Ipotesi di trasferimento di azienda e la cessione dei contratti di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 4 aprile 2019, n. 9469.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di trasferimento di azienda la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell’art. 2112 c.c.; pertanto, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.

Sentenza 4 aprile 2019, n. 9458

Data udienza 23 gennaio 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6543-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 984/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/11/2017 r.g.n. 1151/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1778/15 il Tribunale di Palermo dichiaro’ che tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) – societa’ consortile per azioni (da ora in poi (OMISSIS))- intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’11.1.2008 condannando la societa’ a riammetterlo in servizio ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno un’indennita’ omnicomprensiva pari a sei mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice, sul presupposto della genericita’ della causale apposta al contratto a termine stipulato dal lavoratore con la (OMISSIS) s.p.a. e disposta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dall’11.1.2008, ritenne attuata, in forza della cessione di azienda intervenuta nel novembre 2012 tra detta Societa’ e la (OMISSIS), la prosecuzione del rapporto di lavoro del (OMISSIS) con quest’ultima ex articolo 2112 c.c.
Avverso tale decisione ha proposto appello la (OMISSIS) chiedendone la riforma.
Per il rigetto del gravame ha resistito in giudizio il lavoratore.
La (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, rimaneva contumace.
Con sentenza depositata il 7.11.17, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame e rigettava l’originaria domanda del (OMISSIS), ritenendo intervenuta la decadenza della domanda L. n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 4, lettera c).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 111 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile alla fattispecie la decadenza di cui al citato articolo 32.
2) Con secondo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c), a fronte della diversa eccezione formulata dalla (OMISSIS) s.p.a. concernente l’asserita decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento d’azienda fra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.
3) Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) articolo 2112 c.c. e articolo 14 preleggi per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile la fattispecie decadenziale sopra indicata a contratti non piu’ in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.
4) Con quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) e articolo 14 preleggi, nonche’ della Direttiva 2001/23 UE (articolo 360 c.p.c., n. 3).
5) Con quinto motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) articolo 2935 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la fattispecie decadenziale decorra prima di una sentenza che previamente ricostituisca il rapporto di lavoro del terzo ceduto alle dipendenze del cedente.
6) Con sesto motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) anche sotto il profilo di costituzionalita’ della norma cosi’ come interpretata dalla corte di merito.
7) Con settimo motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale Sicilia n. 11 del 2010, articolo 20, comma 6, per non avere la Corte di Appello riconosciuto il trasferimento del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della (OMISSIS) in base alla suddetta norma regionale.
8.-I primi tre motivi, che per ragione di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati ed assorbono l’intero ricorso. La L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 6 (novellato) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato articolo 32, comma 4, lettera C, ad avviso del primo giudice prevista per l’ipotesi in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., ritenendo invece l’eccezione fondata, con assorbimento delle altre ragioni di gravame, non condividendo la tesi del Tribunale (che ritenne l’inoperativita’ della predetta decadenza nell’odierno giudizio sul presupposto che “il lavoratore non intende affatto impugnare la cessione del proprio contratto di lavoro a un terzo, bensi’ al contrario far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto”), considerando invece estensibile la decadenza in questione anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d’azienda, allo scopo di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che l’appellato, dopo il trasferimento d’azienda fra (OMISSIS) e la (OMISSIS), intervenuto per sua ammissione in data 1.11.2012, aveva atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui il (OMISSIS) avrebbe dovuto manifestare alla (OMISSIS) la volonta’ di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
9.- La tesi seguita dalla sentenza impugnata e’ erronea.
Ed invero la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro gia’ verificata dal 1.11.12, sicche’ non vi era alcuna necessita’, ne’ onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione gia’ avvenuta ope legis, sicche’ e’ evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’articolo 32, comma 4 lettera c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente (OMISSIS), egli dedusse “l’intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all’articolo 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente ( (OMISSIS)), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso” (pag. 7 controricorso). Del resto la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede l’applicabilita’ anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6 (novellato) e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex articolo 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si e’ attenuta a tale principio decidendo l’intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonche’ per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

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