L’ipotesi prevista dall’art. 1227 comma 1 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1165.

La massima estrapolata:

L’ipotesi prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all’evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l’entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da “fumo attivo” proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all’ambito di applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c.).

Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1165

Data udienza 15 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13819-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i primi quattro sia in proprio che nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale e Direttore della Funzione Legal & External Affairs Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO;
– intimata –
Nonche’ da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, gia’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato Monopoli;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’AVVOCATURA DELLO STATO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Salerno, unitamente al proprio congiunto (OMISSIS), deducendo che allo stesso – abituale consumatore, da oltre trent’anni, di sigarette di marca (OMISSIS), con un consumo pari a circa 40 unita’ giornaliere (due pacchetti) – era stata diagnosticata una neoplasia epidermide al polmone, poi oggetto di metastasi.
Gli attori lamentavano, pertanto, di aver subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendone il ristoro all’Ente Tabacchi Italiani, successivamente divenuto, come detto, societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”). Esso, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, non solo si opponeva alle domande attoree, ma eccepiva, oltre alla nullita’ della citazione per indeterminatezza della “causa petendi”, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo di non essere responsabile per eventuali fatti illeciti commessi anteriormente alla propria istituzione (avvenuta con Decreto Legislativo n. 9 luglio 1998, n. 238), fatti dei quali avrebbe dovuto rispondere, se del caso, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Disposto lo scambio delle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 5, il predetto (OMISSIS) decedeva nel prosieguo del giudizio, di talche’ gli odierni ricorrenti – tutti in proprio, nonche’ (salvo (OMISSIS)) quali eredi del defunto – avviavano, in ragione dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, anche un nuovo giudizio avverso l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato. Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale – dato corso ad una consulenza tecnica d’ufficio relativamente ai soli aspetti eziologici della neoplasia del (OMISSIS) e alla possibilita’, per lo stesso, di smettere di fumare – rigettava la domanda risarcitoria.
A tale esito, in particolare, esso perveniva sul presupposto tanto della indeterminatezza della domanda proposta, quanto del rilievo che il (OMISSIS), usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare quella condizione di dipendenza fisica e psicologica irreversibile da fumo che il Tribunale ha ritenuto integrare l’ipotesi del fatto proprio del danneggiato, idoneo a determinare l’evento dannoso ex articolo 1227 c.c.
Esperito gravame principale dagli odierni ricorrenti, nonche’ proposto appello incidentale dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (subentrato all’Ente Tabacchi Italiani), affinche’ fosse riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva, escluso invece dal primo giudice, la Corte territoriale rigettava entrambi i mezzi, quantunque affermando che la domanda attorea non potesse ritenersi indeterminata.
3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ricorrono per cassazione la (OMISSIS), i (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base – come detto – di sei motivi.
3.1. Il primo motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2, e dell’articolo 180 c.p.c., comma 2.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte salernitana abbia rigettato il motivo di appello con il quale avevano dedotto l’impossibilita’, per il giudice, di rilevare d’ufficio la sussistenza di una condotta de (OMISSIS) idonea ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 1227 c.c., comma 2.
Trattandosi, infatti, di un’eccezione in senso stretto, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 180 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”; evenienza, questa, non verificatasi nel caso di specie. Sottolineano, infatti, i ricorrenti come il solo soggetto legittimato a far valere tale eccezione fosse l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, atteso il riconosciuto difetto di legittimazione passiva della societa’ (OMISSIS), la quale, oltretutto, ebbe a sollevare tale eccezione solo nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, depositata il 15 febbraio 2002.
Ne’, in senso contrario, potrebbe valere – secondo i ricorrenti l’argomentazione addotta dalla sentenza impugnata, secondo cui, essendo stata eccepita la nullita’ della domanda attorea per indeterminatezza, l’iniziativa assunta dalla societa’ (OMISSIS) (o meglio, in allora, dall’Ente Tabacchi Italiani) doveva considerarsi tempestiva, essendo stata l’eccezione ex articolo 1227 c.p.c., comma 2, sollevata ancor prima che gli attori, con memoria depositata il 12 marzo 2002, precisassero definitivamente il “thema decidendum”.
Assumono, al riguardo, i ricorrenti, innanzitutto, l’erroneita’ di tale affermazione, considerato che la domanda attorea doveva ritenersi gia’ chiara sia nel “petitum” che nella “causa petendi”, tanto che il primo giudice non ne aveva dichiarato la nullita’ ex articolo 164 c.p.c. ed ordinato l’integrazione. D’altra parte, tale affermazione risulterebbe anche contraddittoria, giacche’ se l’eccezione venne formulata prima che parte attrice provvedesse a specificare il “thema decidendum”, la stessa, allora, ben avrebbe potuto essere sollevata nel rispetto del termine di cui all’articolo 180 c.p.c., comma 2.
3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione dell’articolo 2050 c.c..
Difatti, sebbene la sentenza impugnata abbia correttamente inquadrato la fattispecie in esame nella previsione di cui all’articolo 2050 c.c., essa – esaminando l’eccezione ex articolo 1227 c.c., comma 2, – ha ritenuto sussistente un comportamento del (OMISSIS) tale da interrompere il nesso di causalita’ giuridica tra il consumo di sigarette e il tumore al polmone, facendo, in questo modo, erronea applicazione della norma suddetta. Ai sensi della stessa, infatti, la prova liberatoria che deve essere fornita da chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attivita’ pericolosa consiste nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, a tale scopo non essendo sufficiente che sia dimostrata l’assenza di dolo o di colpa dell’agente. In tale prospettiva, pertanto, il comportamento del danneggiato puo’ valere a escludere o limitare la responsabilita’ dell’esercente l’attivita’ pericolosa, secondo il disposto dell’articolo 1227 c.c., e quindi unicamente ove assuma i caratteri della “imprevedibilita’” ed “eccezionalita’”, giacche solo in questo caso esso puo’ porsi come un limite oggettivo alla utilita’ derivante dal fatto che siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Orbene, una prova siffatta non sarebbe stata raggiunta nel caso di specie, posto che la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il (OMISSIS) inizio’ a fumare sigarette in giovane eta’ e non abbia mai piu’ smesso lungo l’intero corso della propria vita, lungi dal porsi come un comportamento imprevedibile ed eccezionale, costituirebbe, invece, un contegno fisiologico, indotto proprio dai produttori di tabacco.
3.3. Il terzo motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2.
I ricorrenti evidenziano che, ai sensi della norma teste’ richiamata, la responsabilita’ del danneggiante deve escludersi, allorche’ il danneggiato, tenendo un comportamento conforme ai principi della ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, non richiedendosi, invece, in capo ad esso, l’obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attivita’, nella forma di un “tacere” non corrispondente al cd. “id quod plerumque”.
In applicazione di tale principio, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che il (OMISSIS), tenendo un comportamento ordinariamente diligente, avrebbe potuto evitare la neoplasia al polmone. Piu’ in particolare, sarebbe stato necessario dimostrare che costui, pur essendo a conoscenza del rapporto specifico fra carcinoma polmonare e fumo, abbia, dapprima, iniziato a fumare, senza, successivamente, smettere.
Del tutto irrilevante, in tale prospettiva, sarebbe, viceversa, una generica conoscenza del fatto che il fumo faccia male alla salute, ovvero una conoscenza della sua perniciosita’ in ordine a malattie diverse da quella oggetto di causa. L’attenzione dei giudici di merito, per contro, si e’ tutta incentrata sul fatto se sia possibile, scientificamente, liberarsi dalla dipendenza dal fumo, senza che sia stato in alcun modo verificato se il (OMISSIS) potesse smettere di fumare, tenendo un comportamento ordinariamente diligente.
3.4. Il quarto motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4).
Sul presupposto della ricorrenza del vizio di omessa motivazione della sentenza, sotto il profilo del difetto assoluto o della motivazione apparente, “quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2016, n. 6539), i ricorrenti ipotizzano che la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia verifica in ordine al comportamento ordinariamente diligente esigibile dal (OMISSIS).
Essa, infatti, si sarebbe limitata a segnalare che la pericolosita’ del fumo, al momento in cui il (OMISSIS) inizio’ a fare consumo di sigarette, era entrata nel comune patrimonio di conoscenza dell’uomo medio, senza, pero’, fare riferimento ad un individuo dell’eta’ e della classe sociale dell’interessato, e senza neppure approfondire se tale conoscenza riguardasse, specificamente, il rapporto tra fumo e tumore polmonare, nonche’ il fatto che il tabagismo comporti dipendenza.
3.5. Il quinto motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – omesso esame della CTU.
Ai fini della ammissibilita’ del motivo, i ricorrenti premettono che, nel caso di specie, non ricorre l’ipotesi della cosiddetta “doppia conforme di merito”, dal momento che, mentre la sentenza di primo grado ha affermato che il (OMISSIS) aveva raggiunto un grado massimo di dipendenza dal prodotto sigarette (essendo, pertanto, praticamente impossibile un programma di recupero e di disintossicazione), la sentenza d’appello ha escluso tale eventualita’, ritenendo, pertanto, che il (OMISSIS) avesse la possibilita’ di scegliere di smettere di fumare.
Tuttavia, pervenendo a tale conclusione, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli esiti, di segno opposto, dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, donde il dedotto vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
3.6. Infine, il sesto motivo deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’articolo 91 c.p.c.
Si censura la sentenza impugnata per aver condannato gli odierni ricorrenti a rifondere anche le spese di lite sostenute dalla societa’ (OMISSIS), quantunque la stessa Corte d’Appello abbia dato atto che nessun motivo di gravame era stato svolto nei confronti della stessa, sicche’ la necessita’, per quest’ultima, di costituirsi a difendersi in giudizio e’ stata determinata, unicamente, dalla circostanza che la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, pronunciata in suo favore dal primo giudice, era stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Ne’, in senso contrario, potrebbe addursi la circostanza che gli odierni ricorrenti ebbero a notificare alla predetta societa’ (OMISSIS) il proprio atto di gravame, giacche’ tale iniziativa fu assunta solo in ossequio all’esigenza di mantenere integro il litisconsorzio processuale.
4. Ha proposto controricorso la societa’ (OMISSIS) S.p.a., per resistere all’avversaria impugnazione.
In relazione all’unica censura diretta nei propri confronti (ovvero, quella oggetto del sesto motivo di ricorso), la controricorrente evidenzia come non possa assolutamente condividersi il rilievo dei ricorrenti secondo cui essi non avrebbero proposto alcun motivo di appello avverso essa societa’ (OMISSIS), sicche’ nessun rapporto processuale, nella fase di gravame, sarebbe stato instaurato nei suoi confronti. Osservia, al riguardo, la controricorrente come, nel proprio atto di appello, gli allora attori soccombenti avessero espressamente affermato che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame incidentale, esperito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, “i motivi di appello e le conseguenti domande risarcitorie svolti con il presente atto dovranno intendersi rivolti nei confronti della (OMISSIS) S.p.a.”, tanto che, nelle conclusioni del medesimo atto, essi chiedevano la “condanna di (OMISSIS) per il solo caso di appello incidentale in ordine alla titolarita’ passiva del rapporto e di riconosciuta sua responsabilita’ ovvero corresponsabilita’”.
Per il resto, l’odierna controricorrente ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il gia’ citato Decreto Legislativo n. 283 del 1998, articolo 3 non abbia determinato alcuna successione “in universum ius”, dell’Ente Tabacchi Italiani, all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Cio’ risulterebbe confermato, in particolare, dal decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1998, secondo cui, dalle passivita’ trasferite all’ente di nuova costituzione, vanno esclusi i debiti futuri, non liquidi ed incerti, derivanti da illecito extracontrattuale per fatti correlati alle funzioni esercitate dall’A.A.M.S. fino al mese di marzo del 1999, trattandosi, nella specie di un fenomeno di successione a titolo particolare; si tratterebbe, peraltro, di conclusione confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e’ citata Cass. Sez. 5, sent. 6 febbraio 2015, n. 2209).
Quanto, infine, al merito della decisione, la controricorrente sottolinea la correttezza del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, particolarmente laddove afferma che, qualunque sia la disciplina applicabile alla presente fattispecie (ovvero, l’articolo 2050 c.c., l’articolo 2043 c.c., o il cosiddetto “codice del consumo”), la condotta del fumatore, libera e pienamente consapevole dei rischi associati al fumo di sigarette, e’ da ritenersi causa da sola sufficiente a produrre l’evento dannoso, determinando, cosi’, l’inesistenza e/o l’interruzione del nesso di causalita’ giuridica fra le attivita’ di produzione e vendita di sigarette e il danno lamentato, nonche’ la risarcibilita’ dello stesso, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 2, (e’ citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11272).
5. Ha proposto controricorso anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre che per resistere all’avversaria impugnazione, anche per svolgere ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
5.1. Il primo motivo ipotizza – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 1998, n. 283, articolo 1, comma 2 e articolo 3, comma 1, nonche’ del R.Decreto Legge 8 dicembre 1927, n. 2258, articolo 4 e della L. 15 marzo 1997, n. 59, articolo 12, comma 1.
Si censura la sentenza impugnata laddove, nel rigettare il gravame incidentale da essa esperito, ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti.
Viene richiamata, sul punto, la disciplina di cui al gia’ citato Decreto Legislativo n. 283 del 1998, che ha istituito (articolo 1, comma 1) l’Ente Tabacchi Italiani (oggi societa’ (OMISSIS)), al quale sono state demandate (comma 2) le attivita’ legate alla produzione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti da fumo, in precedenza svolte dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ha continuato, invece, ad espletare funzioni di analisi, controllo e contrasto delle attivita’ illegali, sostanzialmente finalizzate alla riscossione delle accise. Orbene, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 citato D.Lgs., il neo-istituito ente “e’ titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche’ dei diritti e dei beni afferenti le attivita’ produttive commerciali gia’ attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”, essendo, cosi’, divenuto – assume l’odierna ricorrente incidentale – successore a titolo universale della totalita’ dei rapporti attivi e passivi inerenti le attivita’ ad esso trasferite.
A conferma di tale interpretazione, la ricorrente incidentale rileva che, secondo quanto affermato da questa Corte, in mancanza di una disciplina generale sulla successione tra enti pubblici, tale fenomeno e’ disciplinato dalle singole leggi che la dispongono. Che il citato articolo 3 abbia inteso prevedere una successione “in universum ius” e’ quanto sarebbe confermato non solo da lettera della norma di cui al comma 1, ma anche da un’interpretazione sistematica che ponga tale previsione normativa in correlazione con quelle di cui ai successivi commi 2 e 3. Essi, rispettivamente, attribuiscono al predetto ente (comma 2) un “fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell’insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1”, stabilendo, poi, che “il fondo di dotazione iniziale non puo’ essere inferiore a Lire 500 miliardi”, ed inoltre che, qualora “il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo e’ integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui e’ titolare l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” (comma 3). Orbene, dalla lettura congiunta delle norme emergerebbe, con chiarezza, che legislatore non ha voluto fissare la consistenza del fondo iniziale in una misura corrispondente al saldo positivo netto dei crediti e dei debiti, certi, liquidi ed esigibili nel momento del subentro dell’Ente Tabacchi Italiani alla predetta Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al contrario, tramite una norma di cautela, esso avrebbe preferito predeterminare il fondo nel suo ammontare, al fine di consentire all’ente subentrante di far fronte a qualsiasi tipo di sopravvenienza passiva derivante dallo svolgimento dell’attivita’, comprese, pertanto, le obbligazioni risarcitorie per illeciti pregressi.
Inoltre, che la volonta’ del legislatore sia stata quella di dare vita ad una successione a titolo universale, risulterebbe anche dai criteri guida che hanno portato alla istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, ed in particolare quello stabilito dalla L. n. 59 del 1997, articolo 12, comma 1, lettera g), che ha previsto l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi ed organi tecnici; cio’ detto, sarebbe evidente, quindi, che se si negasse la successione a titolo universale, si determinerebbe l’insorgere proprio di quelle duplicazioni e incertezze che la legge ha inteso prevenire.
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi prospettata sarebbe offerto dal R.Decreto Legge n. 2258 del 1927, articolo 4 dal quale emergerebbe, inconfutabilmente, come l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, pur constando di una sola struttura amministrativa, si componga di singoli monopoli, intesi come autonome ramificazioni di un unico apparato, dotate, tuttavia, di propria distinta organizzazione e parziale autonomia. Il legislatore, pertanto, avrebbe disegnato un’architettura mutevole ed elastica, capace di comprimersi davanti alla sottrazione di singoli monopoli, senza scomparire dal tessuto organizzativo, fermo, pero’, restando che la perdita della gestione pratica di un singolo monopolio necessariamente determina l’estinzione di tutte le competenze relative ad esso, da parte della Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, compresa, pertanto, la capacita’ di costituire un centro di imputazione effettivo delle condotte oggetto di eventuali giudizi. E’ quanto, per l’appunto, si sarebbe verificato con la istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani, che avrebbe avuto come effetto di costituire un nuovo centro di imputazione di tutti quei rapporti un tempo riferibili al singolo monopolio della lavorazione dei tabacchi.
A corroborare, ulteriormente, la tesi relativa alla ricorrenza di una successione a titolo universale varrebbe la ricostruzione che, di tale fenomeno, viene data dalla dottrina amministrativistica, che individua l’elemento caratterizzante nella cd. “sopravvivenza dello scopo”. Difatti, se il “munus” dell’ente viene espunto dall’ordinamento, quella che segue sara’ una mera attivita’ liquidatoria, mentre se esso permane, attraverso la sua trasmissione ad un diverso soggetto, la successione dovra’ ritenersi a titolo universale, ove ricorrano altri indici rivelatori della stessa, come sarebbe accaduto nel caso che occupa. In tal senso, infatti, deporrebbero la prosecuzione della gestione operativa, in capo all’Ente Tabacchi Italiani, il trasferimento, in suo favore, delle risorse finanziarie e, come gia’ rilevato, l’assenza di una norma che espressamente escluda la successione nelle passivita’.
D’altra parte, anche a voler intendere il fenomeno verificatosi come una successione “a titolo particolare”, il subingresso del successore nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito – conclude l’odierna ricorrente incidentale – dovrebbe egualmente affermarsi, non essendo un fenomeno sconosciuto al nostro ordinamento. Lo dimostrerebbe, in particolare, la vicenda relativa alla successione delle Regioni nei debiti pregressi delle Unita’ Sanitarie Locali, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6 e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2.
5.2. Il secondo motivo deduce – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli articoli 2043 e 2050 c.c.
Si evidenzia come manchino del tutto, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 2050 c.c., e cio’ alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che impone di tenere distinta la nozione di “attivita’ pericolosa”, di cui alla norma suddetta, da quella di “condotta pericolosa”, essendo necessario, perche’ ricorra la prima, che l’attivita’ presenti una notevole potenzialita’ di danno a terzi, irrilevante essendo, invece, che un’attivita’ normalmente innocua diventi pericolosa per la condotta di chi ha eserciti.
In altri termini, l’attivita’ di lavorazione del tabacco risulterebbe, in se’, priva della caratteristica della pericolosita’, tanto per la natura dei mezzi adoperati, quanto per le caratteristiche del suo risultato finale, visto che non sarebbe la sigaretta ad essere pericolosa, bensi’ l’uso (o meglio, l’uso eccessivo) della stessa.
6. Ha proposto controricorso la societa’ (OMISSIS) S.p.a., per resistere anche all’impugnazione incidentale, sulla scorta delle stesse considerazioni gia’ svolte nel controricorso al ricorso principale.
7. Tutte le parti hanno depositato memorie, ex articolo 378 c.p.c., insistendo nelle rispettive argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale va rigettato.
8.1. I primi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione – non sono fondati.
8.1.1. Essi investono, sotto vari angoli visuali, l’apprezzamento che la Corte territoriale ha fatto del contegno di (OMISSIS), come idoneo ad escludere il nesso di causalita’ tra la condotta dei convenuti e l’evento dannoso da primo (e dai suoi stretti congiunti) lamentato, ovvero l’insorgenza del carcinoma polmonare.
Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che nel sistema della responsabilita’ civile (ma per l’applicazione di questo stesso principio anche alla responsabilita’ contrattuale si veda Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n. 11629, Rv. 530665-01) “occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perche’ possa configurarsi, a monte, una responsabilita’ (Haftungsbegrundende Kausalitk) e, dall’altro, il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha, quindi, la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (gia’ accertata) responsabilita’ (Haftungerfullende Kausalitat)”, essendosi anche rimarcato il diverso ambito di operativita’, in relazione a tali accertamenti, dell’articolo 1227 c.c. – richiamato, in materia di illecito aquiliano, dall’articolo 2056 c.c., comma 2, visto che il solo comma 1 “attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell’evento dannoso”, mentre il secondo “attiene al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2013, n. 4043, Rv. 625453-01).
Questa Corte, inoltre, ha pure affermato che il “nesso causale e’ fattore costitutivo dell’illecito e poiche’ i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, e’ compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento”, soggiungendo che tale operazione “puo’ essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto”. Orbene, mentre la “scelta del criterio di selezione puo’ dar luogo ad un problema di violazione di norme giuridiche sostanziali, deducibile nel giudizio di cassazione come “error in iudicando” ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “, le “conseguenze del criterio di scelta, invece, se correttamente motivate, non possono formare oggetto del sindacato di legittimita’, perche’ si risolvono in un accertamento di fatto, altrimenti detto della causalita’ di fatto” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2005, n. 26997, Rv. 587959-01).
Cio’ detto, si e’ pure sottolineato che “la scelta del criterio selettivo fra le concause, quando non soccorre la regola della cosiddetta equivalenza di esse contenuta nell’articolo 2055 c.c., e’ correttamente compiuta secondo quanto dispone l’articolo 42 c.p., comma 2 (“recte”: 41) e quella identificata si configura come causa prossima di rilievo, alla quale e’ attribuita l’efficacia di causa efficiente esclusiva, o di causa di per se’ sufficiente a produrre l’evento” (cosi’, sempre Cass. Sez. 3, sent. 26997 del 2005, cit.), precisandosi, di recente, che “l’accertamento del nesso di causalita’ materiale, in relazione all’operare di piu’ concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che e’ sindacabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 1127 c.c., comma 1″ (Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096, Rv. 644388-01).
8.1.2. Orbene, gia’ alla stregua di queste considerazioni deve ritenersi che il primo e terzo motivo di ricorso non siano fondati.
Entrambi, infatti, muovono dal presupposto – giuridicamente errato, alla stregua della giurisprudenza appena richiamata – che l’apprezzamento dell’idoneita’ della condotta di (OMISSIS) a porsi quale causa da sola sufficiente a produrre l’evento dannoso, costituito dapprima dalla sua malattia e poi dalla sua morte, sia stato condotto dalla Corte territoriale (e, soprattutto, che dovesse esserlo), alla stregua dell’articolo 1227 c.c., comma 2, in applicazione della quale il giudice di appello, secondo i ricorrenti, sarebbe incorso sia in un “error in procedendo”, avendo compiuto tale accertamento d’ufficio e non “ope exceptionis” (primo motivo), ed avendone fatto, oltretutto, cattiva applicazione (terzo motivo).
Per contro, il giudice d’appello non ha affatto applicato l’articolo 1227 c.c., comma 2 (cio’ che avrebbe, in effetti, richiesto un’eccezione di parte; da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 192112″ Rv. 649740-01, in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2010, n. 12714, Rv. 613017-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2006, n. 1213, Rv. 587997-01), ma ha proceduto, come era in suo potere – o meglio, dovere – fare, ad accertare, alla stregua degli articoli 40 e 41 c.p. e dell’articolo 1227 c.c., comma 1, l’elemento costitutivo dell’illecito rappresentato, “a monte”, dal nesso causale tra comportamento dell’asserito danneggiante ed evento dannoso (la “Haftungsbegriindende Kausalitat” di cui sopra si diceva).
A corroborare tale conclusione – e con essa, come si vedra’, anche quella della non fondatezza pure del secondo motivo di ricorso concorre quanto affermato, di recente, da questa Corte.
Essa – nel vagliare la legittimita’ di una sentenza di merito che, in relazione proprio alla fattispecie dei cd. “danni da fumo attivo”, aveva individuato la causa dei danni lamentati in “un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacita’ di agire”, ovvero la “scelta di fumare nonostante la notoria nocivita’ del fumo” ha ribadito che “nell’accertamento della responsabilita’ civile il primo presupposto da verificare e’ l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato”, sicche’, “verificato che il nesso non sussiste non ha piu’ rilevanza ne’ l’accertamento di un’eventuale colpa, ne’ l’accertamento di una eventuale responsabilita’ cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio)” (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11272, non massimata).
Su tali basi, dunque, il citato arresto – nel rilevare che il giudice di appello aveva “effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilita’ risarcitoria tanto ex articolo 2043 quanto ex articolo 2050, escludendolo”, essendo, in particolare, pervenuto a tale esito “in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo” costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole cd autonomo di soggetto dotato di capacita’ di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocivita’ del fumo” – ha, di conseguenza, dichiarato “irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’articolo 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato” (cosi’ Cass. Sez. 3, sent. n. 11272 del 2018, cit.).
Su queste basi, dunque, anche il secondo motivo di ricorso – che ipotizza una falsa applicazione dell’articolo 2050 c.c., in relazione, in particolare, alla prova liberatoria da esso prevista – risulta non fondato.
8.2. Anche il quarto motivo del ricorso principale non e’ fondato.
8.2.1. Sul punto, deve muoversi dalla premessa che ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’, ormai, destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01 nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perche’ affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Cio’ detto, nell’individuare nella condotta di (OMISSIS) la causa esclusivo dell’evento dannoso patito dallo stesso (e dai suoi congiunti), la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, senza affidarsi ad affermazioni “inconciliabili” tra loro o “irriducibilmente contraddittorie”, in particolare osservando come costui avesse fumato fin dalla piu’ giovane eta’, per oltre trent’anni, in quantita’ smodata e a dispetto della raccomandazione di astenersi, impartitagli dal proprio medico curante.
8.3. Pure il quinto motivo non e’ fondato.
8.3.1. La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare le risultanze della CTU, in relazione alla possibilita’ per il (OMISSIS) di smettere di fumare, ma le ha, semplicemente, disattese, sicche’ deve darsi seguito a quanto gia’ affermato da questa Corte, ovvero che “il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, puo’ disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 21 dicembre 2017, n. 30733, Rv. 646659-01).
8.4. Infine, neppure il sesto motivo e’ fondato.
8.4.1. Non ricorrono, infatti, i presupposti – come ha evidenziato la controricorrente (OMISSIS) – per ritenere integrata la notificazione dell’atto di appello, nei confronti di tale soggetto, a soli fini di “litis denuntiatio”, cio’ che avrebbe effettivamente reso illegittima la condanna degli odierni ricorrenti a rifonderle le spese di lite (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13355, Rv. 635981-01).
Infatti, nell’ipotesi in esame, il gravame esperito dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del primo giudice era senz’alcun dubbio rivolta contro (OMISSIS), visto che nell’atto di impugnazione si leggeva “i motivi di appello e le conseguenti domande risarcitorie svolti con il presente atto dovranno intendersi rivolti nei confronti della (OMISSIS) S.p.a.”, tanto che, nelle conclusioni del medesimo atto, veniva chiesta la “condanna di (OMISSIS) per il solo caso di appello incidentale in ordine alla titolarita’ passiva del rapporto e di riconosciuta sua responsabilita’ ovvero corresponsabilita’”.
9. Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto del principale.
10. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti dello stesso, in ragione di precedenti giurisprudenziali non univoci (anche nella giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2009, n. 26516, Rv. 610473-01), in ordine alla risarcibilita’ dei danni da fumo attivo. Evenienza, questa, idonea ad integrare taluno di questi “giusti motivi”, ex articolo 92 c.p.c., comma 2, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dai diversi interventi legislativi che hanno avuto origine con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, visto che l’atto di citazione risulta notificato il 21 giugno 2001).
11. A carico dei ricorrenti principali sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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