Istanza di accertamento di conformità

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 10 agosto 2020, n. 4982.

La massima estrapolata:

A fronte della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il rimedio giurisdizionale proposto avverso l’ordine ripristinatorio.

Sentenza 10 agosto 2020, n. 4982

Data udienza 14 luglio 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Sanzioni – Ingiunzione di demolizione – Accertata mancata ottemperanza – Acquisizione – Impugnazione – Presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001 – Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2011, proposto da
De An. Si., rappresentata e difesa dall’avv. Ma. Bi., presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via (…)
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. D’A. e Gi. Pa., presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via (…)
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I-quater n. 2602 del 24 marzo 2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), il Cons. Roberto Politi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone l’appellante di essere proprietaria, in Comune di (omissis), località (omissis) Via (omissis) di un’area avente superficie di mq. 10.299, con destinazione a Zona H – agricola.
Con ordinanza n. 2 in data 12 gennaio 2006, il Comune di (omissis) disponeva l’acquisizione delle opere asseritamente abusive ivi realizzate, nonché della relativa area di sedime; nel medesimo provvedimento, citandosi le precedenti determinazioni recanti ingiunzione di demolizione, nonché constatazione dell’omessa ottemperanza all’anzidetto ordine ripristinatorio.
2. Con ricorso N.R.G. 1083 del 2006, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, la signora De Angelis chiedeva l’annullamento dei suindicati atti.
Di seguito al provvedimento cautelare con il quale l’adito giudice ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti gravati, venivano alla ricorrente notificati, a cura del Comune, l’ordinanza di demolizione n. 11/02 ed il verbale, in data 11 maggio 2006, recante constatazione dell’inottemperanza a quest’ultima prestata.
Tali atti, venivano dall’interessata gravati a mezzo di motivi aggiunti.
Il 9 giugno 2006, la sig.ra De Angelis presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, subordinata all’approvazione del Piano di Utilizzazione Agricolo (P.U.A.) ex art. 57 della legge della Regione Lazio n. 38 del 1999.
3. Costituitasi l’Amministrazione intimata, l’adito Tribunale ha respinto il ricorso con l’appellata sentenza 24 marzo 2011, n. 2602, e ha compensato le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia, la sig.ra De Angelis ha interposto appello, notificato il 10 giugno 2011 e depositato in pari data, articolando i seguenti argomenti di censura:
4.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del T.U. dell’Edilizia, di cui al D.P.R. 380 del 2001. Erroneità . Difetto di motivazione. Illogicità . Contraddittorietà .
Nell’osservare come il ricorso proposto avvero l’ordine di ripristino divenga improcedibile, allorché la parte presenti istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del T.U.E. (circostanza, questa, dall’interessata dedotta in giudizio), avrebbe errato il Tribunale nell’omettere di valutare la richiesta, dalla ricorrente avanzata, di definizione della controversia con sentenza in rito.
4.2) In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del T.U. dell’Edilizia, di cui al D.P.R. 380 del 2001, in relazione agli artt. 7 e 21-octies della legge 241 del 1990, 36 del T.U.E. e 97 e 102 della Costituzione. Erroneità e carenza dei presupposti. Genericità . Difetto di motivazione. Illogicità . Contraddittorietà .
Rileva parte ricorrente come il giudice di prime cure:
– accolto il primo motivo di ricorso (ordinanza di acquisizione non preceduta dalla notificazione dell’ordine di demolizione)
– e dato atto della sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla censura concernente la mancata indicazione dell’area concretamente assoggettata ad acquisizione;
abbia, invece, respinto i motivi relativi:
– alla mancata comunicazione di avvio del procedimento;
– all’esigenza che le realizzazioni edilizie poste in essere dall’interessata fossero precedute da rilascio di titolo edificatorio;
– alla illegittimità sopravvenuta degli ordini di demolizione, a fronte della presentazione della suindicata istanza di accertamento di conformità .
Contesta la parte la motivazione dell’appellata sentenza, quanto ai punti precedentemente indicati, atteso che:
– la mancata partecipazione al procedimento culminato con l’adozione degli atti avversati con motivi aggiunti ha precluso alla sig.ra De Angelis la tempestiva conoscenza di tali determinazioni;
– la presentazione della richiesta ex art. 36 determina (in ragione dell’obbligo, incombente sull’Amministrazione, di pronunziarsi) la interinale ineseguibilità dell’ordine ripristinatorio;
– a fronte della notificazione dell’ordine di demolizione n. 11/02 (relativo alla struttura principale), l’ordine ripristinatorio riguardante le opere di completamento non sarebbe stato eseguibile, senza intervenire anche sul manufatto principale.
Conclude, pertanto, l’appellante per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata:
– la declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado;
– ovvero, in subordine, l’accoglimento dello stesso;
con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
5. In data 8 luglio 2011, l’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio.
6. In vista della trattazione nel merito del ricorso entrambe le parti hanno svolto difese scritte.
6.1. L’appellato Comune di (omissis) (memoria depositata l’11 giugno 2020), nel controdedurre analiticamente ai rilievi da controparte esposti con l’atto introduttivo, ha conclusivamente insistito per il rigetto del proposto mezzo di tutela.
6.2 Anche parte appellante ha depositato in atti (alla data del 12 giugno), conclusiva memoria, con la quale:
– ribadito come la presentazione di una domanda di accertamento di conformità dopo l’adozione, da parte del Comune, di un ordine di demolizione renda inefficace l’atto sanzionatorio e, di conseguenza, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la relativa impugnazione;
– ha riproposto le già articolate argomentazioni difensive, conclusivamente chiedendo l’accoglimento dell’appello.
7. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 14 luglio 2020.

DIRITTO

1. Si dimostra fondata l’argomentazione con la quale parte appellante ha sostenuto che il ricorso di prime cure dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1 Come da questa Sezione rilevato (cfr. sentenza 20 dicembre 2019, n. 8638), a fronte della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il rimedio giurisdizionale proposto avverso l’ordine ripristinatorio, in conformità all’orientamento consolidato di questo Consiglio per cui, una volta presentata tale istanza, “l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all’annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatorii, che il Comune è tenuto ad emanare (con atto che ha natura vincolata, una volta che siasi verificato che non sussistono le condizioni per la sanatoria delle opere abusive) all’esito della attivazione di un nuovo procedimento ripristinatorio, il cui provvedimento conclusivo dovrà tra l’altro assegnare agli interessati un nuovo termine per adempiere”.
Con più recente pronunzia (19 febbraio 2020, n. 1260), la Sezione ha aderito all’orientamento, secondo il quale “la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto”.
Se, quindi:
– “la presentazione della domanda di sanatoria attraverso l’istituto dell’accertamento di conformità determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera astrattamente suscettibile di legittimazione”;
– deve, tuttavia, ritenersi che “l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza”;
e, all’esito del procedimento di sanatoria:
– “in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione del sopravvenuto venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata”;
– mentre, “di contro, in caso di suo rigetto, l’ordine di demolizione riacquisterà la sua efficacia”.
1.2. Questa stessa Sezione, con sentenza 20 dicembre 2019, n. 8637, ha approfondito e sistematizzato la problematica che qui ne occupa.
È stato, in primo luogo, rilevato che, sotto la vigenza dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, costante giurisprudenza riteneva che la presentazione della domanda di accertamento di conformità, impedisse l’esecuzione dell’ingiunzione, imponendo al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto della stessa, dell’adozione di una nuova misura demolitoria, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la ordinanza di demolizione o della sua inammissibilità in caso di ricorso proposto dopo la presentazione della domanda di sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646 e Sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2844).
Anche attualmente, l’interpretazione giurisprudenziale è, peraltro, costante nel ritenere che la presentazione della domanda di condono, ai sensi delle leggi speciali di sanatoria (nn. 47 del 1985, 724 del 1994 e 326 del 2003), comporti l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle impugnazioni proposte avverso l’ordine di demolizione, venendo meno l’interesse a contestare i pregressi provvedimenti repressivi, in quanto il sopraggiunto provvedimento di diniego del condono comporta il dovere per il Comune di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi (cfr. Cons. Stato: Sez. II, 27 settembre 2019, n. 6464; Sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5090 e 16 settembre 2011, n. 5228; Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3990 e 23 giugno 2014, n. 3143).
1.3 All’applicazione di tali consolidati orientamenti al caso di specie, consegue l’inevitabile rilievo della insussistenza di interesse alcuno alla contestazione dei seguenti provvedimenti:
– ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2006, con cui il Comune di (omissis) aveva disposto di procedere all’acquisizione delle opere ritenute abusive realizzate dalla sig.ra De Angelis, comunicazione della Polizia Municipale prot. n. 408/pm/p.g. n. 3345 del 17 gennaio 2002, ordinanza di demolizione n. 11 dell’11 febbraio 2002, con cui si contestava alla stessa di avere realizzato taluni abusi edilizi; nonché ordinanza n. 5 del 16 gennaio 2006, con cui il medesimo Comune aveva disposto la demolizione di ulteriori opere (atti, questi, gravati con l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio);
– ordinanza di demolizione n. 11 dell’11 febbraio 2002 (notificata in data 14 aprile 2006) e verbale del Corpo di polizia Municipale prot. n. 33575 del 29 aprile 2006 (notificato in data 9 maggio 2006 con nota di trasmissione della Sezione edilizia Privata del Comune prot. n. 22/Urb. dell’8 maggio 2006), con cui si accertava la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 5 del 16 gennaio 2006 (atti dall’odierna appellante impugnati in prime cure con motivi aggiunti);
avendo essi perduto efficacia, al momento della presentazione della istanza di accertamento di conformità .
Il procedimento di condono, anche nella forma limitata consentita dalla legge n. 326 del 2003, ha, comunque, un ambito più ampio di quello previsto per l’accertamento di conformità, che richiede, appunto, la doppia conformità urbanistica dell’opera da sanare, il cui vizio deve essere dunque costituito solo dalla avvenuta realizzazione in mancanza del titolo edilizio.
I presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che:
– se il condono edilizio comporta il superamento della violazione “sostanziale” costituita dalla realizzazione senza titolo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche;
– l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (e, attualmente, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), comporta solo la sanatoria della violazione “formale” dovuta alla realizzazione dell’opera senza preventivo titolo abilitativo, ma in conformità agli strumenti urbanistici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2017, n. 2955; Sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035).
2. Alla accoglibilità, alla stregua delle considerazioni come sopra esposte, della richiesta di parte appellante, quanto alla improcedibilità del ricorso di prime cure, accede la riforma della gravata pronunzia.
Rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il gravame proposto in prime cure dinanzi al T.A.R. del Lazio.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 14 luglio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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