Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 maggio 2022| n. 14707.
L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte distrettuale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’odierna intimata in punto di nullità della notificazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione, per mancanza della dicitura di cui all’art. 3-bis, comma 4, della legge n. 53/1994, secondo cui il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, dichiarato inammissibile l’appello, in conseguenza della nullità ex art. 11 della predetta legge della relativa notificazione, non sanata dalla costituzione delle parti appellate avvenuta allorquando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite L, sentenza 28 settembre 2018, n. 23620; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 ottobre 2016, n. 19814; Cassazione, sezioni civili unite L, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 giugno 2014, n. 13758).
Ordinanza|10 maggio 2022| n. 14707. Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
Data udienza 25 gennaio 2022
Integrale
ag/parola chiave: Mediazione – Notificazioni – Nullità – Notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata – Consegna dell’atto produttiva della sua conoscenza – Raggiungimento dello scopo legale – Esclusione della nullità – Art. 11 l. 53/1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9241-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di TORINO n. 1738/2016 depositata il 05/10/2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.
Irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l’11.12.2012, (OMISSIS), titolare dell’agenzia (OMISSIS), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, (OMISSIS), al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 7.986,00, a titolo di provvigione per l’attivita’ di mediazione svolta con riguardo a un immobile di (OMISSIS), che la (OMISSIS) aveva successivamente acquistato per il tramite di altro mediatore (l’agenzia (OMISSIS), chiamata in causa dalla convenuta), senza corrisponderle alcunche’.
Il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda, non ravvisando alcuna connessione eziologica tra l’attivita’ del primo mediatore e la definitiva conclusione dell’affare.
Proposto appello da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), costituendosi in giudizio, eccepiva la nullita’ della notificazione (a mezzo PEC) dell’atto di impugnazione, per mancanza della dicitura di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 4 (secondo cui “il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”). La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava inammissibile l’appello, in conseguenza della nullita’ della L. n. 53 del 1994, ex articolo 11, della relativa notificazione, non sanata dalla costituzione delle parti appellate (avvenuta allorquando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato). Avverso la pronuncia della Corte d’Appello torinese ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Ha depositato controricorso (OMISSIS), mentre (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, articolo 11, in virtu’ del fatto che non si configurerebbe una causa di nullita’, essendo stata omessa una “formalita’ che non incide sulla piena conoscenza dell’atto in capo al destinatario” (conoscenza non in discussione, nel caso di specie). A dire della controricorrente, invece, la L. n. 53 del 1994, articolo 11, delineerebbe un regime delle nullita’ delle notificazioni ben piu’ rigoroso di quello riconducibile alla regola generale dell’articolo 160 c.p.c., contemplando la rilevabilita’ d’ufficio delle stesse, che sarebbero integrate “sia da una qualsiasi carenza nei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, sia da una qualsiasi inosservanza del procedimento notificatorio, sia da qualsiasi incertezza nell’individuazione della persona che ha ricevuto la consegna e della data in cui la notifica e’ stata eseguita” (pag. 5 del controricorso).
3. Il secondo motivo di ricorso s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 160 c.p.c., sul presupposto che alla costituzione degli appellati dovesse riconoscersi efficacia sanante ex tunc, vale a dire dal momento della notificazione nulla.
4. Nel controricorso, (OMISSIS) evidenzia l’improcedibilita’ dell’appello ex articolo 348 c.p.c., a seguito della mancata produzione, entro la prima udienza, dell’originale notificato dell’atto di citazione introduttivo del processo (atto non depositato neppure dagli appellati successivamente costituitisi in giudizio). Osserva, inoltre, che di sanatoria (e comunque di efficacia ex tunc della stessa) non potesse discorrersi al cospetto di una notifica (non gia’ semplicemente nulla, bensi’ piu’ radicalmente) inesistente, come quella in esame doveva ritenersi, in considerazione della mancata rituale dimostrazione (mediante il deposito telematico delle ricevute di consegna e accettazione) della sua effettuazione.
5. Il primo motivo di ricorso e’ fondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che la Corte d’Appello di Torino non ha escluso in radice che la nullita’ in discorso fosse astrattamente passibile di sanatoria, ma ha negato tale ultimo effetto in concreto, per essere stato raggiunto lo scopo dell’atto quando ormai la sentenza impugnata era passata in giudicato. Cio’ – a dire del giudice di secondo grado – perche’ “il termine lungo per l’impugnazione veniva a scadere il 21 aprile 2015 mentre le appellate si sono costituite in giudizio solo il 28 e 29 settembre 2015, quando la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato” (pagg. 7 e s. della sentenza impugnata). Aggiunge, infine, il Collegio torinese che “il procedimento notificatorio si e’ definitivamente esaurito senza che l’atto invalido sia stato rinnovato o ne sia almeno stata chiesta la rinnovazione prima del formarsi del giudicato”.
Vi e’, pero’, che ogni discorso in merito all’efficacia temporale della sanatoria presuppone (logicamente, prima ancora che giuridicamente) il configurarsi di una nullita’ della notificazione, che nel caso di specie non appare, invero, integrata. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in una fattispecie sovrapponibile alla presente, “l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarita’ la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994″ e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cass., Sez. Un., n. 23620/2018). Si legge, nella motivazione di tale pronuncia: “questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665). Nell’ambito di tale indirizzo si e’ affermato che la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994″ costituisce mera irregolarita’, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814)”. Nella motivazione della sentenza appena citata (n. 19814/2016), la Cassazione puntualizza che “la L. n. 53 del 1994, articolo 11, la’ dove commina la nullita’ della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le piu’ innocue irregolarita’ (come gia’ ritenuto da questa Corte: in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13758 del 17/06/2014, Rv, 631724)”.
Orbene, nel caso in esame (OMISSIS) si era costituita nel giudizio d’appello, premettendo di avere ricevuto la notifica via PEC dell’atto di impugnazione in data 20.4.2015 e difendendosi nel merito, senza nulla eccepire in merito alla regolarita’ della suddetta notificazione (tanto che ella stessa, a pag. 6 del controricorso, deduce di essersi associata all’eccezione proposta dall’altra appellata solo “in sede di comparsa conclusionale del 11/07/2016”). Cio’ di per se’ dimostra che la notificazione in discorso aveva raggiunto lo scopo che le e’ proprio, relegando la mancanza del riferimento della L. n. 53 del 1994, ex articolo 11, al rango di in mancanza di qualsivoglia compromissione del diritto di difesa della parte.
Il medesimo discorso vale anche per l’asserita mancata prova della notifica telematica dell’appello, la quale, proprio per l’atteggiamento processuale tenuto dall’appellata, non puo’ considerarsi tale da inficiare l’esistenza e l’effettivo perfezionamento della notifica medesima, nell’ottica “sostanzialista” cui e’ improntata la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ sul processo civile telematico (si veda Cass., n. 12488/2020, citata dalla ricorrente nella memoria ex 380-bis.1 c.p.c., nonche’ la successiva Cass., n. 20214/2021). Ne consegue l’impossibilita’ di rimettere in discussione l’esistenza e la validita’ di tale notificazione,
neppure dall’angolo visuale dell’articolo 348 c.p.c., sotto il profilo dell’improcedibilita’ dell’appello. Nessun rilievo, sul punto, e’ contenuto, infatti, nella sentenza di secondo grado, in quanto la menzione, nella relativa motivazione, della tardiva produzione documentale degli allegati (in uno con le “note di replica dell’appellante”) e’ collegata all’impossibilita’ di verificare se la menzione di cui al suddetto articolo 11, fosse reperibile in parti del messaggio diverse dal suo oggetto, e dunque si riannoda all’unica ratio decidendi posta dalla Corte d’appello torinese a fondamento della declaratoria di inammissibilita’ del gravame (vale a dire – per l’appunto – la mancanza, nella notificazione, della frase di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 4). Del resto, ove avesse ritenuto che la questione dell’improcedibilita’ dell’appello fosse stata sottoposta alla Corte d’appello, la controricorrente ne avrebbe dovuto impugnare, con ricorso incidentale, la pronuncia (implicitamente) reiettiva.
6. In conclusione, il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo e cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, per l’esame del merito del gravame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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