Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 6 giugno 2019, n. 15379.
La massima estrapolata:
Nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante l’offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest’ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l’impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione, manifestato con l’intimazione del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione di merito che, dopo la sentenza di accertamento dell’illegittimità di un licenziamento intimato da una società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria, aveva escluso dallo stato passivo il credito del lavoratore, avente per oggetto le retribuzioni maturate nel periodo successivo alla sentenza, sul presupposto dell’assenza di prova dell’offerta della prestazione alla società datrice per esserne riassunto).
Sentenza 6 giugno 2019, n. 15379
Data udienza 9 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18528/2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., reg. L.F. n. 84 del 2015, TRIBUNALE NAPOLI, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto cron. 1152/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/06/2016 R.G.N. 2134/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTO
Con decreto 21 giugno 2016, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS), ai sensi della L. Fall., articolo 98, avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso il credito insinuato in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 1, di Euro 144.062,44 per mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal 13 febbraio 2007 (data del licenziamento) al 1 aprile 2015 (data di dichiarazione di fallimento), sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n. 28413/2009 (in giudicato) di accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento intimatogli dalla societa’ poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria.
A motivo della decisione, il Tribunale escludeva la prova da parte del lavoratore, di essa onerato, dell’offerta delle proprie energie lavorative alla societa’ datrice per esserne riassunto.
Con atto notificato il 22 luglio 2015 il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva con controricorso la curatela fallimentare; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, (nel testo ante L. n. 92 del 2012), per inesistenza di un onere probatorio del lavoratore di messa a disposizione delle proprie energie lavorative e di violazione del giudicato di reintegrazione nel posto di lavoro.
2. In via preliminare occorre affermare l’ammissibilita’ del motivo.
2.1. Nel caso di specie e’ irrilevante la mancata trascrizione del giudicato del Tribunale di Napoli n. 28413/2009.
Ed infatti, essa e’ necessaria, ai fini di ammissibilita’ del motivo con cui si denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c., sia pure costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, allorquando essa investa la sua interpretazione, restando diversamente preclusa al giudice di legittimita’ ogni tipo di attivita’ nomofilattica (Cass. 16 luglio 2014, n. 16227; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31991).
Ma non di questo si tratta nel caso di specie, rilevando la sentenza del Tribunale di Napoli in giudicato come circostanza di fatto, incontestata tra le parti ed esterna alla questione devoluta, cui accede come elemento allegato in funzione probatoria ai fini di ammissione del lavoratore al concorso fallimentare.
3. Tanto premesso, il motivo e’ fondato.
3.1. Non sussiste alcuna necessita’ di una messa in mora da parte del lavoratore, come erroneamente ritenuto dal Tribunale (dal penultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto), non potendo essere correttamente assimilata l’ipotesi della L. n. 300 del 1970, articolo 18, a quella di nullita’ del termine apposto al contratto a tempo determinato, con la sua conversione a tempo indeterminato (Cass. 13 aprile 2007, n. 8903; Cass. 27 marzo 2008; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996), per la natura ricognitiva della dichiarazione di nullita’ (cosi’ come della disdetta alla scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, configurante un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso: Cass. 20 novembre 2009, n. 23756).
3.2. Quando invece il lavoratore impugni stragiudizialmente il licenziamento illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione manifestato con l’intimazione del licenziamento, egli gia’ con tale agire compie l’offerta della sua prestazione lavorativa richiedendo il ripristino del rapporto.
3.3. Spetta piuttosto al datore di lavoro, per l’effettivo ripristino del rapporto e fermo restando il diritto al risarcimento del danno liquidato ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, (nel testo anteriore alla riforma operata con L. n. 92 del 2012), l’onere di invitare il lavoratore alla ripresa del servizio (con una comunicazione, pure in forma non solenne, ma in modo concreto e specifico: Cass. 29 luglio 1998, n. 7448; Cass. 27 novembre 2013, n. 26519), con decorrenza da tale momento del termine di trenta giorni per il lavoratore medesimo di riprendere il lavoro (arg. ex: Cass. 4 giugno 2002, n. 8099; Cass. 6 giugno 2013, n. 15075).
Ne’ rileva poi, ai fini in esame ed in riferimento al valore attribuito dal Tribunale all’aver ” (OMISSIS)… prestato la propria opera in favore di altri soggetti”: al penultimo capoverso di pg. 3 del decreto), la circostanza di una nuova occupazione del lavoratore nelle more, in quanto non significativa di una sua carenza d’interesse al ripristino dell’originario vincolo (Cass. 20 dicembre 1989, n. 5743), rilevando eventualmente sotto il profilo dell’aliunde perceptum (Cass. 17 febbraio 2010, n. 3682).
3. Dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione che valutera’ l’ammissibilita’ o meno del credito allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in applicazione delle disposizioni in materia concorsuale alla luce del superiore principio di diritto, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
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