Ipotesi di perdita o avaria del bagaglio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2544.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di perdita o avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore/proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell’articolo 1228 c.c.;

Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2544

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16386/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), societa’ per azioni aperta di diritto russo, in persona del rappresentante legale pro tempore per l’Italia, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
– intimata –
avverso la sentenza n. 1810/17 del Tribunale di Bari, depositata il 31/03/2017.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio sui voli (OMISSIS) e (OMISSIS) del 30/08/2012, relativi alla tratta (OMISSIS), la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio di (OMISSIS), societa’ per azioni aperta di diritto russo, la quale veniva condannata, in via esclusiva, dal Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 770/14, al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza, n. 1810/2017, oggetto dell’odierna impugnazione, riformava, su gravame proposto da (OMISSIS), la decisione di prime cure in ordine al quantum risarcitorio, confermava le restanti statuizioni, con tacita estromissione di (OMISSIS) S.p.A. dal giudizio.
In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale barese, accertato che (OMISSIS) aveva svolto i servizi di terra all’aeroporto di (OMISSIS) (check in del bagaglio e rilascio della carta d’imbarco) e che la S.p.A. (OMISSIS) si era occupata della ricezione della valigia e del suo trasporto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), aveva ritenuto che la chiamata in causa della societa’ russa avesse determinato l’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti di quest’ultima.
Non risultando poi provata da parte di (OMISSIS) la materiale consegna del bagaglio al vettore contrattuale, (OMISSIS), e risultando, invece, dimostrato che esso era stato preso in consegna dall’handler all’aeroporto di (OMISSIS), il Tribunale aveva ritenuto ricorrente la esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione del danno.
La riduzione del quantum risarcitorio era stata operata, adottando l’articolo 22 della Convenzione di Varsavia – in luogo di quella di Montreal, ritenuta non applicabile per non essere stata ratificata dalla federazione russa – il quale prevede che al viaggiatore debbano essere corrisposti 250 franchi per chilogrammo di bagaglio, in assenza – come in questo caso – della prova del dolo o della colpa con previsione del vettore o del suo preposto. Non essendo provato il peso del bagaglio consegnato, il giudicante aveva presunto che esso avesse un peso pari al limite massimo di imbarco consentito, cioe’ 20 chilogrammi.
Per la cassazione della decisione del Tribunale di Roma n. 1810/2017 propone ricorso (OMISSIS), formulando quattro motivi.
Nessuna attivita’ difensiva risulta svolta dagli altri resistenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, sub specie articoli 1678, 1681 c.c., in relazione all’articolo 1228 c.c. (p. 6).
La premessa in iure e’ che il giudice abbia sbagliato nel ritenere che tra (OMISSIS) e l’attrice ricorresse un contratto di deposito autonomo, conseguente alle attivita’ ausiliarie al contratto di trasporto, perche’ nel caso di specie faceva difetto la causa principale del contratto. Il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere le prestazioni a terra – di check in e di presa in consegna del bagaglio – accessorie al contratto di trasporto aereo stipulato con (OMISSIS) S.p.A. e, pertanto, ricadenti sotto la disciplina dell’articolo 1228 c.c..
2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio della domanda di cui all’articolo 99 c.p.c. (p. 7).
Per la societa’ russa la chiamata del terzo da parte del vettore aereo per ottenere la propria liberazione e individuare nel chiamato l’unico e diretto responsabile del rapporto controverso avrebbe prodotto un ampliamento della controversia, ammissibile, pero’, solo in presenza di un unico rapporto controverso. Il giudice a quo, disponendo la condanna non sulla base del contratto di trasporto – come richiesto dall’attrice – ne’ del rapporto individuato dalla convenuta – vettore operativo nel rapporto di contrattuale di trasporto – ma ipotizzando la ricorrenza di un contratto di deposito autonomo, avrebbe violato il principio della domanda.
3) La ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (p. 8).
L’errore rimproverato e’ quello di avere consentito l’allargamento soggettivo della domanda condannando il terzo per una causa petendi diversa ed autonoma da quella posta alla base della domanda di condanna del convenuto, incorrendo nel divieto di extrapetizione.
4) Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (p. 9).
La censura investe piu’ profili della sentenza impugnata: a) l’omessa pronuncia sulla posizione della convenuta (OMISSIS), pur non essendo stata estromessa; b) la affermazione della estensione automatica ad (OMISSIS) della domanda formulata in primo grado nei confronti di (OMISSIS) che non puo’ intendersi nel senso della sostituzione di altri al convenuto principale.
5) I motivi, in ragione della loro evidente connessione, meritano un esame congiunto, e sono fondati per le ragioni di seguito esplicitate.
Va in primo luogo chiarito che la fattispecie avrebbe dovuto essere risolta de plano con l’applicazione dell’articolo 953 c.n., come modificato, nella parte aeronautica, dal Decreto Legislativo n. 96 del 2005 e Decreto Legislativo n. 151 del 2006. A mente di tale disposizione, applicabile alla vicenda per cui e’ causa che si e’ svolta nel 2012, il vettore e’ responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.
In tema di trasporto aereo di cose, peraltro, sono, di recente, intervenute le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 20/09/2017, n. 21850), le quali, dopo aver distinto l’ipotesi in cui l’handler riceve la merce in arrivo dal vettore aereo con obbligo di restituirla al destinatario – ipotesi nella quale e’ responsabile nei confronti del terzo beneficiario e del promittente, il vettore, secondo le regole del contratto di deposito – da quella, assimilabile a quella che qui viene in considerazione, in cui l’assistenza richiesta all’handler ha riguardo alla fase iniziale del trasporto aereo, allorche’ l’handler riceve la merce in partenza dal viaggiatore con l’obbligo di custodirla e di consegnarla al vettore. In questa uitima ipotesi non ricorre la fattispecie del contratto a favore di terzo, con conseguente impossibilita’ di ravvisare un rapporto autonomo tra il cliente e l’handler; il viaggiatore, pertanto, non ha alcun diritto alla prestazione nei confronti dell’handler e non ha alcuna azione diretta nei suoi confronti nel caso di perdita della cosa consegnata. Cio’ che si riscontra e’, invece, un rapporto obbligatorio ausiliario tra l’handler e il vettore che si avvale del primo per la prestazione dei servizi di assistenza e per l’adempimento dell’obbligazione di ritiro delle cose trasportate. Il mittente, pertanto, puo’ agire a titolo contrattuale solo nei confronti del vettore e, semmai a titolo extracontrattuale nei confronti dell’handler, perche’ il vettore e’ responsabile del fatto colposo dell’handler, in quanto si avvale dell’opera di un ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex articolo 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui esse erano sotto la sfera di sorveglianza dell’handler.
Chiarito che nella vicenda per cui e’ causa (OMISSIS) S.p.A. e’ il vettore aereo e che (OMISSIS) e’ il vettore operativo, la cui prestazione in ordine al bagaglio e’ assimilabile a quella dell’handler nel trasporto aereo di merci, non solo, in applicazione dell’articolo 953 c.n., ma, anche secondo la giurisprudenza di legittimita’ piu’ recente, avrebbe dovuto escludersi che l’attivita’ del vettore operativo fosse resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo. Essa rientrava, come attivita’ accessoria, nella complessiva prestazione che formava oggetto del contratto di trasporto aereo, la quale comprendeva la fase ad esso antecedente (allorche’ il vettore operativo riceveva il bagaglio dal viaggiatore in funzione della consegna al vettore, nell’aeroporto di partenza) e quella ad esso successiva (allorche’ riceveva il bagaglio dal vettore in funzione della messa a disposizione del viaggiatore, nell’aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell’articolo 1174 c.c., all’interesse del creditore ad ottenere la riconsegna del bagaglio nel luogo, nel termine e con le modalita’ indicate nel contratto medesimo.
Ne consegue che:
– il vettore operativo aveva assunto la qualifica di ausiliario del vettore aereo, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si era avvalso per l’esecuzione di una parte della prestazione;
– nell’ipotesi di perdita o avaria del bagaglio nella fase in cui esso risultava affidato al vettore operativo, il viaggiatore/proprietario poteva agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale era responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell’articolo 1228 c.c.;
– nella medesima ipotesi, il vettore operativo non rispondeva nei confronti del viaggiatore a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma, in solido con il vettore contrattuale, per illecito aquiliano.
Il Tribunale non ha fatto, dunque, corretta applicazione della normativa vigente, condannando a titolo contrattuale in via esclusiva la societa’ russa ed estromettendo dal processo la societa’ (OMISSIS).
Non avrebbe dovuto, infatti, scindere, nell’ambito della complessiva prestazione dovuta in esecuzione del contratto di trasporto, l’attivita’ compiuta personalmente dal vettore contrattuale in qualita’ di debitore da quella, accessoria, posta in essere dal vettore operativo in qualita’ di ausiliario, con tutte le innanzi dette conseguenze in ordine al fondamento, alla natura e ai limiti della responsabilita’ del debitore e dell’ausiliario nei confronti del creditore danneggiato.
Non puo’ dubitarsi che la chiamata di (OMISSIS) sia stata intesa dal giudicante, non come una chiamata in manleva, ma come chiamata del terzo responsabile. Per il Tribunale di Bari, (OMISSIS) voleva che la domanda attorea, ove accolta, lo fosse nei confronti del soggetto che, secondo la sua prospettazione, era da considerarsi l’unico responsabile dello smarrimento del bagaglio, ossia (OMISSIS). Proprio e solo in questi casi, per ius receptum, a differenza di quanto avviene con la domanda di manleva, si produce l’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto, senza necessita’ di una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’attore (ex multis Cass. 29/01/2018, n. 2074; Cass. 20/02/2018, n. 4027).
Quanto ad (OMISSIS) S.p.A., essa, in qualita’ di vettore contrattuale, avrebbe dovuto rispondere della perdita del bagaglio in questione a titolo di inadempimento del contratto, pur non avendo materialmente ritirato il bagaglio, per essersi avvalsa, a tal fine, del c.d. vettore operativo o di fatto, (OMISSIS).
Nei rapporti interni, invece, il vettore operativo, ove ritenuto unico responsabile o corresponsabile dell’inadempimento, avrebbe potuto essere tenuto, in base al titolo che lo legava al vettore contrattuale, a manlevare quest’ultimo di quanto pagato all’avente diritto a titolo di risarcimento del danno. In conclusione, (OMISSIS) non avrebbe dovuto essere estromessa dal processo e la chiamata di (OMISSIS) avrebbe dovuto essere qualificata come chiamata in garanzia impropria, con i corollari gia’ descritti.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso giudicante anche per le spese.

P.Q.M.

La Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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