Investimento ed omissione di soccorso

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 novembre 2021| n. 42071.

Investimento ed omissione di soccorso.

In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all’utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'”incidente”, che costituisce il presupposto dell’obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumità individuale.

Sentenza|18 novembre 2021| n. 42071. Investimento ed omissione di soccorso

Data udienza 14 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Lesioni – Guida autoveicolo – Lesioni causate intenzionalmente – Investimento – Omissione di soccorso – Fattispecie non configurabile quando ricorre una condotta dolosa – Fondamento giuridico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. NARDIN MAURA;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessun avvocato e’ presente.

Investimento ed omissione di soccorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 81 cpv., 582 e 585 c.p., articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7 ed articolo 81 cpv. c.p. e articolo 612 c.p., comma 2, per avere, alla guida di un autoveicolo intenzionalmente cagionato lesioni al proprio suocero (OMISSIS), dapprima facendolo cadere a terra, ed indi, dopo che questi si era rialzato e mentre tentava di raggiungere la propria auto, investendolo nuovamente procurandogli trauma cranio-facciale, del rachide cervicale e contusione della gamba e della coscia destra, con l’aggravante di avere commesso il fatto approfittando della minorata difesa della persona offesa, in ragione dell’eta’ e della sua condizione di pedone; nonche’ per aver omesso di prestargli soccorso e per avere con piu’ atti distinti esecutivi del medesimo disegno criminoso minacciato (OMISSIS), coniuge separata di fatto, ed il medesimo (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi di impugnazione.
3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale in relazione al disposto dell’articolo 438 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p.. Lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la decisione del primo giudice di ammettere il giudizio abbreviato condizionato limitatamente alla sola produzione della documentazione allegata dalla difesa, nonostante con l’istanza fosse stata richiesta anche l’ammissione della prova testimoniale, ancorche’ non abnorme, e’ affetta da nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera c), cionondimeno ha ritenuto sanata la nullita’ per non essere stata eccepita entro la pronuncia della sentenza di primo grado. Rileva che la decisione si pone in contrasto con la previsione dell’articolo 180 c.p.p., a mente del quale le nullita’ di ordine generale occorse durante il giudizio non possono essere rilevate d’ufficio o dedotte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Sottolinea che, nel caso di specie, la nullita’ e’ stata ritualmente eccepita con l’atto di appello, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 180 c.p.p., con la conseguenza dell’esclusione di ogni sanatoria.

 

Investimento ed omissione di soccorso

4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, in relazione al disposto degli articoli 582 e 585 c.p.. Osserva che all’imputato e’ stata ascritta la condotta di lesioni personali dolose ai danni di (OMISSIS), a seguito dell’investimento volontario del medesimo, a mezzo di un autoveicolo, e che siffatta imputazione e’ incompatibile, sotto il profilo soggettivo, con la configurabilita’ dei reati di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’. Sottolinea che il ragionamento sotteso alla decisione dei giudici di merito, secondo cui e’ sufficiente che si determini un incidente ricollegato al comportamento dell’interessato, indipendentemente se causato da dolo o colpa, ad imporre l’obbligo solidaristico previsto dalle disposizioni, collide con il sistema sanzionatorio penale, altrimenti dovendo ritenersi punibile per il reato di cui all’articolo 593 c.p. colui il quale si renda responsabile del delitto di tentato omicidio.
5. Con il terzo motivo si duole della violazione della legge processuale con riferimento agli articoli 530 e 533 c.p., e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ per i delitti di cui all’articolo 612 c.p. (capi C) ed E) dell’imputazione). Assume che la Corte di appello ha desunto la prova della sussistenza dei reati dalla mera lettura dei messaggi inviati da (OMISSIS), senza tenere in considerazione l’elaborazione giurisprudenziale che vincola l’esistenza della minaccia ad una valutazione culturalmente condizionata, al contesto in cui si colloca la condotta ed alla belligeranza della situazione, oltre che allo stress emotivo dell’agente. Sostiene che le conclusioni e’ giunta la sentenza impugnata si pongono in contrasto con la dichiarazione di (OMISSIS), raccolta in sede di S.I.T., di non intendere denunciare il coniuge per gli episodi contestati, cio’ rendendo evidente che la medesima non era stata intimorita dalla condotta dell’imputato.
6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

 

Investimento ed omissione di soccorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti che seguono.
2. Il primo motivo non puo’ trovare accoglimento.
3. Benche’ debba ribadirsi il principio per il quale “E’ affetta da nullita’ generale ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), deducibile in appello ai sensi dell’articolo 180, e non da abnormita’, censurabile mediante ricorso per cassazione, l’ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell’istanza di rito abbreviato” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 05/12/2017, dep. 14/03/2018, Mollasi Rv. 272607; Sez. 6, Sentenza n. 20676 del 13/05/2016, dep. 18/05/2016, Rv. 267320; Sez. 6, Sentenza n. 28895 del 10/06/2009, Rv. 244869); contra nel senso dell’abnormita’ e per la diretta ricorribilita’ per cassazione cfr. per Sez. 6, Sentenza n. 17661 del 09/04/2015, Rv. 263252; Sez. 6, Sentenza n. 42696 del 23/10/2008, Rv. 241627), nondimeno, deve osservarsi che laddove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 183 c.p.p., la nullita’ deve ritenersi sanata.
4. Nel caso di specie, la Corte territoriale da’ atto della sussistenza dei presupposti della sanatoria, per non avere l’imputato -che aveva formulato istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione della documentazione prodotta ed alla testimonianza della teste (OMISSIS)- dopo la lettura dell’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, con cui si acquisiva la documentazione, rigettando la richiesta di esame testimoniale, formulato alcun rilievo ne’ immediatamente, ne’ al momento di rassegnare le conclusioni, cosi’ dimostrando di volersi avvalere degli effetti dell’atto nullo, cui comunque prestava acquiescenza.
5. La decisione si pone in linea con l’orientamento teste’ richiamato secondo cui in tema di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di non procedere all’assunzione di una delle prove richieste, reputandola superflua, da’ luogo ad una nullita’ di carattere generale che, pero’, resta sanata se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 183 c.p.p.; sicche’ nel giudizio abbreviato integra una nullita’ d’ordine generale l’omessa acquisizione della prova cui sia stata condizionata la richiesta del rito, poi ammesso, ma tale nullita’ deve ritenersi sanata la fase dell’assunzione delle prove venga chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, Doronzo, Rv. 247291; Sez. 5, n. 37551 del 25/06/2008, Spinola, Rv. 241953; Sez. 5, n. 6772 del 12/12/2005, dep. 2006, Zanco, Rv. 233977; piu’ di recente, v. Sez. 2, n. 3312 del 15/6/2017, dep. 2018, Adduci; Sez. 5, n. 32944 del 19/05/2015, Calabria; Sez. 4, n. 41373 del 7/2/2013, Ferrante, non massimate).
6. Il secondo motivo e’ fondato.

 

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7. La questione posta con la doglianza e’ stata affrontata da questa Corte che ha negato la compatibilita’ fra la fattispecie di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7 e le lesioni dolosamente cagionate, osservando che “In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilita’ dei reati ascrivibili all’utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, l’incidente, che costituisce il presupposto dell’obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poiche’, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumita’ individuale. (Sez. 6, Sentenza n. 17621 del 18/03/2014, Rv. 261428).
Le disposizioni di cui all’articolo 189 C.d.S. riguardano, infatti, l’ipotesi in cui l’obbligo di prestare assistenza -la cui violazione e’ sanzionata in termini generali all’articolo 593 c.p. – scaturisce dalla colposa violazione di regole cautelari relative alla circolazione stradale e contemplate dal codice della strada, che ha dato origine al sinistro stradale, ancorche’ l’omissione di soccorso sia sorretta dal dolo, anche nella forma eventuale. Si e’ chiarito, infatti, che “L’articolo 189 costituisce norma di chiusura del micro sistema delle sanzioni penali previste dal Codice della Strada, contemplando comportamenti di natura dolosa che presuppongono violazioni di regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale, danti a loro volta luogo a responsabilita’ di tipo colposo (articoli 589 e 590 c.p.), che ove tali non fossero bensi’ sorrette da atteggiamento psicologico doloso – determinerebbero all’evidenza responsabilita’ a titolo di diversi e piu’ gravi reati (articoli 582, 583, 583 quater, 584 e 575 c.p.)”. Diversamente argomentando, invero si dovrebbe “ritenere punibile per omissione di soccorso (articolo 593 c.p.) anche il responsabile di tentato omicidio, allorquando trovandosi al cospetto della persona ferita o altrimenti in pericolo a causa della sua pregressa condotta, ometta di prestarle l’assistenza occorrente o di darne immediatamente avviso all’autorita’. Risulta, tuttavia, evidente l’insostenibilita’ di detta tesi, posto che il reato di omissione di soccorso trova fondamento nella violazione del principio solidaristico espresso dall’articolo 2 Cost., che s’impone indistintamente ai consociati, sempre che gli stessi non si siano gia’ resi responsabili della sua violazione in termini ancor piu’ radicali, attentando alla vita della persona cui dovrebbero portare soccorso, venendo in tali casi sanzionati a titolo di piu’ diverse e piu’ gravi figure di reato e sovvenendo, in caso di condotte analoghe a quelle prescritte dall’articolo 593 c.p., quelle specifiche previsioni che contemplano diminuzioni di pena in caso di ravvedimento (articolo 56 c.p., u.c., nel caso di impedimento dell’evento a seguito di omicidio tentato; articolo 62 c.p., n. 6, nel caso di spontanea ed efficace attivazione al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato)” (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 17621 del 18/03/2014, cit. in motivazione).

 

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8. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
9. La Corte territoriale, nel confermare la condanna per i reati di minaccia perpetrati nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) di cui ai capi C) ed E) dell’imputazione rimarca, riportando il contenuto dei messaggi inviati alla persona offesa, la gravita’ oggettiva delle minacce, con cui si paventa l’uccisione dei destinatari, anche con modalita’ cruente (“ammazzo a te e strozzo a tua figlia fino a che non ci escono gli occhi” capo E)), inseritesi in un contesto di aggressione fisica e per cio’ solo credibili.
10. Non vale ad elidere il significato minatorio delle espressioni utilizzate la circostanza, peraltro solo allegata (senza il corredo degli atti processuali richiamati, cui consegue il difetto di autosufficienza del ricorso sul punto) che la persona offesa (OMISSIS) avesse dichiarato, in sede di S.I.T., non voler denunciare l’ex coniuge, non essendo di per se’ tale circostanza rivelatrice dell’assenza di turbamento.
11. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ ampiamente motivata dal giudice di seconda cura, che fa riferimento alle modalita’ aggressive e particolarmente violente delle condotte posta in essere, a piu’ riprese, dal ricorrente, evidenziando l’assenza di elementi positivi valutabili. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che autorizza il diniego della diminuente anche sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e cio’ a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). E’ la meritevolezza, infatti, che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, piu’ recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).

 

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12. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente al capo b) dell’imputazione perche’ il fatto non sussiste, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto e disponendo il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perche’ il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

 

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