di terzo. L’autorita’ alla quale la norma si riferisce e’ quella di qualsiasi sentenza, soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari. Prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale e’ infatti dotata di propria autorita’, dato che la sentenza esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo. La stabilita’ della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale oroprieta’ dell’atto giurisdizionale, che esprime la volonta’ della legge nel caso concreto, e con questa l’esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell’attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (articolo 278 c.p.c., articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorita’, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v’e’ menzione. Deve quini; affermarsi che, nell’ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sull’an e di quello sul quantum davanti a due giudici di grado diverso il giudice puo’, a norma dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, disporre la sospensione facoltativa del processo relativo al quantum debeatur ove la sentenza sull’an sia stata impugnata. Se la sospensione facoltativa non e’ disposta, non sussiste il rischio di conflitto di giudicati, poiche’ soccorre il citato articolo 336 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dalla riforma del 1990)”.

 

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Con la richiamata ordinanza del 2004 le Sezioni unite avevano anche affermato che l’istituto della sospensione necessaria veniva considerato con un certo sfavore in virtu’ del fatto che potesse determinare “l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale secondo quanto specificato dall’articolo 297 c.p.c., comma 1”. Si osservava che, sebbene la sospensione fosse preposta a scongiurare il rischio di conflitto tra giudicati, poteva giungere tuttavia a sacrificare “il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi”.
Nello stesso arresto, a conforto di questa linea di tendenza, venivano posti in rilievo alcuni interventi normativi sopravvenuti: – il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialita’ penale (essendo stato espunto dal testo dell’articolo 295 c.p.c. il riferimento all’articolo 3 c.p.c.), la modifica dell’articolo 42 c.p.c. (con l’estensione del regolamento necessario di competenza all’intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo) e la novella dell’articolo 111 Cost. (considerata determinante nel senso di imporre una lettura restrittiva del citato articolo 295); – la limitazione (prima prevista) della sospensione necessaria per pregiudizialita’ nel processo tributario Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 39; – l’esclusione della sospensione nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro con le PP.AA. davanti al giudice ordinario, nel caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi presupposti (Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 68 come modificato dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, prima della sostituzione con il Decreto Legislativo n. 165 del 2001).
Nella stessa sentenza delle Sezioni unite del 2012 in esame venivano, inoltre, richiamate le rilevanti sentenze 31 maggio 1996, n. 182 e 12 aprile 2005, n. 132 con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e comma 4, articoli 277 e 295 c.p.c. aveva sottolineato il “disfavore verso il fenomeno sospensivo in quanto tale, espresso dal legislatore, con la riforma del 1990, soffermandosi sugli orientamenti restrittivi che si erano manifestati nella giurisprudenza di legittimita’ al riguardo della precedente interpretazione dell’articolo 295”.

 

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Nella stessa prospettiva di ridimensionamento dell’istituto della sospensione necessaria veniva richiamato un altro precedente (Cass. n. 26435/2009) che (in accoglimento di regolamento ex articolo 42 c.p.c.) aveva annullato l’ordinanza di sospensione, emessa ai sensi dell’articolo 295, della causa pregiudicata attinente alla domanda di diniego di rinnovazione del contratto di locazione in ragione della pendenza in grado di appello dell’azione di riscatto proposta dal conduttore, gia’ rigettata in primo grado, sulla base del seguente principio di diritto: “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialita’, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, e’ possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’articolo 337 c.p.c.”.
Condividendo la prospettiva dei richiamati precedenti, le Sezioni Unite del 2012 hanno evidenziato due ulteriori profili volti a corroborare il fondamento delle predette argomentazioni.
In primo luogo, si e’ posto in risalto il ruolo importante assunto dall’articolo 282 c.p.c. che, nel riconoscere la provvisoria esecutivita’ alla sentenza di primo grado, determina “una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado – che e’ tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari – e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro.”.
In secondo luogo, il compito attribuito dall’ordinamento al giudice il quale salvi i casi specifici in cui la legge impone che “la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse” e tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia e’ riaperta attraverso l’impugnazione – deve valutare se l’efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (articolo 283 c.p.c.) o se la sua autorita’ debba essere provvisoriamente rifiutata (articolo 337 c.p.c., comma 2), in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo.”.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Pertanto, le Sezioni Unite del 2012 hanno affermano che l’istituto processuale della sospensione necessaria e’ costruito sui seguenti tre presupposti:
1) “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata”;
2) “la conseguente necessita’ che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo”;
3) “lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perche’ controversi tra le parti.”.
La contemporanea sussistenza di questi tre presupposti comporta che la decisione sulla causa pregiudicante condizioni quella della causa che ne dipende che resta sospesa, a prescindere dal segno che potra’ avere la decisione sull’altra e cio’ scongiurerebbe il rischio “della duplicazione dell’attivita’ di cognizione nei due processi pendenti”.
Osservano, pero’, le Sezioni unite nella sentenza qui in esame che “se nel processo sulla causa pregiudicante la decisione e’ sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata e’ in grado di riprendere il suo corso, perche’ ormai il sistema giudiziario e’ in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si e’ potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio – della giurisdizione”. In altri termini, “l’istituto della sospensione necessaria ha cosi’ esaurito i suoi effetti”.
In conclusione, la sentenza n. 10027/2012 ha evidenziato come la disposizione di cui all’articolo 297 c.p.c. possa essere intesa come norma integrativa del precedente articolo 295 che, nel prevedere il potere di sospendere il giudizio, “tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che e’ cosi’ da ordinare”. Viene, infine, sostenuto che “ne’ trova ostacolo nella disposizione dell’articolo 297 c.p.c., che dal canto suo sopporta un’interpretazione – del resto formulata in dottrina – per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante segna non gia’ il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (articolo 307 c.p.c., comma 3), se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire”.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

La sopravvenienza della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale, pur suscettibile di impugnazione od impugnata, puo’ giustificare che le parti ne attendano la decisione definitiva, ma non impedisce che chi ne rivendichi l’autorita’ solleciti la prosecuzione del processo, anche se il giudice potrebbe di nuovo sospenderlo, ma sulla base di una specifica valutazione.
Sulla base di tali argomentazioni le Sezioni Unite del 2012 ebbero a cassare l’ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., ritenendo, con riferimento alla specifica fattispecie, che gli esiti del giudizio sulla filiazione naturale potessero essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se proseguire in quello dipendente di petizione ereditaria, con una sentenza di accoglimento o rigetto, ovvero sospenderlo, e di autorizzare o no e se si, con quali cautele, la divisione”.
3) Il successivo corso della giurisprudenza della Corte.
Come evidenziato dall’ordinanza interlocutoria e dato atto nel suo svolgimento, il precedente delle Sezioni unite del 2012 sembrerebbe non essere stato pienamente “assorbito” dalla giurisprudenza di legittimita’ successiva.
– Essa si e’ essenzialmente attestata su due filoni interpretativi tra loro paralleli, volti a sottolineare, su piani opposti, il primato dell’applicabilita’ della disciplina dell’articolo 337 c.p.c., da un lato, e quello eguale e contrario, del primato dell’articolo 295 c.p.c., dall’altro.
Il primo orientamento (a favore del quale si sono schierate, tra le tante Cass. n. 6207/2014, n. 26251/2017 e n. 80/2019) ha ritenuto che allorquando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialita’ e quello pregiudicante e’ stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato e’ possibile solo ai sensi dei criteri facoltizzanti dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, e non opera la sospensione necessaria di cui all’articolo 295 c.p.c., limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Il secondo orientamento ribadisce la cogenza dell’ambito di applicazione della sospensione necessaria; all’interno di esso, diverse pronunce mostrano piena adesione alla tradizionale finalizzazione della sospensione necessaria ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato nella causa pregiudicante, cosi’ da impedire il conflitto dei giudicati. Questo indirizzo tralascia di prendere posizione esplicitamente sul precedente delle Sezioni unite n. 10027 del 2012 e, come osservato nella stessa ordinanza interlocutoria, sembra reputare al pari di un obiter dictum quanto affermato dall’appena citato precedente sul ridimensionamento dell’articolo 295 c.p.c. (cfr., in particolare, Cass. n. 3718/2013).
All’interno del secondo orientamento, esemplari di questa presa di posizione appaiono due recenti arresti:
– il primo della Sez. III, ord. n. 1580 del 2020, ritiene che durante la sospensione necessaria del processo non possano essere compiuti, ai sensi dell’articolo 298 c.p.c., comma 1, atti del procedimento, con la conseguenza che e’ inefficace, poiche’ funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullita’ per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa;
– il secondo, riconducibile alla Sez. VI-1, ord. n. 17623 del 2020, afferma che la sospensione del processo ex articolo 337 c.p.c., comma 2, e’ solo facoltativa, perche’ puo’ essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialita’ in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, ne’ richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall’articolo 295 c.p.c. e’ sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialita’ in senso stretto e presuppone, altresi’, l’identita’ delle parti dei procedimenti.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Sempre nell’ambito dello stesso indirizzo giurisprudenziale – che rimarca, sotto diversi profili, il primato della sospensione necessaria – vanno incluse una serie di pronunce che la ritengono doverosa nelle ipotesi in cui la decisione della causa pregiudicante abbia portata vincolante di giudicato sulla causa pregiudicata (v. Cass. n. 21794/2013, ord.). In tale prospettiva, la sospensione necessaria va disposta, anche d’ufficio, quando la decisione della causa pregiudicante abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioe’ vincolante, con effetto di giudicato sulla causa pregiudicata, cosi’ rispondendo all’esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto tra giudicati.
Lungo la stessa direttrice si e’ posto in evidenza che mentre la sospensione necessaria del giudizio ex articolo 295 c.p.c. puo’ trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, viene in rilievo la previsione dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (cfr. Cass. n. 12999/2014 e Cass. n. 5229/2016, ma gia’, in questi termini, come visto in precedenza si erano espresse le Sezioni unite con l’ordinanza n. 14060/2004).
4) Orientamenti della dottrina.
Schematicamente, tentando di ricondurre a sintesi la notevole mole dei contributi dottrinali esistenti in materia ed evitare di “perdersi nella varieta’ di sottilissime interpretazioni dottrinali”, puo’ affermarsi che, con riguardo alla disciplina della sospensione regolata dall’articolo 295 c.p.c., si contendono essenzialmente il campo due orientamenti.
4.1.) Orientamento ritenuto maggioritario.
Questo orientamento della dottrina processualcivilistica – che si potrebbe definire “classico” – ha esaminato lo strumento della sospensione, dettato dagli articoli 295 c.p.c. e articolo 337 c.p.c., comma 2, come mezzo processuale finalizzato a risolvere i conflitti e le interferenze che sorgono dalla relazione di pregiudizialita’ esistente tra due cause pendenti nello stesso o in diverso grado (la causa pregiudicata e la causa pregiudicante).
Questo orientamento si scinde, a sua volta, in due interpretazioni con riferimento al problema dell’ambito di operativita’ della sospensione ex articolo 295 c.p.c..
L’interpretazione tradizionale afferma l’operativita’ della sospensione necessaria nel caso di mera contemporanea pendenza di processi aventi ad oggetto situazioni giuridiche in rapporto di pregiudizialita’ “dalla cui definizione dipende la decisione della causa” e che includono anche le ipotesi in cui nelle due cause pendenti siano dedotti diritti tra loro incompatibili.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Questa interpretazione ritiene che l’articolo 295 c.p.c. si applica quando la causa pregiudicante e quella pregiudicata pendono in primo grado davanti a giudici – diversi, non ne sia possibile la riunione e la causa pregiudicante non sia stata ancora definita con sentenza passata in giudicato; in tale ottica, l’articolo 295 c.p.c. opera ogni qual volta gli articoli 34 e 40 c.p.c. risultano inapplicabili; in sostanza, il giudice non avrebbe che due possibilita’: la prima, di riunire quella pregiudicata a quella pregiudicante oppure, se la riunione non e’ possibile, di sospenderla ex articolo 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante non si sia conclusa con una sentenza passata in giudicato.
Il fondamento dell’obbligatorieta’ del ricorso alla sospensione viene giustificato dall’intento di privilegiare l’armonia dei giudicati e prevenire i possibili contrasti.
L’interpretazione restrittiva sostiene che la sospensione necessaria, in considerazione della gravita’ delle sue conseguenze pratiche sulla sollecita definizione del processo, si applica soltanto quando l’accertamento con autorita’ di giudicato della questione pregiudiziale e’ richiesto dalla legge e la causa pregiudiziale e’ iniziata prima di quella pregiudicata; questa prospettazione nega che l’articolo 295 c.p.c. possa applicarsi al mero rapporto di pregiudizialita’ tra cause pendenti e ritiene che il giudice (invece dell’alternativa tra riunione o sospensione) avrebbe l’alternativa tra riunire le cause connesse per pregiudizialita’ (ex articolo 40 o 274 c.p.c.) o lasciarle separate, senza disporre alcuna sospensione, con possibilita’ di conoscere incidenter tantum della questione pregiudiziale.
In tale prospettazione l’articolo 295 c.p.c. viene collegato all’operativita’ del congegno di conversione previsto dall’articolo 34 c.p.c. nel caso in cui la questione pregiudiziale che si presenta nel giudizio si trasforma in controversia pregiudiziale (per previsione di legge ovvero su istanza esplicita di una delle parti), con la conseguenza che la sospensione necessaria scatta quando il giudice si trovi nella temporanea impossibilita’ di conoscere, sia pure incidenter tantum, della questione e non sia possibile il simultaneus processus.
Il fondamento di questa lettura dell’articolo 295 c.p.c. (che guarda all’applicabilita’ della sospensione in senso restrittivo, cioe’ come extrema ratio) viene rinvenuto nelle disposizioni processuali di cui all’articolo 40 c.p.c., comma 2, articolo 103 c.p.c., comma 2, articolo 104 c.p.c., comma 2, e articolo 274 c.p.c.; per tale prospettazione, il raccordo con tali norme dimostrerebbe che la sospensione necessaria opera soltanto nei casi in cui la causa pregiudiziale nasce in seno a quella dipendente (pregiudizialita’ interna) e non puo’ essere trattata congiuntamente a questa, ma non opera anche nei casi in cui pendono, in processi autonomi, due controversie connesse (pregiudizialita’ esterna).
Questa ricostruzione e’ mossa dalla volonta’ di privilegiare il principio di economia processuale, assicurando “la ragionevole durata” del giusto processo (articolo 111 Cost., comma 2).

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Lo stesso orientamento – definito “classico” – si scinde in due interpretazioni distinte anche rispetto all’ambito applicativo dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.
La prima interpretazione – che puo’ dirsi anch’essa tradizionale – ritiene che il citato articolo 337 c.p.c., comma 2, si risolve nella possibilita’ di sospendere il processo nel quale e’ invocata l’autorita’ di una sentenza passata in giudicato resa in altro processo, soltanto quando la sentenza pregiudicante sia stata impugnata con mezzi di impugnazione straordinaria.
Il fondamento di tale previsione viene ricondotto alla radice storica della formula della disposizione che deriva dalla fusione dei previgenti articoli 504 e 515 c.p.c. del 1865. La prima di tali norme (in materia di revocazione) disponeva: “Quando la sentenza impugnata sia stata prodotta in altra causa, l’autorita’ giudiziaria, davanti la quale pende quest’ultima, puo’ sospenderne il corso”; la seconda (in materia di opposizione di terzo) sanciva: “Quando la sentenza impugnata sia stata presentata in un’altra causa, si applica la disposizione dell’articolo 504”; dunque, il codice del 1865 consentiva la sospensione della causa pregiudicata solo quando la sentenza pronunciata nella causa pregiudicante fosse stata impugnata con la revocazione o con l’opposizione di terzo e, quindi, gia’ passata in giudicato; da tale origine genetica si e’ desunto – da parte di alcuni indirizzi dottrinali (prevalenti) – il principio secondo cui anche nel codice attuale nessuna efficacia potrebbe avere in altri giudizi la sentenza non passata in giudicato e che l’articolo 337 c.p.c., comma 2, andrebbe inteso nel senso che la sospensione del processo, nel quale l’autorita’ di giudicato della sentenza pregiudicante viene invocata, e’ possibile soltanto quando quella viene impugnata.
La seconda esegesi presuppone di leggere il termine “autorita’ di sentenza” di cui all’articolo 337 c.p.c., comma 2, come riferito sia alla sentenza passata in giudicato (ed assoggettabile solo a mezzi di impugnazione straordinari) sia a quella non ancora passata in giudicato. In tale prospettiva la disposizione e’ posta in un rapporto di stretto coordinamento con quella dell’articolo 295 c.p.c., per cui il giudice della causa pregiudicata ha la possibilita’ o di sospendere il processo ed aspettare che sulla causa pregiudiziale si pronunci il giudice dell’impugnazione; oppure di proseguirlo sulla causa pregiudicata, salvo il vincolo derivante dagli accertamenti contenuti nella sentenza (non passata in giudicato) pronunciata nella causa pregiudicante.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Pertanto, l’articolo 295 c.p.c. opererebbe solo fino al momento in cui non e’ decisa la causa pregiudiziale, mentre quando essa e’ stata risolta, la sentenza emessa, ancorche’ non passata in giudicato, produce effetti immediati nel giudizio dipendente, fatta salva la facolta’ del giudice di questo, in caso di impugnazione, di disporre discrezionalmente la sospensione ex articolo 337 c.p.c., comma 2.
4.2) Orientamento ritenuto minoritario.
Questo orientamento anch’esso classico ma minoritario nella dottrina processualcivilistica nega che le disposizioni di cui agli articoli 295 e 337 c.p.c. siano disposizioni che disciplinano ipotesi di sospensione che possano risolvere questioni relative ai rapporti di pregiudizialita’ tra cause.
Una prima teoria – sostenuta da un autorevole orientamento dottrinale ritiene che l’articolo 295 c.p.c. disciplini ipotesi particolari di improponibilita’ della domanda; sarebbe riferito, cioe’, alle ipotesi, che pur sono ricorrenti nella legge e nella pratica, in cui la soluzione della controversia dipenda da un accertamento che deve essere fatto da altro giudice, o anche piu’ in generale da altro organo, esclusivamente competenti; piu’ che di pregiudizialita’, si trattera’ quindi di improponibilita’ della domanda (fino a che quell’accertamento non sia compiuto) e la sospensione agirebbe da temperamento. Si afferma inoltre che l’articolo 337 c.p.c., comma 2, disciplini il caso di un giudizio autonomo reso in altro processo e dei limiti di operativita’ di questo giudizio prima del passaggio in giudicato.
Una seconda teoria sostiene che l’articolo 295 c.p.c. esiste in ragione e in funzione della imperativita’ della sentenza definitiva sul merito pronunciata in un diverso giudizio pregiudicante (non su tutte ma) su alcune cause connesse quale precedente vincolante con efficacia di giudicato nella causa pregiudicata. La sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c. viene posta in stretto collegamento con l’articolo 2909 c.c. come strumento di coordinamento degli effetti riflessi che l’accertamento di un rapporto giuridico e’ destinato a produrre rispetto ai diritti dipendenti. In questa ottica, si ritiene che l’articolo 337 c.p.c. rechi una disciplina completamente diversa, relativa cioe’ all’efficacia che puo’ avere una sentenza pronunciata in un’altra causa quale precedente non vincolante; in particolare, consentirebbe al giudice della causa in cui e’ invocata l’autorita’ di altra sentenza di non sospendere e di recepire nella propria sentenza “i materiali elaborati”. Ad avviso di tale qualificata – ma anche da molti autori criticata impostazione “questa e’ l'”autorita’” della sentenza, di cui parla, con sostantivo non felice l’articolo 337 c.p.c., comma 2″. Quindi, sarebbe possibile sia l’uso discrezionale della sentenza pronunciata nella causa pregiudicante, impugnata o no, per lo scioglimento di questioni necessarie alla decisione di merito, sia l’attesa dell’esito dell’impugnazione per l’uso discrezionale, al medesimo fine, della sentenza che decide l’impugnazione.
5) Sintesi degli interventi critici all’arresto delle Sezioni unite del 2012.
Come accennato dall’ordinanza interlocutoria, l’orientamento dottrinale restrittivo, sopra meglio descritto, ha ritenuto che la soluzione raggiunta dalle Sezioni Unite del 2012 non sia condivisibile.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

Da parte di alcuni indirizzi particolarmente critici e’ stato osservato che invece di fornire una lettura diretta a privilegiare l’esigenza di assicurare la ragionevole durata dei processi e, quindi, a limitare il dovere di sospensione ex articolo 295 c.p.c. ai casi in cui l’accertamento con autorita’ di giudicato della questione pregiudiziale (ovvero la trasformazione in “causa” di una “questione” pregiudiziale) sia richiesta dalla legge, le Sezioni unite si sarebbero limitate a riportare la sospensione necessaria nell’ambito della contemporanea pendenza di due processi in relazione di pregiudizialita’ e ad affermare che la sospensione necessaria esaurisce i suoi effetti nel momento in cui nel processo sul rapporto pregiudiziale sopravviene la sentenza di primo grado, suscettibile di impugnazione.
Questa lettura – ad avviso degli orientamenti in esame – non sarebbe persuasiva soprattutto con riferimento al rilievo dato all’articolo 297 c.p.c., che ricollega, letteralmente, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295 c.p.c., la decorrenza del termine trimestrale per riassumere il processo sospeso e che, quindi, non potrebbe che significare che – se il processo e’ sospeso ai sensi dello stesso articolo 295 c.p.c. – la sospensione dovrebbe durare fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale.
Secondo altra tesi dottrinale si e’ rilevato che la soluzione offerta dalle Sezioni unite del 2012 di ritenere applicabile l’articolo 337, comma 2, e non l’articolo 295, una volta decisa la causa pregiudiziale – ancorche’ con sentenza impugnata potrebbe essere forse seguita, ma solo nelle ipotesi in cui la causa pregiudiziale possa in astratto essere conosciuta incidenter tantum e il giudice della causa dipendente non abbia disposto la riunione; viceversa, nei casi in cui la causa pregiudiziale sia relativa ad una questione che deve essere conosciuta con autorita’ di cosa giudicata per volonta’ di legge, e cioe’ nel caso in cui la causa pregiudiziale sia relativa allo stato o capacita’ delle persone (proprio come nella fattispecie che era stata dedotta nel giudizio su cui e’, poi, intervenuta la sentenza n. 10027 del 2012), il relativo accertamento, per acquistare qualsiasi efficacia, deve necessariamente essere passato in giudicato e prima di tale momento non puo’ essere soggetto alla disciplina ex articolo 337 c.p.c., comma 2, con la conseguente necessita’ – in questa ipotesi – della sospensione ex articolo 295 del processo relativo alla causa dipendente.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

6) La risoluzione della questione di massima di particolare importanza in funzione dell’applicazione dell’articolo 363 c.p.c., comma 3.
Come piu’ volte rimarcato, le Sezioni unite, con la sentenza n. 10027/2012, hanno ritenuto che nell’ipotesi di un nesso di pregiudizialita’ c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovra’ applicare l’articolo 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante pende in primo grado e cosi’ disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui. La sospensione della causa pregiudicata, pero’, non durera’ per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante.
Il fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutivita’ della sentenza di primo grado e, dall’altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novita’ suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione che consente di ritenere che “l’ordinamento preferisca all’attesa del giudicato la possibilita’ che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorche’ suscettibile di impugnazione, che si e’ avuta sulla causa pregiudicante, perche’, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformita’ al diritto”. Il problema del (potenziale) conflitto di giudicati si trasformerebbe in una scelta delle parti che, concordando tra loro l’attesa, potrebbero relegare la valutazione affidata al giudice ex articolo 337 c.p.c., comma 2, ad una mera eventualita’, in quanto condizionata al presupposto costituito dalla scelta di riassunzione; in definitiva, l’impulso processuale condizionerebbe cosi’ il paradigma del giudicato nella pregiudizialita’.
Ritengono queste Sezioni unite che l’approdo raggiunto con la citata sentenza n. 10027/2012 debba essere condiviso e quindi ad esso dato seguito (con il soddisfacimento dell’esigenza del raggiungimento di un assetto di sistema su una questione processuale tra le piu’ controverse), pur con l’evidenziazione di qualche distinguo e l’apporto di ulteriori argomenti che ne corroborano la fondatezza.
Innanzitutto, in disparte – ai fini della risoluzione della questione – la non decisivita’ di una lettura generalizzante dell’articolo 282 c.p.c. (in virtu’ della quale rileverebbe – in consonanza con autorevole dottrina – anche la mera autorita’ dell’efficacia della sentenza adottata all’esito del giudizio pregiudicante e non necessariamente il passaggio in giudicato della stessa), per il resto la pronuncia del 2012 si pone nella giusta – e ormai imprescindibile – ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell’articolo 295 c.p.c. per evitare l’enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettivita’, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello “pregiudicato”), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell’ambito e dei presupposti di operativita’ dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

A proposito di quest’ultimo, peraltro, le stesse Sezioni unite, con l’ordinanza n. 14060 del 2004 (gia’ in precedenza richiamata), hanno escluso che esso sarebbe applicabile soltanto nel caso in cui la sentenza invocata nel diverso giudizio sia stata impugnata per revocazione straordinaria o con opposizione di terzo. Del resto e’ innegabile che il citato articolo 337 cpv. abbia una valenza generale, nel senso che si rivolge all’autorita’ che la sentenza del giudice spiega in un altro processo tra le stesse parti, sia o non sia passata in giudicato. In entrambi i casi, se la sentenza e’ impugnata (dizione che conferma come la disposizione non distingua, per l’appunto, tra decisione soggetta ad impugnazione e decisione passata in giudicato), il giudice davanti al quale l’autorita’ della sentenza e’ stata invocata si trovera’ di fronte all’alternativa tra la condivisione (almeno in termini potenziali) dell’accertamento in questa contenuto o la sospensione del processo nell’attesa della decisione del giudice dell’impugnazione.
Inoltre, come posto in risalto nella sentenza del 2012, la durata della sospensione necessaria sino al passaggio in giudicato della sentenza della causa pregiudicante non e’ imposta dall’articolo 297 c.p.c., perche’, se e’ vero che pone riferimento alla sentenza passata in giudicato, esso – da un punto di vista sistematico – non e’ inteso ad individuare il termine di durata della sospensione, bensi’ solo quello a decorrere dal quale va proposta l’istanza per la prosecuzione del processo dipendente.
La soluzione adottata dalle Sezioni unite nel 2012 costituisce, quindi, un giusto bilanciamento tra diverse esigenze.
Fin tanto che la causa pregiudicante pendera’ in primo grado, la causa dipendente restera’ comunque soggetta a sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.. Negli ulteriori sviluppi processuali, si configurera’ tuttavia la possibilita’ di sciogliere il vincolo necessario della sospensione ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo e sempre che il giudice non reputi opportuno mantenere lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza), ma, a tal riguardo, facendo ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’articolo 337 c.p.c., comma 2.
Questa ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) la sospensione del processo pregiudicato si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale (basti pensare alla nuova regolamentazione del c.d. “filtro in appello”, di cui agli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c.), che tende a aumentare le – ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell’impugnazione.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

L’interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni unite del 2012 cerca, in ultima analisi, di coordinare la disciplina dell’articolo 295 c.p.c. con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell’articolo 6 CEDU e dell’articolo 111 Cost., commi 1 e 2.
La sentenza delle Sezioni unite del 2012 ha il pregio di aver riconosciuto all’articolo 295 c.p.c. una funzione diversa da quella di assicurare l’armonia delle decisioni, che si mostra piu’ coerente con l’idea che – nella realta’ concreta del processo – spetta alle parti interessate scegliere se riassumere quello dipendente subito dopo la pronuncia della decisione sulla causa pregiudiziale o attendere che su di essa di formi il giudicato: questa funzione – secondo un acuto indirizzo dottrinale – permetterebbe che l’affermazione o la negazione dell’effetto giuridico pregiudiziale sia fatta valere nel giudizio dipendente anche prescindendo del tutto dai suoi effetti vincolanti.
Se si adotta questa sistematica lettura interpretativa (che, in fondo, riconduce alla volonta’ delle parti – nel cui esclusivo interesse si svolgono i giudizi in rapporto di pregiudizialita’, non emergendo la necessita’ della salvaguardia di un interesse generale di natura pubblicistica – l’operativita’ in concreto del meccanismo sospensivo di cui all’articolo 295 c.p.c., a cui si correla la facolta’ del momento in cui avvalersi dell’applicazione dell’articolo 297 c.p.c.), il giudice della causa dipendente riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, oltre a poter scegliere – su necessaria istanza della parte interessata – ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, se conformarsi ad essa o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa – sulla base di una ragionevole valutazione prognostica – essere riformata o cassata.
– Questa impostazione consentirebbe di coordinare la primazia del diritto costituzionalmente protetto alla celerita’ dei processi (in generale) con l’esigenza di assicurare un’equilibrata efficienza all’amministrazione della giustizia nel suo complesso.
Allora se la sospensione deve essere inquadrata nell’ottica di garantire il piu’ possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di “obbligatorieta’ necessaria”, perche’ – in effetti – solo l’esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in cui l’esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l’arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

In questa dimensione ermeneutica, il conflitto tra il valore di armonizzazione tra giudicati e l’esigenza di evitare presumibili azioni di ripetizione e’ risolvibile attraverso il ricorso alla portata applicativa assegnata al disposto dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, (da non potersi ritenere limitata solo alle ipotesi di pregiudizialita’ logica), per cui, ferma l’esigenza prioritaria di assicurare coerenza ai giudicati, si puo’ – condividendosi autorevoli orientamenti dottrinali – ricorrere all’operativita’, in chiave sistematica, del meccanismo di coordinamento “a posteriori” anche nei casi di pregiudizialita’ tecnica, che garantirebbe, comunque, la celerita’ nella definizione del giudizio dipendente, altrimenti esposto ad una sospensione necessaria di durata non predetermina bile.
In altri termini, per effetto dell’applicabilita’ del citato articolo 336 c.p.c., comma 2, (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, “ai provvedimenti” dipendenti) – che verrebbe ad assumere il ruolo di “norma di chiusura” (esplicante, cioe’, la funzione di una sorta di “valvola di sicurezza”) la sentenza (gia’ eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sara’ colpita di riflesso in forza dell’effetto espansivo esterno conseguente alla – riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi – ancorche’ ex post – l’armonia tra i giudicati.
7) Conclusioni ed enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3.
In definitiva, alla stregua del complesso impianto argomentativo esposto, ritengono queste Sezioni unite che – pur con gli ulteriori apporti chiarificatori evidenziati ma sempre nell’ottica imprescindibile della necessaria valorizzazione, in chiave interpretativa, dei principi generali desumibili dagli articoli 111 Cost., comma 2, e articolo 6 della CEDU – vada confermata la scelta compiuta dalle stesse Sezioni unite con la precedente sentenza n. 10027 del 2012 di restringere l’ambito di operativita’ della sospensione necessaria e la soluzione prospettata di consentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, una rivalutazione della permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.
Deve, percio’, ai sensi del citato articolo 363 c.p.c., comma 3, essere enunciato il seguente principio di diritto: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialita’ tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non puo’ ritenersi obbligatoria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, e’ possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtu’ dell’articolo 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale e’ assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma puo’ essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’articolo 336 c.p.c., comma 2.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

In conclusione, il ric3rso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giuste ragioni in dipendenza della complessita’ delle questioni esaminate e decise (anche in relazione alla sollecitata rivisitazione della sentenza delle Sezioni unite n. 10027/2012 a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 362/2021 della Sezione VI-3) per disporre l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra tutte le parti.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente (che si e’ vista dichiarare inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 42 c.p.c.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’inammissibilita’ del regolamento di competenza e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

Istanza di riassunzione del processo sospeso

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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