Iscrizione all’albo delle imprese artigiane

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18394.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell’art. 2, comma 1, della l. n. 443 del 1985, è indispensabile che il titolare dell’impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un’attività di carattere amministrativo.

Ordinanza 9 luglio 2019, n. 18394

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4302-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/08/2013 R.G.N. 746/2010.

RILEVATO

che:
1. con una prima sentenza il Tribunale di Treviso accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) – socio della (OMISSIS) s.r.l. e presidente del consiglio di amministrazione della societa’ nonche’, fino al 4 dicembre 2003, amministratore delegato della stessa – avverso il verbale di accertamento dell’INPS e le successive cartelle emesse dall’istituto per il pagamento dei contributi alla gestione speciale artigiani annullando il primo e le seconde; con altra, successiva, lo stesso Tribunale accoglieva un’ulteriore opposizione a cartella di pagamento dell’ (OMISSIS) sempre relativa al pagamento dei predetti contributi afferenti ad altro periodo anch’essa fondata sul menzionato verbale di accertamento;
2. entrambe le decisioni venivano impugnate dall’INPS e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 agosto 2013, riuniti gli appelli, li accoglieva rigettando le opposizioni proposte dall’ (OMISSIS);
3. ad avviso della Corte territoriale: l’ (OMISSIS), gia’ iscritto alla gestione separata quale amministratore della societa’, era obbligato all’iscrizione anche alla gestione previdenziale degli esercenti le attivita’ artigianali pur avendo il primo giudice accertato che il predetto non aveva partecipato manualmente all’attivita’ aziendale svolgendo esclusivamente le funzioni di direzione, organizzazione e controllo dell’attivita’ aziendale – sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo della L. 8 agosto 1985, n. 443, articolo 2 (Legge-quadro per l’artigianato) secondo cui non era necessario, ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana, che l’imprenditore collaborasse all’espletamento delle attivita’ manuali degli altri lavoratori, potendo limitarsi ad una mera direzione personale dei dipendenti; il fatto che l’ (OMISSIS) fosse gia’ iscritto alla gestione separata quale amministratore della societa’ doveva essere risolto applicando la L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 208 come interpretato dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12, comma 11, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122; l’impresa artigiana rimaneva tale anche se esercitata in forma di societaria nel qual caso la maggioranza dei soci doveva partecipare manualmente all’attivita’ aziendale;
4. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ (OMISSIS) affidato a quattro motivi cui resiste l’INPS con controricorso; (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata;

CONSIDERATO

che:
5. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 443 del 1985, articolo 2 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale: erroneamente ritenuto artigiano l’ (OMISSIS) il quale espletava solo le funzioni di amministratore della societa’ senza svolgere alcuna attivita’ manuale e neppure di direzione del personale; applicato una interpretazione del disposto della L. n. 443 del 1985, articolo 2 contraria all’indirizzo di questa Corte secondo cui la qualifica di artigiano poteva essere riconosciuta solo a colui che nell’esercizio professionale dell’impresa esplicava in modo prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 di interpretazione della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208, nonche’ della L. n. 443 del 1985, articolo 2 e L. 4 luglio 1959, n. 463, articolo 1 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo l’impugnata sentenza affermato l’obbligo della doppia contribuzione senza verificane la prevalenza dell’attivita’ operativa artigiana su quella gestionale di amministratore della societa’ e dando per scontato che la sola attivita’ gestoria obbligasse all’iscrizione anche alla gestione artigiani. Con il terzo motivo si lamenta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, comma 15, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte d’appello dichiarato integralmente dovuta la contribuzione senza considerare la condizione di pensionato ultrasessantacinquenne dell’ (OMISSIS). Con il quarto motivo viene denunciato, in via ulteriormente gradata, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ovvero la qualita’ di pensionato dell’ (OMISSIS) ove si ritenga che il giudice abbia implicitamente respinto la richiesta di applicazione della L. n. 449 del 1997, articolo 59, comma 15;
6. il primo motivo e’ fondato. A norma della L. n. 443 del 1985, articolo 2, comma 1, puo’ definirsi imprenditore artigiano solo colui che, nell’esercizio professionale dell’impresa, esplichi “in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”. Questa Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che per assumere la predetta qualifica il titolare dell’impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma e’ altresi’ necessario che si tratti di un lavoro “anche manuale”. (Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto gia’ affermato in una sentenza risalente – Cass. n. 2495 del 06/03/1998 – secondo cui “Confligge con la lettera e con la “ratio” delle norme di cui alla L. n. 443 del 1985, articoli 2 e 3 l’assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un’impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarita’ dell’impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato L. n. 443 del 1985, articolo 2 imprenditore artigiano e’, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualita’ di titolare l’impresa stessa, assumendone la piena responsabilita’ con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono – in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa – legittimamente dirsi “imprenditori artigiani”, pur espletando, nell’organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attivita’ manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell’affermare il principio di dritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualita’ di socio non apportatore di opera manuale nella societa’).”). Quest’orientamento e’ sicuramente preferibile all’affermazione posta a fondamento dell’impugnata sentenza e di cui ad un’isolata pronuncia di questa Corte (Cass. n. 5734 del 19/04/2001) peraltro, riferita alla diversa questione relativa alla qualificazione dell’impresa artigiana” ed alla determinazione dei suoi limiti dimensionali e, dunque, all’interpretazione della L. n. 443 del 1985, articolo 4 quindi, non proprio aderente al caso de quo;
7. fondato e’ anche il secondo motivo. Quanto alla questione della “doppia iscrizione”, in sintesi, e’ stato affermato da questa Corte che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 11) e’ nel senso che l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attivita’ di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per se’ comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non e’ regolato dal principio della “attivita’ prevalente”. Si tratta di attivita’ distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicche’ parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell’articolo 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attivita’ “prevalente”. (Cass. SU. n. 17076 dell’8 agosto 2011; Cass. n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass. n. 9803 del 14 giugno 2012, tra le varie). Si e’ pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240 del 13/02/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 11, cit. e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi e’ necessita’ di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attivita’ e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non puo’ essere piu’ condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della societa’, ovvero ai compiti di cui all’attivita’ commerciale. In buona sostanza deve ritenersi che ognuna delle due distinte attivita’ debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri. Cosi’ la sussistenza di un’attivita’ comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti o di quella artigiani va valutata con i criteri rispettivamente di cui alla L. n. 662 del 1996, medesimo articolo 1, comma 203 o alla L. n. 443 del 1985, articolo 2. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” e’ compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attivita’ di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessita’ o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. Orbene, la predetta verifica non risulta essere stata compiutamente operata nell’impugnata sentenza in quanto la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire la qualifica di artigiano all’ (OMISSIS) per il solo fatto che era stata accertata la sua partecipazione continuativa all’attivita’ aziendale svolgendo egli compiti di gestione e di organizzazione;
8. l’accoglimento dei primi due motivi assorbe gli altri articolati in via subordinata;
9. pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che decidera’ applicando i principi sopra esposti provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

 

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